29 Novembre 2018

Più tempo per l’emissione con l’e-fattura differita

di Alessandro Carlesimo
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L’entrata in scena dell’e-fattura è stata accompagnata dall’introduzione di una serie di tasselli normativi di cui si deve tener conto in sede di fatturazione delle operazioni. Nel quadro legislativo ancora in via di definizione, particolare attenzione va rivolta ai nuovi termini di emissione dei documenti.

All’articolo 11, comma 1, lett b), D.L. 119/2018, viene prevista l’emissione della fattura entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata a norma dell’articolo 6 D.P.R. 633/1972, superando così il previgente regime che, invece, faceva coincidere il momento di emissione con la data di effettuazione della cessione dei beni o della prestazione di servizi.

Secondo la nuova formulazione, l’e-fattura dovrà quindi essere trasmessa al sistema di interscambio entro il decimo giorno successivo:

  • alla data di consegna o spedizione, se la cessione ha ad oggetto beni mobili;
  • alla data di stipula dell’atto traslativo, se ad essere ceduto è un bene immobile;
  • alla data di pagamento del corrispettivo, per le prestazioni di servizi.

In ogni caso, resta fermo l’obbligo di emissione della fattura (seppur nel più ampio termine) in caso di pagamento della cessione dei beni, qualora l’incasso dell’importo avvenga anteriormente rispetto al momento di effettuazione rilevante.

La rivisitazione dei termini ordinari si è resa necessaria per sedare le preoccupazioni degli operatori, i quali, difficilmente avrebbero potuto assicurare la trasmissione telematica del documento nei tempi originariamente previsti. In assenza di questo slittamento temporale il contribuente avrebbe infatti dovuto inviare il file telematico entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione individuato in base ai criteri sopra esposti (circolare AdE 13/E/2018).

Ciò premesso, per i contribuenti permane la possibilità di emettere la cd. fattura differita disciplinata dall’articolo 21, comma 4, lett. a), D.P.R. 633/1972.

Ricorrendo a tale strumento, il lasso di tempo che intercorre dall’effettuazione dell’operazione, all’emissione della correlata fattura, può essere ulteriormente prolungato fino al quindicesimo giorno del mese successivo. L’adozione della e-fattura differita resta comunque subordinata agli adempimenti di ordine formale posti a carico del cedente/prestatore.

Avuto riguardo alla vendita di beni, viene richiesto che la cessione sia attestata da un documento di trasporto o altro documento equivalente idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, recante altresì l’indicazione dei seguenti dati:

  • numero e data del documento;
  • data del trasferimento dei beni;
  • descrizione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti;
  • dati identificativi dell’eventuale vettore incaricato del trasporto dei beni.

Nel caso di più cessioni effettuate verso una stessa controparte in giorni diversi del mese, è possibile inoltre ricomprendere le consegne (opportunamente abbinate ai rispettivi documenti di trasporto) in un’unica fattura riepilogativa. Il differimento al quindicesimo giorno del mese successivo è ammesso anche in caso di pagamento anticipato rispetto alla consegna/spedizione dei beni, purché sia stato emesso, anticipatamente o contestualmente al pagamento, il richiamato DDT (circolare 27/501706/1975).

Parimenti, nel settore dei servizi la prestazione o le prestazioni effettuate nell’arco del mese possono essere ricondotte ad una e-fattura differita a condizione che le attività commissionate siano individuabili in un documento idoneo recante il dettaglio delle operazioni effettuate. Nel silenzio delle norme, l’Agenzia delle Entrate ha osservato che può essere considerata idonea la documentazione commerciale prodotta e conservata, peculiare del tipo di attività svolta, da cui risulti con chiarezza la data di effettuazione, le parti contraenti e la prestazione eseguita.

In tal senso è stato chiarito che può risultare sufficiente, ad esempio, la produzione “del documento attestante l’avvenuto incasso del corrispettivo, del contratto, della nota di consegna lavori, della lettera d’incarico, della relazione professionale, purché risultino in modo chiaro e puntuale i richiamati elementi” (circolare AdE 18/E/2014).

L’Agenzia, nell’ambito degli incontri tenuti con la stampa specializzata, ha riconosciuto la possibilità di emettere la fattura elettronica differita anche nell’ambito dei servizi professionali previo il rilascio, da parte del professionista, di un apposito avviso di parcella o di una fattura pro forma.

Data la moratoria delle sanzioni prevista nella fase di “collaudo” della fattura elettronica, è prevedibile che l’utilizzo della differita torni in voga soltanto a regime, ovverosia quando cesserà il periodo di tolleranza transitorio in pendenza del quale è consentita l’emissione oltre i dieci giorni ed entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’iva.

Si evidenzia, in ultima istanza, che l’infoltimento dei dati obbligatori da indicare nella fattura agevolerà la verifica del tempestivo assolvimento all’obbligo di emissione, considerato che il documento conterrà, per espressa disposizione di legge, anche la data di effettuazione ove questa sia antecedente a quella di emissione.

Al tal proposito, pur in assenza di uno specifico chiarimento, si ritiene che le vendite plurime eseguite nel mese verso un determinato soggetto debbano essere fatturate in modalità differita riportando le singole date di effettuazione delle operazioni, di modo che l’amministrazione finanziaria possa controllare il rispetto (quanto meno formale) dell’intervallo temporale massimo consentito per la trasmissione del file telematico.

La fatturazione elettronica e l’organizzazione di studio