12 Ottobre 2018

Perdite su crediti ed errori contabili

di Federica Furlani
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Sul tema della deducibilità delle perdite su crediti, regolata dall’articolo 101, comma 5, Tuir, si è recentemente espressa l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 12 del 21 settembre scorso, a seguito di un’istanza di interpello/consulenza giuridica.

Il parere richiesto ha ad oggetto un credito verso una società ammessa nel 2008 alla procedura di concordato preventivo, dichiarata esecutiva nel 2013, che non è stato portato a perdita in nessuno dei suddetti periodi di imposta.

La correzione contabile di questo “errore” è avvenuta solo nel 2017 mediante chiusura della voce relativa al credito e imputazione, come contropartita, di una posta negativa di patrimonio netto, in conformità a quanto previsto al paragrafo 48 del principio contabile Oic 29.

L’istante ha inoltre ritenuto di procedere alla deduzione della perdita sul credito rilevata per errore con imputazione a patrimonio nel 2017, mediante presentazione di una dichiarazione integrativa 2014 per i redditi 2013.

L’Agenzia delle Entrate ha avvallato nella sua risposta la soluzione prospettata dal contribuente sulla base delle seguenti motivazioni.

Innanzitutto, per quanto riguarda la corretta imputazione temporale della perdita su crediti, da cui deriva la presentazione della dichiarazione integrativa, l’articolo 101, comma 5, Tuir dopo aver stabilito che, in termini generali, le perdite su crediti sono deducibili dal reddito d’impresa se risultano da elementi certi e precisi, e in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali (quali il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, il concordato preventivo e l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), prosegue stabilendo che la presunzione dell’esistenza dei predetti requisiti di certezza e precisione opera a decorrere dalla data di ammissione a una delle procedure sopra richiamate e, cioè, dalla data del decreto di ammissione al concordato preventivo (circolare AdE 26/E/2013).

Tale norma è stata inoltre oggetto di interpretazione autentica da parte dell’articolo 13, comma 3, D.Lgs. 147/2015, il quale ha statuito che “l’articolo 101, comma 5[…]si interpreta nel senso che le svalutazioni contabili dei crediti di modesta entità e di quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali […], deducibili a decorrere dai periodi di imposta in cui sussistono elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale ed eventualmente non dedotte in tali periodi, sono deducibili nell’esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili“.

Alla luce di quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto che il corretto periodo temporale di competenza della perdita su crediti realizzata dal contribuente fosse l’arco temporale compreso tra l’apertura della procedura di concordato preventivo, avvenuta nel 2008, e l’esercizio in cui sarebbe dovuta avvenire la cancellazione dal bilancio del credito medesimo, che, sulla base di quanto indicato dall’istante, sarebbe l’esercizio 2013, anno in cui il Giudice delegato ha dato l’autorizzazione finale ai pagamenti, dando atto che il residuo attivo non consentiva ulteriori riparti e dichiarando l’esecuzione del concordato.

Quanto all’errore contabile compiuto dall’istante per non aver imputato la perdita su crediti nell’esercizio 2013, il rimedio consiste nell’applicazione della disciplina di cui all’articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998, ovvero la presentazione di una dichiarazione integrativa Unico 2014 per i redditi 2013.

Deve infatti ritenersi a tutti gli effetti rispettato il disposto di cui all’articolo 109, comma 4, Tuir, così come modificato dall’articolo 13-bis, comma 2, lett. d), D.L. 244/2016, cha ha introdotto il principio della derivazione rafforzata, secondo cui le spese e gli altri componenti negativi sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano imputati al conto economico dell’esercizio di competenza; sussiste, tuttavia, una presunzione di imputazione a conto economico per i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili adottati dall’impresa.

Le disposizioni fiscali, a partire dal periodo d’imposta 2016, sono infatti capaci di dare rilevanza alle nuove modalità di contabilizzazione degli errori contabili contenute nell’Oic 29.

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, l’Agenzia ha ritenuto che la società possa procedere alla deduzione della perdita su crediti mediante presentazione di una dichiarazione integrativa 2014 per i redditi 2013, sul presupposto della diretta imputazione a patrimonio netto della perdita, rilevata per errore nel bilancio d’esercizio 2017.

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