20 Gennaio 2015

Prestazioni di servizi e modelli Intrastat

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
Scarica in PDF

Le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 175/2014 (cd. “decreto semplificazioni”) relative alle informazioni da indicare negli elenchi Intrastat non incidono in alcun modo sulle tipologie di prestazioni di servizi per le quali sussiste l’obbligo di indicazione nei modelli Intra. In particolare, l’art. 50, comma 6, del D.L. n. 331/1993, il cui contenuto non ha subito modifiche, prevede che le prestazioni di servizi da indicare negli elenchi Intrastat sono solo quelle generiche, di cui all’art. 7-ter, del D.P.R. n. 633/1972, ad esclusione di quelle per le quali l’imposta non è dovuta nel Paese in cui il committente è soggetto passivo d’imposta.

Come noto, i servizi generici di cui al citato art. 7-ter sono rilevanti ai fini Iva nel Paese del committente se quest’ultimo assume la qualifica di soggetto passivo, ovvero nel Paese del prestatore se il committente non è soggetto passivo d’imposta. E’ evidente che negli elenchi Intrastat devono essere inclusi solamente i servizi generici cd. “B2B”, ossia quelli eseguiti a favore di soggetti passivi d’imposta in altro Stato Ue, ovvero ricevuti dai predetti soggetti da parte dei soggetti passivi d’imposta in Italia. Ai fini Iva, le prestazioni rese dal soggetto Iva nazionale nei confronti del soggetto passivo in altro Stato Ue sono escluse dal campo di applicazione dell’Iva per difetto del presupposto territoriale, ma soggette all’obbligo di emissione della fattura ai sensi dell’art. 21, comma 6-bis, del D.P.R. n. 633/1972, mentre quelle ricevute sono rilevanti territorialmente in Italia, con conseguente obbligo di verifica in merito all’assoggettamento ad Iva delle stesse. Tale ultimo aspetto assume rilievo anche per la compilazione degli elenchi Intrastat, poiché, come anticipato, sono esclusi dall’obbligo di “listing” quelle prestazioni di servizi per le quali l’imposta non è dovuta nel Paese del committente. Relativamente a tale esclusione, preziose indicazioni sono pervenute da parte dell’Agenzia delle entrate con la Circolare n. 42/E/2010, con cui è stato precisato che di deve aver riguardo alla normativa dello Stato in cui il servizio ha rilevanza territoriale. Pertanto, relativamente ai servizi ricevuti da un soggetto Iva nazionale e resi da un soggetto Iva stabilito in altro Stato Ue, rientrano in tale ambito le prestazioni di servizi non imponibili o esenti, rispettivamente ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.P.R. n. 633/1972. Esemplificando, si consideri una prestazione di servizi di trasporto di beni eseguita da un soggetto Iva francese a favore di una società italiana, avente ad oggetto il trasferimento di beni dall’Italia alla Svizzera. In tale ipotesi, il servizio deve considerarsi non imponibile ai sensi dell’art. 9, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972, in quanto collegato ad un’esportazione di beni non imponibile ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 633/1972. Ulteriore esempio attiene agli interessi dovuti da una società italiana a favore della controllante tedesca, in quanto trattasi di servizio generico di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, rilevante territorialmente in Italia (Paese del committente), ma esenti ai sensi dell’art. 10, n. 1), del D.P.R. n. 633/1972. Anche tale prestazione non deve essere inclusa negli elenchi Intrastat in quanto, al pari di quanto descritto per la prestazione di trasporto, non è dovuta l’imposta nel Paese del committente (Italia).

Più delicata è l’ipotesi opposta, ossia quella riferita ai servizi generici resi nei confronti di soggetti passivi d’imposta in altro Stato Ue (esclusi da Iva in Italia), per le quali la verifica, secondo l’Agenzia, deve avvenire in base alle regole previste nello Stato comunitario in cui è stabilito il committente, al quale deve richiedersi una dichiarazione in merito al trattamento fiscale dell’operazione nel suo Paese, in mancanza della quale, come si legge nella stessa Circolare n. 43/E/2010, “il contribuente è legittimato a non includere la prestazione nell’elenco riepilogativo solo se ha certezza, in base ad elementi di fatto obiettivi, che per la predetta prestazione non è dovuta l’imposta nello Stato membro del committente”. In altre parole, nel dubbio l’operazione va indicata negli elenchi Intrastat.