24 Dicembre 2019

Procedura di esdebitazione e pagamento parziale dell’Iva

di Luigi Ferrajoli
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Con ordinanza depositata il 14 maggio 2018, il Tribunale di Udine sollevava, in relazione agli articoli 3 e 97 della Carta, questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 1, terzo periodo, L. 3/2012 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), limitatamente alle parole «all’imposta sul valore aggiunto».

Il giudizio principale aveva ad oggetto un ricorso volto ad ottenere l’ammissione e la successiva omologazione di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Il rimettente sottolineava, tra le poste di credito privilegiate, oggetto di pagamento solo parziale proposto dal debitore, anche l’obbligo del pagamento dell’Iva.

Quanto alla rilevanza della questione, il giudice a quo affermava che la prevista falcidiabilità della cennata imposta costituisse l’unico profilo ostativo all’ammissibilità della proposta.

Il citato articolo 7, comma 1, terzo periodo precisa, infatti, che «in ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell’unione europea, all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento».

Ciò significa che, a differenza delle altre ragioni di credito tributarie, in genere soggette a possibile falcidia alla stessa stregua delle altre poste di credito privilegiate, l’adempimento legato all’Iva può essere oggetto solo di dilazione, mai di parziale decurtazione.

Ad avviso del rimettente, la disposizione censurata violava l’articolo 3 Cost. nella parte in cui negava al debitore sovraindebitato la possibilità di prospettare il pagamento parziale dell’Iva, a pena di inammissibilità del relativo ricorso, in quanto:

  • discriminava i debitori soggetti alla procedura in esame rispetto a quelli legittimati a proporre il concordato preventivo, per i quali la falcidia del credito Iva è consentita;
  • discriminava la pubblica amministrazione rispetto agli altri creditori muniti di prelazione, perché non consente alla stessa la possibilità di aderire alla proposta del debitore.

La disposizione censurata sarebbe stata, altresì, in contrasto con l’articolo 97 Cost., posto che l’inammissibilità del ricorso che non prevede il pagamento integrale dell’Iva privava l’Amministrazione finanziaria del potere di valutare, in concreto, la proposta quanto al grado di soddisfazione del credito Iva che la stessa garantisce in alternativa alla prospettiva liquidatoria, “precludendole di informare la relativa azione a criteri di economicità e massimizzazione delle risorse, in contrasto con il principio del buon andamento sancito dal parametro evocato”.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 245/2019, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 1, terzo periodo, L. 3/2012, limitatamente alle parole “all’imposta sul valore aggiunto”.

La Corte ha, infatti, rilevato che vi è un disallineamento tra le procedure di concordato e di risanamento in relazione al trattamento dei debiti tributari, proprio nel regime previsto per l’Iva.

Valenza decisiva è stata indicata dalla Corte alla decisione della CGUE, sentenza 7 aprile 2016, in causa C-546/14, Degano Trasporti sas, per cui “l’ammissione di un pagamento parziale di un credito Iva, da parte di un imprenditore in stato di insolvenza, nell’ambito di una procedura di concordato preventivo […] non costituisce una rinuncia generale e indiscriminata alla riscossione dell’Iva, non è contraria all’obbligo degli Stati membri di garantire il prelievo integrale dell’Iva nel loro territorio, nonché la riscossione effettiva delle risorse proprie dell’Unione» (paragrafo 28)”.

Non sono, dunque, incompatibili con l’esigenza di garantire una riscossione effettiva dell’Iva norme interne che, al verificarsi di determinati presupposti procedurali, consentano una parziale riscossione del dovuto.

Con la citata sentenza, la Corte di Lussemburgo ha, infatti, ritenuto compatibile una norma interna (l’articolo 160, comma 2, L.F.) che, inserita in un percorso sottoposto al sindacato giurisdizionale, consenta un pagamento parziale del credito Ivaqualora sia accertato giudizialmente che tale soddisfazione garantisca comunque una acquisizione di risorse maggiore rispetto alla alternativa liquidatoria e venga consentito all’amministrazione interessata di esprimere parere contrario alla proposta del debitore oltre che di opporsi giudizialmente alla stessa, contestandone la convenienza”.

La differenza di disciplina che oggi caratterizza il concordato preventivo e l’accordo di composizione dei crediti del debitore civile non fallibile dà luogo ad un’ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento tale da concretare l’addotta violazione dell’articolo 3 Cost..

Di qui la fondatezza della questione posta in riferimento, che assorbiva la censura riferita all’articolo 97 Cost..

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