26 Ottobre 2021

Operazioni straordinarie e presentazione del modello 770/2021

di Luca Mambrin
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Salvo proroghe dell’ultimo momento entro il prossimo 2 novembre (in quanto il 31 ottobre cade di domenica e il 1° novembre è festivo) i sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, sono tenuti a presentare il modello 770/2021 al fine di comunicare all’Agenzia delle entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2020, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

Al fine di consentire all’Amministrazione finanziaria di verificare la correttezza degli adempimenti effettuati dal sostituto d’imposta nel caso di operazioni straordinarie avvenute nel corso del 2020 o nel 2021 (ma prima della scadenza per la presentazione del modello), nel gestire gli obblighi dichiarativi e le modalità di compilazione del modello 770/2021 è necessario distinguere le situazioni che determinano, nel corso del periodo d’imposta o entro i termini di presentazione della dichiarazione l’estinzione o meno del sostituto d’imposta.

 

Operazioni straordinarie con estinzione del soggetto preesistente

Nell’ambito delle operazioni societarie che determinano l’estinzione del sostituto d’imposta devono poi essere distinte le operazioni che non prevedono la prosecuzione dell’attività da parte di un altro soggetto e quelle che invece la prevedono.

Nell’ipotesi di non prosecuzione dell’attività da parte di altro soggetto (ad esempio nel caso di liquidazione, fallimento e liquidazione coatta amministrativa) il modello 770 deve essere presentato dal liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore, in nome e per conto del soggetto estinto, relativamente al periodo dell’anno in cui questi ha effettivamente operato.

In particolare, nel frontespizio del modello:

  • nel riquadro “dati relativi al sostituto” e nei quadri che compongono la dichiarazione vanno indicati i dati del sostituto d’imposta estinto ed il suo codice fiscale;
  • nel riquadro “dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione” vanno indicati i dati del liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore che sottoscrive la dichiarazione.

Nell’ipotesi di prosecuzione dell’attività da parte di altro soggetto (ad esempio nel caso di fusioni anche per incorporazione, scissioni totali, scioglimento di una società personale e prosecuzione dell’attività sotto la ditta individuale di uno soltanto dei soci, cessione o conferimento da parte di un imprenditore individuale dell’unica azienda posseduta in una società di persone o di capitali, trasferimento di competenze tra amministrazioni pubbliche) chi succede nei precedenti rapporti è tenuto a presentare un’unica dichiarazione dei sostituti d’imposta che deve essere comprensiva anche dei dati relativi al periodo dell’anno in cui il soggetto estinto ha operato.

Nel caso quindi di operazione straordinaria che determina l’estinzione del sostituto di imposta e la prosecuzione dell’attività da parte di un altro soggetto, che si sia verificata nel corso del 2020 o nel 2021 ma prima della presentazione del modello, il dichiarante deve procedere alla compilazione:

  • dei singoli quadri del Modello 770/2021 (quadri ST, SV, SF, SG…) dove esporre distintamente le situazioni riferibili allo stesso dichiarante ovvero a ciascuno dei soggetti estinti; relativamente a questi ultimi il dichiarante deve indicare, per l’anno d’imposta relativo alla presente dichiarazione, tutti i dati riguardanti il periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 e la data, nel corso dell’anno 2020, di effettiva cessazione dell’attività o in cui si è verificato l’evento a prescindere dagli eventuali differenti effetti giuridici delle operazioni;
  • del quadro SX, che invece è unico e deve riguardare sia i dati del dichiarante che dei soggetti estinti.

Ad esempio il soggetto A, avendo incorporato il soggetto B il 28 febbraio 2021, sarà tenuto a presentare per l’anno 2020 una sola dichiarazione modello 770/2021 contenente i quadri riferiti ad entrambi i soggetti.

Relativamente alla compilazione dei quadri dei soggetti estinti sarà necessario riportare nello spazio contraddistinto dalla dicitura “Codice fiscale”, il codice fiscale del dichiarante, mentre nel rigo “Codice fiscale del sostituto d’imposta”, il codice fiscale del soggetto estinto; dove previsto poi dovrà essere indicato nella casella 3 “Eventi eccezionali” l’eventuale codice dell’evento eccezionale relativo a tale sostituto rilevabile dalle istruzioni riferite alla casella “Eventi eccezionali” posta nel frontespizio del modello 770.

Nel caso in cui più soggetti succedano nei precedenti rapporti facenti capo al sostituto d’imposta estinto, come nel caso di scissione totale, ciascuno di essi è obbligato in solido alla trasmissione, tramite modello 770 dei quadri ST, SV, SX, SF, SG, SH e SY, che però dovranno essere integralmente inviati soltanto da uno dei soggetti coobbligati per evitare duplicazione di dati.

 

Operazioni straordinarie che non determinano l’estinzione del soggetto

In presenza di operazioni straordinarie che non comportano l’estinzione dei soggetti preesistenti (ad esempio nel caso di trasformazioni, scissioni parziali, cessione o conferimento d’azienda nonché, in caso di imprenditore individuale, di cessione e conferimento di ramo d’azienda, affitto o costituzione di usufrutto sul medesimo, ecc.) la dichiarazione modello 770/2021 deve essere compilata secondo le regole generali poiché tali operazioni, pur potendo determinare la nascita di nuovi soggetti d’imposta, non incidono sull’esistenza del soggetto e sui suoi adempimenti in qualità di sostituto d’imposta; pertanto gli obblighi dichiarativi sono a carico di tutti i soggetti che intervengono nelle operazioni.

Sia il sostituto cedente che il sostituto subentrante dovranno pertanto redigere il proprio modello 770 per la parte di propria competenza e quindi inviare autonomamente i prospetti ST, SV ed SX in base a quanto operato e versato nel periodo d’imposta.