23 Dicembre 2021

P.N.R.R. e Piano Transizione 4.0

di Debora Reverberi
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Il P.N.R.R. si articola in 6 missioni suddivise in 16 componenti, funzionali a realizzare gli obiettivi economico-sociali definiti nella strategia del Governo.

La missione n. 1 “digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura” si prefigge come obiettivo generale l’“impulso decisivo al rilancio della competitività e della produttività del Paese”, attraverso investimenti volti a migliorare la digitalizzazione del Paese secondo le seguenti tre componenti:

  • M1C1 digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pubblica Amministrazione;
  • M1C2 digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo;
  • M1C3 turismo e cultura 4.0.

È proprio nell’ambito della componente M1C2, destinata a colmare le carenze nel processo di trasformazione digitale delle imprese e nella connettività evidenziate dall’indice di digitalizzazione dell’economia e della società in relazione al 2020 (indice DESI), che rientra la misura “M1C2-1 – Investimento 1: Transizione 4.0”, documentata nell’allegato alla Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13.07.2021 con l’obiettivo di “sostenere la trasformazione digitale delle imprese incentivando gli investimenti privati in beni e attività a sostegno della digitalizzazione”.

La misura M1C2-1 finanziata nell’ambito del PNRR comprende una parte dei crediti d’imposta del Piano Transizione 4.0.

Risultano finanziati con risorse del P.N.R.R. i crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali presentati nelle dichiarazioni dei redditi del periodo 01.01.2021 – 31.12.2023 ovvero 30.11.2024 per le imprese con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, in relazione alle seguenti tipologie di beni:

Dunque le risorse del P.N.R.R. non sono destinate a finanziare gli investimenti in beni strumentali materiali ordinari di cui all’articolo 1 comma 188, L. 160/2019 e articolo 1, commi 1054 e 1055, L. 178/2020.

Rientrano inoltre fra le misure del P.N.R.R. i crediti per investimenti in attività di R&S&I&D di cui all’articolo 1, commi 198 e ss., L. 160/2019 presentati nelle dichiarazioni dei redditi del periodo 01.01.2022 – 31.12.2023 ovvero 30.11.2024 per le imprese con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, in particolare:

Pertanto il credito d’imposta per investimenti in R&S risulta finanziato dal P.N.R.R. solo a partire dal periodo d’imposta 2021, in quanto agevolazione rilevabile dalle dichiarazioni dei redditi 2022.

Inoltre non sono misure finanziate nell’ambito del P.N.R.R. le maggiorazioni dei crediti d’imposta R&S nel Mezzogiorno e regioni del sisma centro Italia di cui all’articolo 244, comma 1, D.L. 34/2020.

Infine rientrano fra le misure del P.N.R.R. i crediti per investimenti in attività di Formazione 4.0, di cui articolo 1, commi da 46 a 56, L. 205/2017 e articolo 1, commi da 78 a 81, L. 145/2018, presentati nelle dichiarazioni dei redditi del periodo 01.01.2022 – 31.12.2023 ovvero 30.11.2024 per le imprese con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

Pertanto anche il credito d’imposta per investimenti in Formazione 4.0 risulta finanziato dal P.N.R.R. solo a partire dal periodo d’imposta 2021, in quanto agevolazione rilevabile dalle dichiarazioni dei redditi 2022.

La risoluzione dell’Agenzia delle entrate 68/E/2021, in ottemperanza alle prescrizioni del citato allegato alla Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN, riepiloga i codici tributo, già precedentemente istituiti con apposite risoluzioni, utilizzabili in particolare per la compensazione dei crediti d’imposta finanziati dal P.N.R.R.

Nel medesimo documento di prassi sono inoltre riepilogate, ai fini del puntuale monitoraggio delle misure agevolative, le istruzioni per l’esposizione dei crediti d’imposta nel quadro RU sezioni I e IV dei modelli redditi di riferimento.