19 Luglio 2017

I principi generali del ravvedimento operoso

di EVOLUTION
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Il ravvedimento operoso è un istituto di carattere generale che garantisce la possibilità di effettuare le opportune correzioni ed i connessi versamenti delle somme dovute, usufruendo della riduzione delle sanzioni applicabili, graduate in ragione della tempestività dell’intervento correttivo.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Istituti deflattivi”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza i principi generali dell’istituto.

L’istituto del “ravvedimento operoso” consente all’autore (ed ai soggetti solidalmente obbligati) di rimediare spontaneamente alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando così di una riduzione delle sanzioni amministrative, la cui entità è modulata in ragione del tempo trascorso dalla commissione della violazione fino al momento del ravvedimento (articolo 13 del D.Lgs. 472/1997).

Per la regolarizzazione della violazione, il contribuente (o sostituto d’imposta) deve:

  • effettuare il versamento delle imposte o ritenute dovute, delle sanzioni previste per la specifica violazione nonché dei relativi interessi legali;
  • presentare la dichiarazione ove fosse stata omessa;
  • inviare un’eventuale dichiarazione sostitutiva di quella precedentemente presentata.

Per il perfezionamento del ravvedimento è necessario, oltre alla rimozione della condotta costituente la violazione, il pagamento della sanzione nella misura ridotta spettante, nonché del tributo o della differenza (quando dovuti) e degli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giornaliera secondo le vigenti disposizioni. Il versamento delle somme (che può avvenire anche in maniera frazionata – vedi infra) deve riguardare la totalità degli importi dovuti, posto che un versamento parziale (di imposte, sanzioni o interessi) determina la decadenza dall’istituto (Cassazione, Ordinanze del 9 giugno 2011, n. 12661 e del 12 marzo 2015, n. 5022).

La modulazione delle sanzioni dovute dipende dai tempi entro i quali avviene la regolarizzazione in ossequio al cd. “principio di gradualità decrescente del trattamento premiale” (cfr. circolare AdE 23/E/2015), in base al quale minore è il lasso temporale tra errore e correzione, maggiore è la riduzione sanzionatoria applicabile al contribuente.

Nello specifico (articolo 13, comma 1, D.Lgs. 472/1997) la sanzione, rispetto al minimo applicabile, è quindi ridotta a:

  • (lettera a) un decimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
  • (lettera a-bis) un nono, se la regolarizzazione delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell’omissione o dell’errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato commesso;
  • (lettera b) un ottavo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;
  • (lettera b-bis) un settimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore;
  • (lettera b-ter) un sesto, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore;
  • (lettera b-quater) un quinto, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’articolo 24, della L. 4/1929 (PVC). Per espressa previsione normativa si devono comunque ritenere escluse le contestazioni elevate; i) a fronte della mancata emissione di ricevute o scontrini fiscali o dei documenti di trasporto ovvero della loro emissione per importi inferiori rispetto a quelli reali (articolo 6, comma 3, D.Lgs. 471/1997); ii) a fronte dell’omessa installazione degli apparecchi per l’emissione degli scontrini fiscali (articolo 11, comma 5, D.Lgs. 471/1997);
  • (lettera c) un decimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero ad un decimo di quella minima prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di Iva, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

La mediazione tributaria