20 Dicembre 2021

Presupposti per accedere al concordato semplificato ex articolo 18 D.L. 118/2021

di Francesca Dal Porto
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La scheda di FISCOPRATICO

Tra i nuovi istituti previsti dal D.L. 118/2021, convertito con L. 147/2021, uno dei più interessanti è sicuramente quello del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, disciplinato dall’articolo 18 D.L. 118/2021, peraltro già in vigore.

Tale nuova procedura rappresenta una interessante opportunità per le imprese visto che, rispetto alla procedura di concordato preventivo liquidatorio ex articolo 160 L.F., presenta diverse differenze che la rendono appetibile.

In primo luogo, l’imprenditore senza passare dal voto dei creditori può subito chiedere al tribunale l’omologazione della proposta di concordato; i creditori, tuttavia possono proporre opposizione all’omologazione.

Il tribunale procede con l’omologazione quando:

  • verifica la regolarità del contraddittorio e del procedimento;
  • verifica il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione;
  • verifica la fattibilità del piano di liquidazione;
  • rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori, rispetto all’alternativa della liquidazione fallimentare e comunque assicura un’utilità a ciascun creditore.

Inoltre, non è richiesto il rispetto del requisito della percentuale minima di soddisfazione dei creditori chirografari, presente invece nell’articolo 160 L.F..

In particolare, l’articolo 4, comma 1, lett. a), D.L. 83/2015, come modificato dalla Legge di conversione, ha modificato l’articolo 160 L.F., introducendo un ultimo comma che prevede che, in ogni caso, la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell’ammontare dei crediti chirografari.

Tale disposizione non si applica al concordato con continuità aziendale di cui all’articolo 186-bis L.F..

Con tale provvedimento è stata reintrodotta la percentuale minima di soddisfazione dei creditori chirografari, subordinando l’ammissione alla procedura di concordato liquidatorio al rispetto di tale soglia minima, sbarrando di fatto la strada a tante proposte di concordato con cessione di beni non in grado di garantire tale limite minimo di soddisfazione.

Con il concordato semplificato sembra poter essere superato tale limite.

Ma ci si chiede se l’accesso a tale procedura sia così agevole e quali ne siano i presupposti.

In realtà, si può ricorrere al concordato semplificato solo passando prima attraverso la composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa.

L’imprenditore quindi non può scegliere tra presentare ricorso per il concordato preventivo ex articolo 161 L.F. o per quello semplificato ex articolo 18 D.L. 118.2021.

Si può procedere nella seconda direzione se e solo se l’esperto nella relazione finale dichiara che:

  • le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede;
  • le trattative non hanno avuto esito positivo;
  • le soluzioni individuate ai sensi dell’articolo 11, commi 1 e 2, D.L. 118/2021 non sono praticabili.

In sostanza, per accedere al concordato semplificato si deve in primo luogo cercare di percorrere la strada della composizione negoziata e quindi arrivare ad una relazione finale negativa dell’esperto.

Per cui si può dire che i presupposti per l’accesso al concordato semplificato vengono di fatto a coincidere con quelli propri della composizione negoziata che ricordiamo essere la presenza di condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza dell’impresa, quando tuttavia risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa stessa.

Sono presupposti ben diversi da quelli propri del concordato preventivo ex articolo 160 L.F., per cui il legislatore si limita a chiedere l’esistenza di uno stato di crisi.

La verifica dell’esistenza di uno stato di crisi non è sufficiente a percorrere la strada della composizione negoziata che sola può portare eventualmente al concordato semplificato.

Deve trattarsi di una situazione di squilibrio che ancora non è sfociata in vera e propria crisi e che lasci ragionevolmente perseguibile la strada del risanamento.

Aggiungo che non è neanche sufficiente che tale valutazione sia effettuata dall’imprenditore che, magari interessato ad arrivare al concordato semplificato, potrebbe essere portato a valutare l’esistenza di una ragionevole prospettiva di risanamento dove invece non c’è.

È necessario che anche l’esperto, una volta nominato, valuti l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento (articolo 5, comma 5, D.L. 118/2021): in caso contrario, infatti, all’esito della convocazione dell’imprenditore o anche in un momento successivo, l’esperto ne dà notizia all’imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che dispone l’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata.

In questo caso, quindi, quando l’esperto valuti l’inesistenza di una concreta prospettiva di risanamento, la procedura è archiviata e non si può arrivare alla relazione finale di cui all’articolo 5, comma 8, D.L. 118/2021 che, di fatto, può aprire le porte al concordato semplificato.

Anche le imprese sotto soglia di cui all’articolo 17 D.L. 118/2021 possono accedere al concordato semplificato.

Sebbene anche in questo caso il comma 1 dell’articolo 17 richieda tra i presupposti per l’accesso alla composizione negoziata la ragionevole perseguibilità del risanamento dell’impresa, pare che l’accesso al concordato semplificato sia più agevole rispetto alle altre soluzione prospettate dal comma 4 dell’articolo 17, in quanto non subordinato alla relazione finale dell’esperto ma frutto della libera alternativa delle parti.