13 Luglio 2018

Principi generali di distribuzione degli utili

di EVOLUTION
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La deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata, ai sensi dell’articolo 2433 cod. civ., comma 1, dall’assemblea che approva il bilancio d’esercizio, o, in caso di approvazione del bilancio da parte del consiglio di sorveglianza (nell’eventualità in cui si sia optato per il sistema dualistico di amministrazione per le S.p.A.), dall’assemblea convocata sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 2364-bis, comma 2, cod. civ.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Contabilità”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza le regole disposte a livello civilistico in materia di distribuzione degli utili.

La distribuzione dell’utile d’esercizio, in base a quanto definito dalla normativa civilistica, è sottoposta ad una serie di limitazioni, al fine di tutelare il patrimonio aziendale e per garantire tutti gli interessati coinvolti.

I primi limiti sono costituiti dall’obbligo di accantonare gli utili:

  • a riserva legale (ex articolo 2430, cod. civ.), nella misura del 5% degli utili netti, fino al raggiungimento di un quinto del capitale sociale;
  • all’eventuale riserva statutaria, secondo gli obblighi eventualmente previsti dallo statuto stesso.

Ulteriori limiti o vincoli alla distribuzione degli utili, possono essere imposti dallo statuto societario o dalla stessa assemblea. Possono infatti essere previsti:

  • privilegi nella ripartizione degli utili, a seconda delle categorie di azioni;
  • diritti di partecipazione agli utili per soci promotori, soci fondatori, amministratori o dipendenti.

I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 2433, cod. civ. pongono ulteriori condizioni. In particolare:

  • non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato;
  • se vi è una perdita del capitale sociale, non si possono ripartire utili fino a quando il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente;
  • i dividendi erogati in violazione delle disposizioni in questione non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.

Ulteriori limitazioni: previste dispongono che non sia possibile dar luogo a ripartizione di utili nel caso in cui:

  • nell’attivo dello stato patrimoniale della società siano iscritti costi di impianto e di ampliamento, costi di ricerca e sviluppo o costi di pubblicità, non coperti da riserve disponibili;
  • la società, in presenza di perdite rinviate da precedenti esercizi, ha in circolazione delle obbligazioni il cui ammontare eccede il doppio della somma del capitale sociale, della riserva legale e delle altre riserve disponibili ai fini della copertura delle perdite.

Una volta verificato il rispetto dei vincoli descritti, l’assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio o con apposita delibera assembleare successiva, può disporre la distribuzione ai soci degli utili “disponibili”.

In sede di redazione del progetto di bilancio dell’esercizio, la proposta di distribuzione dell’utile sarà effettuata dall’organo amministrativo e dovrà essere riportata nella relazione sulla gestione o, in assenza, in nota integrativa.

La delibera di distribuzione di utili, se contestuale all’approvazione del bilancio, è soggetta al deposito, a cura degli amministratori, presso il Registro delle imprese nel termine di 30 giorni dalla data di adozione.

La stessa deliberazione assembleare, contenente la previsione di una distribuzione di utili, deve essere preventivamente depositata presso l’Agenzia delle entrate, poiché soggetta a imposta di registro.

Il verbale assembleare che prevede la distribuzione degli utili è infatti soggetto all’obbligo di registrazione in termine fisso decorrente dalla data di riunione assembleare, con il pagamento dell’imposta di registro in misura fissa pari a € 200,00.

Il versamento della suddetta imposta va effettuato entro 20 giorni dalla data dell’assemblea con modello F23.

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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