7 Aprile 2020

Premio ai lavoratori dipendenti: i chiarimenti delle Entrate

di Stefano Rossetti
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 63 del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) ha previsto la corresponsione di un premio di 100 euro ai lavoratori dipendenti che durante l’emergenza sanitaria non hanno potuto fruire della possibilità di prestare la propria opera in modalità di lavoro agile (c.d. “smart working”) e di conseguenza si sono dovuti recare presso la sede lavorativa.

Sotto il profilo soggettivo, il premio di 100 euro spetta ai lavoratori dipendenti titolari, nel periodo d’imposta 2019, di reddito di lavoro dipendente, ex articolo 49, comma 1, Tuir, per un ammontare non superiore a 40.000 euro.

Sul piano oggettivo, il premio previsto dall’articolo 63 del decreto Cura Italia:

  • è corrisposto in relazione alle prestazioni lavorative rese nel mese di marzo 2020 e deve essere rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro;
  • viene erogato direttamente dal datore di lavoro a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio;
  • non è assoggettato ad imposizione fiscale per il percipiente.

Dal punto di vista operativo il meccanismo previsto dal legislatore per la fruizione dell’incentivo è il seguente:

  • il datore di lavoro, verificata la spettanza del premio, eroga in busta paga la somma di 100 euro al dipendente senza assoggettarla a ritenute fiscali e contributive;
  • il premio erogato è successivamente recuperato dal datore di lavoro mediante compensazione attraverso la fruizione di un credito d’imposta.

In merito a quest’ultimo aspetto si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate, mediante la risoluzione 17/E/2020, ha istituito, al fine di consentire ai sostituti d’imposta di recuperare in compensazione il suddetto premio erogato ai dipendenti, i seguenti codici tributo dei modelli F24 e F24 “enti pubblici”:

  • codice “1699” denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del D.L. 18/2020” per l’utilizzo mediante modello F24. In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “1699” deve essere esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del premio, nei formati “00MM” e “AAAA”;
  • codice “169E” denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del D.L. 18/2020” per l’utilizzo mediante modello F24 “enti pubblici”. In sede di compilazione del modello F24 EP, il codice tributo “169E” è esposto nella sezione “Erario” (valore F) in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati”. Nei campi “riferimento A” e “riferimento B” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del premio, nei formati “00MM” e “AAAA”.

Inoltre, l’Amministrazione finanziaria, con la medesima risoluzione, ha chiarito che:

  • i modelli F24 devono essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento”;
  • il recupero in compensazione non deve essere preceduto dalla presentazione della dichiarazione da cui emerge il relativo credito”.

In questo contesto, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 8/E/2020, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla modalità di calcolo e di fruizione del premio spettante ai lavoratori dipendenti.

In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che:

  • al fine del calcolo complessivo dei giorni rilevanti, ai fini della determinazione dell’importo del premio spettante, rileva il rapporto tra le ore effettive lavorate nel mese di marzo 2020 e le ore lavorabili come previsto contrattualmente (risposta n. 4.1);
  • il premio spetta anche se il rapporto di lavoro è cessato, pertanto in tale ipotesi l’importo del bonus deve essere rapportato al numero di giorni di lavoro svolti, nel mese di marzo 2020, presso la sede di lavoro (risposta n. 4.2);
  • il premio deve essere riconosciuto anche a coloro che hanno prestato la loro attività lavorativa in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell’impresa, ciò in quanto la previsione dell’articolo 63 del decreto Cura Italia persegue l’obiettivo di dare ristoro ai dipendenti che hanno continuato a lavorare nel mese di marzo senza poter adottare, quale misura di prevenzione, quella del lavoro agile o da remoto (risposta n. 4.3);
  • indipendentemente dalla tipologia di contratto, full time e part time, l’importo del bonus erogabile deve essere determinato in ragione del periodo di lavoro durante il quale il dipendente presta effettivamente l’attività lavorativa presso la propria sede. Inoltre, in considerazione della finalità della norma che intende premiare i dipendenti che hanno continuato a prestare la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro non devono considerarsi nel rapporto né al numeratore né al denominatore le giornate di ferie o di malattia e sono escluse dal calcolo le giornate di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni (risposta n. 4.4);
  • i giorni lavorati in smart working non devono essere considerati ai fini del calcolo dell’ammontare del premio (risposta n. 4.5);
  • ai fini del computo del reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente non deve essere considerato il reddito assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (risposta n. 4.6);
  • l’incentivo è riconosciuto a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, pertanto il bonus in esame non dovrà essere erogato necessariamente con le competenze stipendiali del mese di aprile 2020 (risposta n. 4.7);
  • qualora il datore di lavoro tenuto all’erogazione del premio non sia lo stesso che abbia rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, il dipendente, al fine di ottenere il premio, dovrà rilasciare al sostituto di imposta una autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000, in cui attestare l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno precedente (risposta n. 4.8);
  • il recupero in compensazione orizzontale del premio anticipato al dipendente non è soggetto agli altri limiti o vincoli previsti per l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta (risposta n. 4.9).