25 Settembre 2014

Prevale la forma nelle cessioni di credito opponibili

di Claudio CeradiniMaddalena Grillone
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La Giurisprudenza torna ad occuparsi della cessione del credito con riferimento alle procedure concorsuali. Con
Sentenza 19199/2014 la Corte di Cassazione conferma l’importanza della tempestività della
notifica della cessione, rilevando come l’interpretazione dell’art. 1264 c.c., che ne statuisce l’opponibilità solo in caso di accettazione e/o notifica e/o conoscenza del
debitore ceduto, possa essere
sistematica, ma
coordinata con le norme dettate dal legislatore in tema di
procedure concorsuali. In particolare il richiamo è all’art. 45 L.F., che individua nella
dichiarazione di fallimento il momento in cui si realizza la cristallizzazione della situazione patrimoniale del soggetto fallito.
Nel caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte una società di capitali, in data
antecedente la dichiarazione di fallimento,
cedeva un proprio credito a favore di un terzo, portando immediatamente la circostanza a
conoscenza del
debitore; la
formale notifica al debitore ceduto, però, si
perfezionava solo il
giorno successivo a quello della dichiarazione di fallimento della società cedente.
A seguito di formale
richiesta del Curatore, il debitore ceduto eseguiva il pagamento del dovuto in favore del
fallimento; il
cessionario del credito conveniva in
giudizio il debitore ceduto e, sul presupposto della “
conoscenza” della cessione antecedente alla notifica,
rivendicava il pagamento in proprio favore. Il giudice di primo grado respingeva la domanda del cessionario, ritenendo la cessione non opponibile al fallimento in quanto
notificata successivamente alla apertura della procedura. La sentenza veniva
impugnata innanzi alla Corte d’Appello di Genova che, nel
riformare la decisione di primo grado, ha ritenuto che
alcun rilievo assumeva la data di perfezionamento della notifica della cessione, assegnando decisiva efficacia ai fini dell’opponibilità al debitore ceduto alla (avvenuta)
comunicazione allo stesso ex art.
1264 C.C.. La Corte d’Appello, dunque, ha valorizzato la “
conoscenza” della cessione, ritenendo
irrilevante il momento del “
perfezionamento” formale della notifica, anche se successivo alla dichiarazione di fallimento.
La posizione della Corte d’Appello
non è stata però condivisa della
Corte di Cassazione, che argomenta partendo dall’art. 1264. c. 1 e 2, C.C.. Il primo disciplina l’efficacia della cessione del credito nei confronti del debitore ceduto quando
accettata o
notificata, il secondo specularmente la posizione del debitore, che non è
liberato se paga al cedente essendo a
conoscenza dell’avvenuta cessione, pur in
assenza di notifica e/o accettazione. Tuttavia, fermo il disposto normativo, la Corte di Cassazione ha
condiviso la interpretazione sistematica dell’art. 1264 C.C. che supera quella
rigorosamente letterale, ma nei limiti del
coordinamento con le norme che regolano l’opponibilità della cessione ai
creditori del cedente, in particolare con la previsione della
inopponibilità a questi della cessione che sia stata notificata al debitore in
data successiva alla dichiarazione di fallimento del cedente medesimo o al pignoramento del credito, ai sensi degli artt. 2914 n.2 C.C. e 45 L.F.. In tal caso la cessione non è efficace
neppure per il debitore ceduto ed informato: diversamente il curatore non sarebbe, paradossalmente,
legittimato a pretendere da lui il pagamento che, pure, gli spetta a preferenza del cessionario”.
La Suprema Corte ha pertanto enunciato il seguente
principio di diritto:
“ove la cessione del credito non sia stata, alla data di dichiarazione di fallimento del cedente, notificata al debitore ceduto o accettata dal medesimo, questi, ancorché sia a conoscenza dell’avvenuta cessione, è tenuto ad eseguire il pagamento al curatore del fallimento e non al cessionario”. La Suprema Corte attribuisce quindi
rilievo
fondamentale al perfezionamento della
formalità della notifica al debitore ceduto che, per tutelare il cessionario, deve necessariamente
realizzarsi prima della data di dichiarazione di fallimento del cedente.
La sentenza, sebbene riferisca al caso di
fallimento del cedente, può ritenersi espressione di un principio
applicabile anche nell’ambito della procedura di
concordato preventivo, costituendo un ulteriore argomento a favore della tesi che ritiene
inopponibile alla procedura medesima la cessione di credito che
non sia stata notificata al debitore ceduto entro la data di presentazione della domanda di concordato. L’art. 169 L.F., infatti, richiama l’art. 45 L.F., che richiede, per
l’opponibilità degli atti a terzi, che le
formalità (quale la notifica della cessione) siano
effettuate prima della dichiarazione di fallimento, momento riqualificabile, nell’ambito del concordato preventivo, nel
deposito della
relativa domanda. Ne consegue che, per rendere opponibile la cessione alla procedura concordataria, il cessionario dovrà provvedere alla
notifica al debitore ceduto in epoca antecedente il deposito della domanda di concordato.
Né, d’altra parte, contro tale conclusione e nell’ambito della cessione dei crediti di impresa (c.d.
factoring), potrà essere richiamato l’art. 5, co.1, lett. c) della L. 52/91 che prevede, a prescindere dalla notifica al debitore ceduto,
l’opponibilità della cessione al fallimento del cedente dichiarato dopo la data di pagamento, salvo che il
curatore provi che la banca, quando ha eseguito il pagamento, era a
conoscenza dello stato di insolvenza del cedente medesimo. Secondo parte della giurisprudenza, da ritenere condivisibile, il mancato espresso richiamo del predetto l’art. 5 L co.1, c) L. 52/91 nell’art. 169 L.F. lo rende
inapplicabile alla procedura concordataria, con riferimento alla quale dovrà sempre trovare applicazione l’art.
45 L.F. con le relative conseguenze.
Si può dunque
concludere che, sulla scorta del principio di diritto enunciato con la Sent. 19199/14 e nell’ottica di una lettura sistematica delle norme, debba ritenersi
confermata la non opponibilità alla procedura della cessione non notificata tempestivamente.