23 Maggio 2019

Per individuare l’aliquota Iva rileva il rapporto di prevalenza

di Marco Peirolo
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La presenza, nella stessa confezione, di erbe aromatiche soggette ad aliquote Iva differenti, per le quali non sia possibile riscontrare la predominanza di un’erba rispetto all’altra, comporta l’assoggettamento dell’intera confezione all’aliquota Iva più elevata e, in particolare, all’aliquota ordinaria qualora nella confezione vi sia anche la presenza di erbe la cui cessione sia soggetta a tale aliquota.

In questi termini si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 51/E/2019.

Il chiarimento è rilevante, in quanto ad esso deve essere attribuito carattere generale, al di là quindi della specifica tipologia di prodotti cui fa riferimento, rivisitando le indicazioni contenute nei precedenti documenti di prassi.

In un primo tempo, la risoluzione 142/E/1999 aveva chiarito che, “nella fattispecie prospettata si prevede l’effettuazione di una pluralità di operazioni a fronte delle quali, tra l’altro, è prevista la corresponsione di un corrispettivo unico forfettario con la conseguenza che per le stesse non è dato applicare il corrispondente trattamento Iva differenziato secondo le disposizioni dianzi citate.

Per le suesposte considerazioni, pertanto, alle prestazioni di che trattasi si rende applicabile l’Iva con l’aliquota massima prevista per le opere ricomprese nella fattispecie negoziale in discorso, ossia quella del 10 per cento”.

In sostanza, in presenza di più operazioni per le quali sia pattuito un corrispettivo unico, deve aversi riguardo all’aliquota Iva più alta tra quelle previste per i beni/servizi ceduti/resi, a prescindere dall’eventuale prevalenza dei beni/servizi ad aliquota inferiore.

Più recentemente, con la risoluzione 56/E/2017, l’Agenzia delle Entrate, in merito all’individuazione della corretta aliquota Iva da applicare ad alcune confezioni di erbe aromatiche composte anche da basilico, rosmarino e salvia – soggette all’aliquota Iva del 5% ai sensi del n. 1-bis) della Tabella A, Parte II-bis, allegata al D.P.R. 633/1972 – ha chiarito che, “indipendentemente dal fatto che ci sia o meno una prevalenza di piante aromatiche assoggettabili ad aliquota ridotta, la presenza nella stessa confezione di piante aromatiche diverse da quelle elencate dal n. 1-bis) della Tabella A, parte II-bis citata, comporterà l’assoggettamento dell’intera confezione all’aliquota ordinaria”.

Con quest’ultimo documento di prassi, quindi, l’Agenzia ha confermato l’irrilevanza, ai fini in esame, del rapporto di prevalenza tra beni/servizi soggetti ad aliquote diverse, precisando però che al prezzo unitariamente concordato si applica l’aliquota ordinaria, dal che è sorto il dubbio – che la risoluzione 51/E/2019 ha inteso dirimere – se nel caso esposto debba effettivamente applicarsi l’aliquota ordinaria o (solo) l’aliquota più alta tra quelle previste per i beni/servizi oggetto dell’operazione unica, come indicato nella risoluzione 142/E/1999.

L’Agenzia risolve la questione chiarendo, come anticipato, che “la presenza nella stessa confezione di erbe aromatiche assoggettate ad aliquote differenti – per le quali non sia possibile riscontrare una predominanza che conferisca il «carattere essenziale» nel senso precisato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli [si veda la nota n. 94063 del 28.08.2018] – conformemente a quanto affermato nella risoluzione n. 142/E del 26 agosto 1999, comporterà l’assoggettamento dell’intera confezione all’aliquota Iva più elevata e, come affermato nella risoluzione n. 56/E del 3 maggio 2017, «all’aliquota ordinaria» qualora nella confezione vi sia anche la presenza di erbe la cui cessione sia assoggettata ad aliquota ordinaria”.

Tale chiarimento, assolutamente condivisibile, è allineato all’orientamento della Corte di Cassazione, che con l’ordinanza n. 9661 del 14.04.2017 ha smentito la precedente interpretazione dell’Amministrazione finanziaria in merito all’irrilevanza del rapporto di prevalenza fra le operazioni.

Nel caso esaminato dai giudici di legittimità, relativo alla cessione di un fabbricato unitariamente considerato avente prevalente destinazione strumentale, è stato infatti confermata l’applicazione dell’aliquota ordinaria, che è quella prevista per la cessione dell’immobile strumentale. Se, dunque, la destinazione prevalente dell’immobile fosse stata abitativa è lecito ritenere che si sarebbe concluso per l’aliquota ridotta.

Inoltre, la precedente interpretazione dell’Agenzia mal si conciliava con le indicazioni offerte dalla Corte di giustizia UE, che nella sentenza di cui alla causa C-463/16 del 18 gennaio 2018 (Stadion Amsterdam) ha affermato che l’operazione complessa, cioè composta da più cessioni/prestazioni da considerare economicamente unica in base ai princìpi della giurisprudenza unionale, implica l’applicazione di una sola aliquota Iva, che è quella corrispondente all’elemento prevalente, peraltro anche laddove i singoli elementi risultino valorizzati distintamente, vale a dire in base al prezzo concordato tra le parti.

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