26 Settembre 2016

Il processo tributario telematico (Parte seconda)

di Luigi Ferrajoli
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In un precedente contributo sono state esaminate le modalità di attivazione del PTT (processo tributario telematico) e del servizio integrato “Telecontenzioso” che consentiranno ai professionisti del settore, con il diffondersi del sistema telematico a tutte le Regioni, un rapido accesso alla giustizia tributaria.

In questa seconda parte saranno analizzate le funzionalità previste dal sistema e le modalità di fruizione.

Una volta effettuata la registrazione il professionista potrà accedere da qualsiasi dispositivo al PTT previa identificazione con le proprie credenziali UserId e Password.

Il sistema prevede sommariamente tre tipologie di funzionalità oltre ad un sistema di interrogazione per i depositi già effettuati.

Effettuato l’accesso al PTT l’utente si sceglierà l’operazione che si intende compiere tra:

  • nuova compilazione;
  • compilazione via web per successivo deposito cartaceo;
  • completamento e interrogazione NIR via web per successivo deposito cartaceo.

Per accedere alla procedura di deposito telematico è necessaria la preventiva notifica del ricorso all’ente impositore competente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) da effettuarsi secondo le disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 del decreto 163/2013.

Si ricorda che gli indirizzi di PEC degli uffici di segreteria delle commissioni tributarie, utilizzati per le comunicazioni di cui al decreto, oltre che contenuti nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), sono anche pubblicati sul portale internet www.indicepa.gov.it.

Peraltro, gli indirizzi di PEC degli uffici di segreteria delle commissioni tributarie sono pubblicati sul portale internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze «www.finanze.gov.it».

La procedura di deposito telematico viene effettuata dall’utente mediante l’inserimento di tutte le informazioni che gli vengono richieste in funzione dello specifico procedimento avviato e si conclude con la validazione e trasmissione informatizzata della nota di iscrizione a ruolo (NIR).

Nel caso in cui gli utenti vogliano optare, invece, per il deposito, presso le commissioni tributarie Provinciali o Regionali, della nota di iscrizione a ruolo in formato cartaceo, il SIGIT mette a disposizione specifiche funzionalità per la compilazione della NIR relativa sia alla presentazione di un ricorso, sia dell’appello, sia delle controdeduzioni.

Una volta effettuata correttamente l’operazione di validazione la NIR non è più modificabile ed è possibile stamparla, nel formato definitivo, da presentare alla commissione tributaria di competenza.

Una volta conclusa la procedura di compilazione l’utente può provvedere alla trasmissione al SIGIT dell’atto processuale (il ricorso, l’appello o la controdeduzione) e dei documenti allegati.

Tutti i documenti inseriti dall’utente dovranno essere conformi a specifici standard:

  • atti e documenti depositati in formato analogico
    • dovranno essere in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b ed ottenuti da una trasformazione in pdf di un documento testuale informatico;
    • dovranno inoltre essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale, pertanto il file dovrà avere la seguente denominazione:  < nome  file >.pdf.p7m.
  • allegati (documenti non informatici):
    • possono essere anche ottenuti da una scansione come immagine di documenti cartacei;
    • dovranno avere formato PDF/A-1a o PDF/A-1b oppure formato TIFF con una risoluzione non superiore a 300 DPI, in bianco e nero;
    • dovranno essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale.

La dimensione massima consentita di ogni singolo documento informatico è di 5 MB; qualora il documento sia superiore alla dimensione massima è necessario suddividerlo in più file.

Il SIGIT, in seguito alla trasmissione, rilascia con modalità sincrona la ricevuta di accettazione, contenente numero, data e ora della trasmissione degli atti e dei documenti. Successivamente la stessa ricevuta viene inviata all’indirizzo PEC del soggetto abilitato.

Tutta la documentazione, ovvero gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata, i messaggi di sistema e i dati del procedimento disciplinato dal regolamento, è conservata nel fascicolo informatico.

La procedura consente infine la registrazione del pagamento del contributo unificato tributario e degli altri diritti e spese di giustizia.

Se il pagamento è stato effettuato in modalità telematica, i relativi estremi dovranno essere inseriti nel SIGIT nel corso della procedura di deposito telematico; se, invece, il pagamento è stato eseguito in modalità non telematica, l’attestazione di pagamento è costituita dalla copia informatica dell’originale cartaceo, ottenuta per scansione e sottoscritta con firma elettronica qualificata o firma digitale.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Temi e questioni del contenzioso tributario 2.0 con Luigi Ferrajoli