29 Giugno 2021

Operazioni straordinarie e consolidato fiscale: il quadro GC del modello Redditi 2021

di Federica Furlani
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La scheda di FISCOPRATICO

Nell’ambito del regime del consolidato fiscale, di cui agli articoli da 117 a 128 del Tuir, l’eventuale perfezionamento di operazioni straordinarie (fusione, scissione e liquidazione volontaria) intervenute tra soggetti aderenti al consolidato possono o meno interrompere la tassazione di gruppo.

In particolare, l’articolo 11, commi 1, 2 e 3, D.M. 01.03.2018 elenca le fusioni che non compromettono la continuazione della tassazione di gruppo in essere alla data di perfezionamento giuridico dell’operazione; si tratta della:

  • fusione tra società consolidate. In tal caso il vincolo di permanenza temporale nel consolidato delle società partecipanti alla fusione si trasferisce alla società risultante dalla fusione, che è tenuta a rispettare il termine che scade per ultimo;
  • fusione tra la consolidante e una o più consolidate, che estingue la tassazione di gruppo tra i soggetti stessi senza gli effetti di cui all’articolo 124 Tuir. Nel caso di fusione per incorporazione della consolidante in una consolidata permane la tassazione di gruppo nei confronti delle altre consolidate;
  • fusione per incorporazione di società non inclusa nel consolidato in società inclusa nel consolidato (purché permangano i requisiti di cui all’articolo 117 Tuir).

Per quanto riguarda le scissioni, l’articolo 11, commi 4, 5 e 6, D.M. 01.03.2018 prevede che non si verifica interruzione della tassazione di gruppo in caso di:

  • scissione totale o parziale di consolidata che non comporti modifica della compagine sociale. In tal caso, le società beneficiarie che si costituiscono per effetto della scissione si considerano partecipanti alla tassazione di gruppo per un periodo pari a quello residuo della società scissa, ancorché non esercitino l’opzione di cui all’articolo 117, comma 1, Tuir;
  • consolidata beneficiaria di una scissione di società, anche non inclusa nella tassazione di gruppo;
  • scissione parziale della consolidante;

fermo restando, in tutti i casi, i requisiti richiesti di cui all’articolo 117, comma 1, Tuir.

Infine, anche la liquidazione volontaria della consolidante o della consolidata non interrompe la tassazione di gruppo.

Dal punto di vista degli adempimenti dichiarativi, nel caso in cui abbiano avuto luogo le operazioni straordinarie sopra indicate che non interrompono la tassazione di gruppo, la società dichiarante, risultante dall’operazione straordinaria, deve compilare il quadro GC del modello Redditi SC, nel quale aggregare, sommando algebricamente, i dati:

  • esposti nel proprio quadro GN;
  • esposti nel quadro GN delle dichiarazioni delle società fuse o scisse relative al periodo di imposta antecedente l’operazione straordinaria.

Vale quindi la regola generale secondo cui, in caso di operazioni straordinarie che non interrompono la tassazione di gruppo, per reddito complessivo deve intendersi il reddito dell’intero esercizio risultante dalla somma algebrica dei redditi e delle perdite delle società partecipanti all’operazione per il periodo d’imposta antecedente a quello da cui ha avuto effetto l’operazione straordinaria, nonché del reddito o della perdita relativa al periodo d’imposta da cui ha effetto la medesima operazione.

Nel caso di scissione, il quadro GC deve essere compilato dalla società beneficiaria designata ai sensi dell’articolo 173, comma 12, Tuir, mentre nel caso di liquidazione volontaria la società deve aggregare i dati esposti nei quadri GN relativi alle dichiarazioni presentate per ciascun esercizio compreso nel periodo di imposta del consolidato.

In particolare, nella Sezione I del quadro GC, dedicata alla Determinazione del reddito complessivo”, va indicato il reddito dell’intero esercizio risultante dalla somma algebrica:

  • dei redditi e delle perdite delle società partecipanti all’operazione per il periodo d’imposta antecedente a quello da cui ha avuto effetto l’operazione straordinaria;
  • del reddito o della perdita relativa al periodo d’imposta da cui ha effetto la medesima operazione.

Se la liquidazione si protrae oltre l’esercizio in cui ha avuto inizio, il reddito o le perdite fiscali di ciascuno degli esercizi compresi nella liquidazione si considerano definitivi, indipendentemente dalla durata della liquidazione. Il reddito relativo al periodo d’imposta in cui avviene lo scioglimento della società confluisce, in ogni caso, nella determinazione della tassazione di gruppo.

Dal punto di vista compilativo il quadro GC, Sezioni da I a VIII, è costituito dalla somma dei corrispondenti righi del quadro GN, sezioni da I a VIII.

Per quanto riguarda la Sezione IX – Operazioni straordinarie del quadro GC:

  • nella colonna 1 va indicato il codice fiscale della società fusa (in caso di fusione), scissa (in caso di scissione), del soggetto dichiarante (nel caso di liquidazione volontaria);
  • nella colonna 2 la data di effetto dell’operazione straordinaria.