13 Maggio 2017

Prestazioni sanitarie in farmacia: doppia condizione per l’esenzione

di Marco Bomben
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Le prestazioni sanitarie di “diagnosi, cura e riabilitazione” rese in farmacia sono esenti da Iva esclusivamente se effettuate da soggetti abilitati all’esercizio della professione.

È questo uno dei principali chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 60/E di ieri.

Diversamente dal passato, l’attività delle farmacie non si limita all’erogazione di farmaci ma si estende a ulteriori servizi quali, ad esempio:

  1. prestazioni rese tramite messa a disposizione di operatori socio-sanitari come infermieri e fisioterapisti;
  2. prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo ed effettuabili direttamente dal soggetto tramite apparecchiature automatiche (misurazione della pressione arteriosa, test per la glicemia, analisi delle urine ecc.);
  3. prestazioni di supporto all’utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello, in base alle prescrizioni di medici di medicina generale e pediatri ed erogati avvalendosi anche di personale infermieristico;
  4. servizio di prenotazione e ritiro dei referti medici con riscossione dei relativi ticket.

L’ampiamento dei servizi forniti determina il conseguente problema del relativo trattamento ai fini Iva.

Al riguardo appare utile ricordare che, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 18), del D.P.R. 633/1972, sono considerate esenti dall’impostale prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze”.

Dalla lettura della norma emerge che l’esenzione Iva è subordinata al rispetto di due requisiti, tra loro cumulativi:

  • un requisito oggettivo: legato alla natura della prestazione (diagnosi, cura e riabilitazione);
  • un requisito soggettivo: legato a colui che la rende (soggetti abilitati all’esercizio della professione).

Nel caso in cui uno dei due requisiti non risulti soddisfatto, invece, non è possibile beneficiare di alcuna esenzione.

Alla luce di tali considerazioni, il documento di prassi di ieri si è espresso sul regime Iva applicabile alle fattispecie citate fornendo le seguenti precisazioni.

  TIPO DI PRESTAZIONE REGIME IVA NOTE
a) prestazioni rese con la messa a disposizione di operatori socio-sanitari esente prestazione di diagnosi, cura e riabilitazione resa nell’esercizio di professioni sanitarie
b) prestazioni analitiche di prima istanza soggetta prestazioni erogate senza l’intervento di un professionista sanitario
c) supporto all’utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello esente prestazione di diagnosi, cura e riabilitazione resa nell’esercizio di professioni sanitarie
d) servizio di prenotazione e ritiro dei referti soggetta prestazione di servizi generica

Infine, con riferimento alla certificazione di tali operazioni, l’Agenzia chiarisce che ai sensi dell’articolo 22, comma 1, n. 4) del D.P.R. 633/1972 l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione, per le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico”, tra i quali rientrano senz’altro anche le farmacie.

Di conseguenza, le stesse potranno certificare le prestazioni effettuate mediante scontrino “parlante” contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei servizi prestati e l’indicazione del codice fiscale del destinatario, in linea con quanto disposto dagli articoli del Tuir che regolano la deducibilità e la detraibilità dall’Irpef delle spese sanitarie (articolo 10, comma 1, lettera b) e articolo 15, comma 1, lettera c)).

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