12 Aprile 2019

Partecipazione in Srl “poco ostativa” per l’accesso al regime forfettario

di Fabio Garrini
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Se, con riferimento al requisito del controllo, l’Agenzia si è dimostrata molto rigorosa, di fatto assumendo un principio decisamente ampio, al contrario, sotto il profilo della riconducibilità dell’attività, l’interpretazione appare molto favorevole; nella circolare AdE 9/E/2019 l’Amministrazione finanziaria limita i problemi di incompatibilità ai casi in cui il socio fattura alla società partecipata.

Partecipazioni in Srl

La principale modifica sul tema delle cause di esclusione riguarda il possesso di partecipazioni in società a responsabilità limitata non trasparenti.

Dal 2019 il loro possesso diviene ostativo al congiunto ricorrere di entrambi i requisiti previsti:

  • prima di tutto il fatto che il contribuente possieda il controllo,
  • inoltre è necessario che le società controllate esercitinoattività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quella del socio titolare di partita Iva che intende applicare il regime forfettario.

Pertanto, non vi sarà incompatibilità se:

  • la partecipazione, anche di controllo, riguarda una società che svolge attività non riconducibile, ovvero
  • la partecipazione è minoritaria, anche se l’attività è affine.

Sul tema della riconducibilità dell’attività posta in essere dalla società rispetto a quella esercitata dal contribuente che ha aderito al regime forfettario constano interessanti spunti nella circolare AdE 9/E/2019.

Questo è il passaggio di interesse, che vale la pena esaminare attentamente:

 “la riconducibilità diretta o indiretta delle due attività economiche esercitate si riterrà sussistente ogniqualvolta la persona fisica che usufruisce del regime forfetario effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi tassabili con imposta sostitutiva alla società a responsabilità limitata direttamente o indirettamente controllata, la quale, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito.

Di conseguenza, non saranno ritenute “attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili” tutte le attività autonomamente esercitate dalla società a responsabilità limitata, condizione che sarà ritenuta sussistente, oltre che in assenza di acquisti di beni o servizi dalla persona fisica in regime forfetario, anche – se del caso – nelle ipotesi in cui i costi dei predetti beni e servizi non fossero fiscalmente deducibili.

Non saranno, inoltre, ritenute “attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili” tutte le attività esercitate dalla società a responsabilità limitata avvalendosi anche di acquisti di beni o servizi dalla persona fisica in regime forfetario, ma che siano classificabili in una sezione ATECO differente da quella in cui sono classificabili le attività esercitate dalla persona fisica in regime forfetario”

In definitiva, l’Agenzia pone l’attenzione sul fatto che il contribuente forfettario abbia emesso fattura nei confronti della società partecipata, posto comunque che le due attività devono considerarsi affini; si tratta quindi di due aspetti che devono essere valutati congiuntamente.

Di conseguenza non vi sarà riconducibilità se:

  • il forfettario non fattura alla società partecipata. Parrebbe quindi del tutto sdoganata la posizione, ad esempio, dell’elettricista che partecipa ad una società che svolge attività di installazione di impianti elettrici; benché l’attività sia la medesima, in questo caso non si presenterebbe alcun elemento ostativo. Se la ratio della previsione, come più volte ricordato dall’Agenzia, è quella di “evitare artificiosi frazionamenti delle attività d’impresa o di lavoro autonomo”, una qualche perplessità per il fatto che questa situazione sia sdoganata tutto sommato si pone: il socio potrebbe infatti assumere partita Iva applicando il regime forfettario al solo fine di dirottare una quota del fatturato della società;
  • il forfettario fattura alla società partecipata, ma i costi per i beni o servizi resi si devono considerare interamente indeducibili. Quindi, pare logico concludere, nel caso dell’elettricista appena proposto, che, qualora egli dovesse emettere una fattura nei confronti della società partecipata, comunque non si innescherebbe la causa di esclusione quando tali costi dovessero essere ripresi a tassazione in capo alla società tramite una variazione in aumento. Tale soluzione pare ragionevole per evitare che una sola fattura di importo limitato possa comportare la fuoriuscita dal regime;
  • il forfettario fattura alla società partecipata ma l’attività è diversa sulla base dell’effettiva collocazione Ateco di tale attività. La circolare porta l’esempio della persona fisica che applica il regime forfetario e svolge effettivamente un’attività ricadente nella sezione M (attività professionali, scientifiche e tecniche), la quale effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi a una società a responsabilità limitata dalla stessa controllata che svolge effettivamente un’attività ricadente nella sezione J (servizi di informazione e comunicazione).

Si deve evidenziare come la riconducibilità di fatto deve comunque riferirsi alla sezione dell’Ateco (non al singolo codice attività); si tratta quindi di un parametro che comunque lascia aperti molti spazi.

Il caso proposto quale esempio pare proprio calzante con quello del commercialista che fattura alla società di elaborazione dati che controlla: la società ha infatti codice Ateco 63.11.11 “attività di elaborazione dati contabili”, ricadente nella sezione J, mentre il commercialista ha codice Ateco 69.20.11 “servizi forniti da dottori commercialisti”, ricadente nella sezione M.

Infine, sul tema, l’Agenzia precisa che “qualora le cessioni di beni o le prestazioni di servizi siano effettuate dal contribuente in regime forfetario a una società a responsabilità limitata controllata che svolge effettivamente un’attività ricadente nella medesima sezione in cui ricade l’attività effettivamente svolta dal contribuente che applica il regime forfetario, lo stesso fuoriuscirà dal regime forfetario l’anno successivo.”

Questo significa che se anche nel 2019 il contribuente forfettario dovesse fatturare alla società partecipata “affine”, comunque la fuoriuscita avverrebbe nel 2020.

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