9 Novembre 2018

Pagamento tracciato anche per il carburante degli autocarri

di Alessandro Bonuzzi
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Il trattamento valevole ai fini delle imposte sul reddito dei veicoli utilizzati nell’esercizio di attività di impresa o lavoro autonomo è regolato dall’articolo 164 Tuir. Tale disposizione non contiene una classificazione propria dei veicoli a motore, ma si limita a richiamare quella contenuta nelle norme sulla circolazione, assegnando a ciascuna categoria regole autonome e limiti di deducibilità dei relativi costi.

In particolare, la norma prevede:

  1. aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autovetture e autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell’articolo 54 D.Lgs. 285/1992ciclomotori e motocicli, destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa o di lavoro autonomo. Trattasi, in pratica, dei veicoli senza i quali l’attività non può essere esercitata (circolare 37/E/1997 e circolare 48/E/1998). Sono tali, ad esempio, i mezzi di trasporto a motore alla cui produzione e al cui scambio è diretta l’attività di impresa oppure le autovetture delle imprese che effettuano l’attività di noleggio delle stesse;
  2. veicoli adibiti ad uso pubblico;
  1. al 20%, per autovetture e autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell’articolo 54 D.Lgs. 285/1992ciclomotori e motocicli, destinati ad essere utilizzati in modo non esclusivo nell’attività d’impresa o professionale. La percentuale è elevata all’80% per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Peraltro, è appena il caso di ricordare che in questi casi va altresì considerata l’ulteriore limitazione data dal plafond di rilevanza fiscale del costo fissato dalla norma in importi diversi a seconda del titolo di utilizzo del bene, del tipo di mezzo e del soggetto utilizzatore;
  2. al 70%, per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.

Per quanto riguarda le spese relative ai veicoli, esse scontano lo stesso trattamento fiscale del mezzo a cui si riferiscono. Sono costi relativi ai mezzi di traporto anche le spese sostenute per l’acquisto di carburante, le quali, per effetto del comma 922 dell’articolo unico della L. 208/2017, dal 1° luglio 2018sono deducibili … se effettuate esclusivamente mediante

  • carte di credito,
  • carte di debito o
  • carte prepagate

emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605”. La disposizione è stata inserita nell’articolo 164 Tuir, al comma 1-bis, e fa riferimento alle misure di cui al comma 1, quindi, ai veicoli inclusi nella norma stessa.

Esulano, invece, dall’ambito operativo dell’articolo 164 Tuir i seguenti mezzi di trasporto, i cui componenti negativi sono deducibili sulla base del principio generale dell’inerenza:

  1. i mezzi di trasporto non a motore(biciclette, gondole, eccetera);
  2. i veicoli di cui alle lettere da b) a l)e n), articolo 54, D.Lgs. 285/1992, ovverosia:
  • autobus;
  • autoveicoli per il trasporto promiscuo;
  • autocarri;
  • trattori stradali;
  • autoveicoli per trasporti speciali;
  • autoveicoli per uso speciale (come auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie provviste di carrozzeria apposita che consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo);
  • autotreni;
  • autoarticolati;
  • autosnodati;
  • mezzi d’opera.

Verrebbe, quindi, da ritenere che per tali mezzi di trasporto, essendo essi non compresi nell’articolo 164 Tuir, non sia applicabile il nuovo obbligo. E se così fosse il pagamento tracciato del carburante non dovrebbe riguardare, ad esempio, gli autocarri.

Tuttavia, si deve osservare che se, da una parte, il provvedimento direttoriale n. 73203 del 04.04.2018, che ha individuato gli strumenti di pagamento che devono essere considerati idonei ai fini della deducibilità, non si è occupato della questione, dall’altra, la circolare 8/E/2018, al paragrafo 2, ha lasciato intendere che il pensiero dell’Agenzia delle entrate va in senso opposto, laddove, relativamente agli ulteriori strumenti di pagamento, si afferma che “l’impiego degli stessi, da un lato, risulta necessario per la deduzione dei costi relativi all’acquisto di carburante in base al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (c.d. “T.U.I.R.”), indipendentemente … dal veicolo di riferimento (ivi inclusi le autovetture, gli autocarri, i trattori stradali, i motoveicoli) in uso esclusivo o promiscuo”.

Onde evitare un’eventuale contestazione in termini di deducibilità delle spese, prudenzialmente, è consigliabile, dunque, tener conto di questa indicazione, sebbene fornita “tra le righe” della circolare, considerando l’obbligo della tracciabilità operante a 360 gradi.

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