28 Ottobre 2019

Particolarità della scissione a favore dell’unico socio della scissa

di Fabio Landuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

La scissione societaria parziale in cui beneficiaria dell’operazione è la società unico socio della scissa presenta alcune peculiarità che riguardano la sua rappresentazione contabile, i suoi riflessi patrimoniali e, di riflesso, gli effetti fiscali indotti sia sulla determinazione del reddito imponibile che sulla composizione del patrimonio netto della società beneficiaria.

Alcuni spunti molto utili si possono trarre dalla risposta all’istanza di interpello n. 2 pubblicata nel 2019 sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Nel caso di specie, la scissione coinvolgeva soggetti Ias Adopter per cui la rappresentazione contabile dell’operazione, trattandosi di operazione under common control, conduceva:

  • dal lato della scissa, a rilevare, a fronte della fuoriuscita del compendio scisso, una riduzione del suo patrimonio netto per un importo pari al valore netto contabile di quanto trasferito per scissione;
  • dal lato della beneficiaria, a rilevare nel conto economico un provento alla stregua di un dividendo in natura ricevuto dalla controllata scissa, valorizzato al fair value del compendio scisso; tale provento, quindi, concorreva alla formazione del risultato d’esercizio e, se positivo, all’incremento del suo patrimonio netto.

L’Amministrazione Finanziaria, nella risposta succitata, ha in primo luogo chiarito che per i soggetti Ias Adopter la derivazione rafforzata trova una precisa deroga, per cui gli effetti fiscali dell’operazione in questione devono ispirarsi alla sua rappresentazione giuridico formale, il che significa che:

  • il provento rilevato dalla beneficiaria nel conto economico non concorre alla formazione dell’imponibile Ires della stessa;
  • la beneficiaria deve ridurre il valore fiscale della partecipazione nella scissa in misura proporzionale al valore effettivo del patrimonio netto scisso (risoluzione 52/E/2015);
  • l’incremento del patrimonio netto della beneficiaria deve essere considerato fiscalmente formato (quanto a riserve di capitale o di utili, e in assenza di sospensione di imposta) secondo un criterio esattamente riflettente la stessa proporzione esistente sulla scissa.

Questa rappresentazione, tecnicamente lineare, inizia a presentare alcuni problemi laddove non si abbia una perfetta corrispondenza fra il valore contabile del patrimonio netto scisso (ad esempio, 1.000 in capo alla società scissa) e il fair value dello stesso patrimonio scisso così come viene rilevato dalla beneficiaria e quindi determina indirettamente un incremento del suo netto (ad esempio, lo si assuma pari a 1.500).

In altre parole, se fino a 1.000 quel criterio di proporzionalità con la stratificazione delle riserve diminuite sulla scissa trova piena corrispondenza presso la beneficiaria, per la differenza di 500 (maggior incremento del patrimonio netto della beneficiaria) l’equivalenza salta, per cui questa parte dovrebbe assumere la natura di una riserva di utili per la beneficiaria.

Vi è poi un secondo aspetto da tenere presente, ossia che la presunta equivalenza fra la rappresentazione dell’operazione per i soggetti Ias Adopter e quelli Oic Adopter, in realtà, non sarebbe affatto così perfetta.

Infatti, in ambito Oic, una simile operazione dovrebbe determinare per la beneficiaria socia unica una riduzione del valore di carico della partecipazione a fronte di quanto ricevuto, così che l’eventuale differenza potrebbe generare un disavanzo da annullamento o un avanzo da annullamento, e solo in quest’ultimo caso si porrebbe il tema della natura fiscale della sua formazione la quale, in ultima analisi, sarebbe peraltro ispirata all’articolo 172, comma 6, Tuir, e non a quel criterio di proporzionalità a cui si fa riferimento invece nella risposta circa la rappresentazione dell’operazione da parte del soggetto Ias Adopter.

Ecco allora una rappresentazione Ias-Oic nient’affatto del tutto allineata, come pure si avrebbe ove anche il soggetto Oic Adopter rilevasse l’operazione a conto economico come dividendo in natura; si porrebbe allora un tema di eventuale svalutazione della partecipazione, e solo in caso di mancata svalutazione si avrebbe un incremento del netto della beneficiaria socia unica, ma in verità non dipendente, almeno in modo diretto, dalla scissione.

In conclusione, sia in ambito Ias che Oic, i riflessi fiscali della rappresentazione di questa particolarissima operazione pongono ancora questioni interpretative aperte.

La scissione e la fusione tra opportunità e abuso. Implementiamo una fusione assieme