8 Settembre 2017

Presupposti applicativi del reclamo/mediazione

di EVOLUTION
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Il reclamo/mediazione rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso tributario, la cui disciplina è contenuta nell’articolo 17-bis del D.Lgs. 546/1992.
Al fine di approfondire i diversi aspetti dell’istituto, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Istituti deflattivi”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza nello specifico i presupposti applicativi del reclamo/mediazione anche alla luce delle modifiche recate dalla Manovra correttiva.

L’istituto del reclamo/mediazione si sostanzia in un procedimento di carattere amministrativo, che si avvia automaticamente con la proposizione del ricorso e ha durata di novanta giorni, finalizzato a consentire un esame preventivo della fondatezza dei motivi del ricorso e della legittimità della pretesa tributaria, nonché una verifica circa la possibilità di evitare, anche mediante il raggiungimento di un accordo di mediazione, che la controversia prosegua innanzi al giudice.

Gli atti soggetti a reclamo

Il reclamo è obbligatorio, fatti salvi i limiti di valore, per tutti gli atti emessi da enti impositori (come, p.e., le agenzie fiscale, gli enti locali, camere di commercio e consorzi di bonifica) e può quindi riguardare ogni atto autonomamente impugnabile come per esempio:

  • avvisi di accertamento e di rettifica;
  • atti di recupero dei crediti d’imposta;
  • atti di diniego/revoca di agevolazioni con cui viene contestata una maggiore imposta;
  • atti irrogativi di sanzioni amministrative;
  • rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi.

Il reclamo deve essere avviato anche per i provvedimenti relativi all’imposta principale di registro richiesta al solo notaio successivamente alla registrazione telematica, ai sensi dell’articolo 3-ter del D.Lgs. 463/1997.

Secondo i chiarimenti forniti dal notariato (studio Consiglio Nazionale del Notariato 8.2.2013 n. 72-2013/T), in tale ipotesi l’unico soggetto legittimato alla notifica del reclamo sarebbe il notaio in quanto unico destinatario della notifica dell’atto reclamabile. Tale orientamento non tiene, tuttavia, conto del parere espresso in merito dalla giurisprudenza, secondo la quale (Cassazione, sentenza del 10 agosto 2010, n. 18493) qualora l’avviso di liquidazione dell’imposta principale sia notificato al solo notaio, le parti contraenti rimangono comunque “destinatarie sostanziali” del provvedimento, e come tali legittimate ad agire.

Rientrano, infine, nell’ambito del reclamo, anche gli atti dell’Agente e dei Concessionari privati della riscossione, quali:

  • cartelle di pagamento (solo per i vizi imputabili all’Agente/Concessionario);
  • intimazioni ad adempiere (ex articolo 50 del D.P.R. 602/1973);
  • fermi di beni mobili registrati e ipoteche esattoriali.

 

Il valore della lite

L’istituto del reclamo e della mediazione si applica (comma 1, articolo 17-bis, D.Lgs. 546/1992) a tutte le controversie, aventi valore non superiore a ventimila euro, elevati (ai sensi dell’articolo 10, comma 1 e 2, del D.Lgs. 90/2017) ad euro cinquantamila per gli atti impugnabili notificati a partire dal 1° gennaio 2018. Non rileva, dunque, la data di proposizione del ricorso ma solo quella di notifica dell’atto impositivo che s’intende impugnare.

Per la determinazione del valore della controversia occorre fare riferimento all’importo del tributo, senza computare gli interessi, le eventuali sanzioni nonché i contributi previdenziali ed assistenziali e senza tener conto di eventuali utilizzi di perdite.

La prassi in argomento (si vedano circolari AdE 9/E/2012, punto 1.3 e 33/E/2012, par. 5.1 e 5.2) ha chiarito come in generale il valore della lite non debba essere apprezzato sulla base dell’importo accertato (sia esso tributo o sanzione), ma in relazione all’importo oggetto di contestazione da parte del contribuente (ex articolo 12, D.Lgs. 546/1992), tenendo conto del singolo atto impugnato. Pertanto, se il contribuente contesta solo una parte del tributo accertato (o della sanzione irrogata) il valore della lite sarà dato dalla sola quota contestata.

Si ipotizzi che ad un contribuente venga notificato un avviso di accertamento con maggiori imposte pari ad euro 60.000 (oltre sanzioni ed interessi) e che lo stesso ritenga fondata la pretesa per euro 25.000. In tal caso il valore della lite dovrà essere stimato in euro 35.000 (derivante dalla differenza tra quanto contestato e quanto ritenuto legittimo dal contribuente), poiché sarà la somma sulla quale verrà formulata la contestazione in sede giurisdizionale.

Tanto premesso quindi, se la notifica dell’atto avvenisse entro il 31 dicembre 2017 per la procedibilità del ricorso non risulterebbe necessario l’esperimento della procedura di reclamo/ mediazione, mentre se lo stesso fosse notificato a partire dal 1 gennaio 2018 la procedura si renderebbe, invece, obbligatoria.

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

La mediazione tributaria