8 Maggio 2018

Perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente

di Federica Furlani
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La chiusura del bilancio 2017 per le cooperative a mutualità prevalente è anche il momento in cui verificare l’eventuale perdita di detta qualifica, con la conseguente impossibilità di fruire dei benefici fiscali connessi.

Ai sensi dell’articolo 2545-octies, comma 1, cod. civ. la perdita si concretizza quando, per due esercizi consecutivi, non sia rispettata la condizione di prevalenza di cui all’articolo 2513 cod. civ., ovvero quando siano modificate le previsioni statutarie di cui all’articolo 2514 cod. civ.

Ricordiamo che sono società cooperative a mutualità prevalente, con obbligo di iscrizione in apposito Albo presso cui depositare il bilancio annualmente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

  • svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi. Tale condizione di prevalenza si realizza se i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al 50% del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell’articolo 2425, comma 1, punto A)1;
  • si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci, ovvero il costo del lavoro dei soci è superiore al 50% del totale del costo del lavoro di cui all’articolo 2425, comma 1, punto B)9, computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico;
  • si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci, ovvero il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al 50% del totale dei costi dei servizi di cui all’articolo 2425, comma 1, punto B)7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all’articolo 2425, comma 1, punto B)6.

Nell’ipotesi in cui si realizzino contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali di cui ai punti precedenti.

Nelle caso di cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al 50% della quantità o del valore totale dei prodotti.

Va quindi verificato, dopo la chiusura dell’esercizio 2017, il rispetto dei suddetti parametri per le annualità 2016 e 2017: nell’ipotesi in cui la prevalenza non sia stata conseguita in entrambi gli anni, già a decorrere dal 2017 viene meno la possibilità di fruire della agevolazioni fiscali previste per le cooperative a mutualità prevalente.

La circolare del Ministero delle Attività produttive 648/2006 ha infatti precisato che la maggiore imposizione fiscale dovrà essere quantificata già per il secondo anno di imposta e dovrà essere inserita in bilancio.

La perdita del requisito di mutualità prevalente può essere determinata anche dalla modifica delle clausole che, a norma dell’articolo 2514 cod. civ., devono essere previste negli statuti delle suddette cooperative, ovvero:

  • il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato;
  • il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
  • il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
  • l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Nei casi di perdita del requisito di mutualità prevalente per modifica delle previsioni statutarie, gli amministratori, sentito il parere dell’eventuale revisore esterno, devono redigere un apposito bilancio, che deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione e deve essere notificato entro sessanta giorni dalla approvazione al Ministero delle attività produttive, al fine di determinare il valore effettivo dell’attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili.

Le medesime formalità devono essere seguite anche nel caso di perdita del requisito da parte di una cooperativa che abbia emesso strumenti finanziari.

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