6 Febbraio 2019

Ppc estesa ai coadiuvanti del coltivatore diretto

di Alberto RocchiLuigi Scappini
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L’articolo 1, comma 705, L. 145/2018 contiene una disposizione diretta ai “familiari coadiuvanti del coltivatore diretto” che vengono fiscalmente equiparati ai titolari dell’impresa agricola cui partecipano attivamente.

La norma presenta diversi risvolti in più ambiti della fiscalità. Qui cercheremo di esaminare le conseguenze in materia di applicazione dell’agevolazione sui trasferimenti di terreni, comunemente nota come piccola proprietà contadina.

Occorre, in primis, circoscrivere l’ambito soggettivo. La norma richiede in sostanza tre requisiti:

  1. che si tratti di un familiare coadiuvante di un coltivatore diretto;
  2. che tale familiare coadiuvante appartenga al medesimo nucleo familiare del coltivatore diretto;
  3. che risulti anch’egli iscritto nella gestione assistenziale e previdenziale agricola dei coltivatori diretti.

Esaminiamo separatamente i tre elementi.

Riguardo al punto sub 1, l’espressione “familiare coadiuvante” appare piuttosto imprecisa. E, infatti, sembra fuori discussione che la norma sia diretta ai collaboratori dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis, cod. civ.: ne è riprova il fatto che il punto 3 richiede l’iscrizione previdenziale, che è estranea a quelle forme di lavoro più o meno occasionale che caratterizzano i coadiuvanti agricoli e disciplinate dall’articolo 70 D.Lgs .276/2003.

Quindi, più che ai “coadiuvanti” in senso lato, la norma è diretta ai “collaboratori”.

Destinato a generare perplessità è anche il termine “familiare”. Appurato infatti che il riferimento è alla fattispecie disciplinata dall’articolo 230-bis cod. civ., il comma 3 di quest’ultima norma stabilisce che si intendono come “familiari”: il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. Quindi, non tutti i familiari possono essere collaboratori, ma soltanto quelli il cui grado di parentela con il titolare dell’impresa sia riconducibile a quanto previsto dalla legge.

Alla luce di queste precisazioni, ancora meno comprensibile appare il requisito stabilito sub 2. Da un lato, infatti, il Legislatore guarda all’impresa familiare dell’articolo 230-bis cod. civ., ma dall’altro lato, se ne discosta circoscrivendo ulteriormente il campo d’azione della norma ai familiari appartenenti al medesimo nucleo familiare.

In pratica:

Anziché gettare un ponte con il codice civile, la norma si pone su un livello di incomunicabilità con il modello dell’impresa familiare sul quale cui, invece, indubbiamente si appoggia.

Proprio il requisito dell’appartenenza al medesimo nucleo familiare sarà con ogni probabilità fonte di numerosi dubbi. Stando infatti a una lettura “stretta”, esso porterebbe a ricomprendere nel campo di applicazione della norma il figlio convivente, e viceversa, a escludere quello che si è “staccato” dalla famiglia di origine perché sposato o per altri motivi.

Il requisito sub 3, infine, richiede l’iscrizione a una ben precisa gestione previdenziale e assistenziale: quella dei coltivatori diretti con la conseguenza che sono esclusi i non iscrivibili a tale gestione o coloro che sono iscritti alla gestione previdenziale degli IAP.

Passiamo ora ad esaminare l’ambito oggettivo della norma. Essa stabilisce che i “familiari coadiuvanti” così come sin qui delineati, beneficiano della “disciplina fiscale propria dei titolari dell’impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente”. Chiariamo subito che la disciplina fiscale cui i familiari sono equiparati è quella del coltivatore diretto, visto che per esplicita previsione, deve trattarsi di “familiari coadiuvanti del coltivatore diretto”.

Un possibile effetto di questa equiparazione sarà quello di ottenere un ulteriore estensione del regime agevolato, cui possono accedere i coltivatori diretti per l’acquisto di terreni agricoli e loro pertinenze.

Già la Legge di Stabilità 2016, aveva esteso le agevolazioni ppc a coniuge e parenti in linea retta, purché già proprietari di terreni agricoli e conviventi di coltivatori diretti e Iap.

L’ulteriore estensione introdotta porta a un quadro finale così sintetizzabile:

  1. coniuge e parenti in linea retta di Iap o coltivatori diretti conviventi: applicano la ppc su acquisti in proprio di terreni purché già in possesso di terreni agricoli (ancorché non condotti o coltivati);
  2. familiari di qualunque grado ma appartenenti allo stesso nucleo familiare di un coltivatore diretto (non Iap): applicano la ppc se iscritti a loro volta nella gestione previdenziale dei coltivatori diretti (e dunque, presumibilmente, partecipi di un’impresa familiare, così che, per questa via, il grado di parentela si riduce per effetto del rinvio all’articolo 230-bis civ.). Questo secondo gruppo di soggetti non è necessario che posseggano già terreni per poterne acquistare di nuovi con le agevolazioni.

Non è del tutto chiaro il motivo che ha portato il Legislatore ad assicurare le agevolazioni sulla ppc. anche ai familiari. Nel caso della Stabilità 2016, vengono ammessi a godere del beneficio familiari stretti, non coinvolti nell’impresa, mentre con la Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) lo sconto viene esteso anche ai collaboratori dell’imprenditore: forse l’intento è quello di tutelare diverse strategie familiari sull’assetto proprietario del patrimonio.

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