29 Giugno 2020

Operazioni fuori campo Iva e calcolo del fatturato

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La scheda di FISCOPRATICO

La verifica del decremento del fatturato del mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 di almeno un terzo, quale requisito (oltre al volume di ricavi/compensi del 2019) per accedere al contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 D.L. 34/2020, deve tener conto delle operazioni carenti di uno dei presupposti di applicazione dell’Iva.

È quanto afferma Assosoftware in un comunicato stampa del 24 giugno scorso, richiamando anche l’indicazione contenuta nella circolare 9/E/2020 dell’Agenzia delle entrate.

L’articolo 25 del Decreto Rilancio, come noto, concede ai titolari di partita Iva un contributo a fondo perduto (escluso da tassazione) proporzionale al decremento del fatturato del mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.

Tralasciando l’infelice scelta di concentrare gli effetti economici negativi derivanti dell’epidemia in un solo mese dell’anno (magari fosse così), in questa sede si concentra l’attenzione sui criteri di determinazione del fatturato, osservando sin da subito che non esiste in ambito Iva una norma o una definizione di “fatturato”.

Nella prassi dell’Agenzia delle entrate che si è occupata delle disposizioni che richiedono una diminuzione di tale parametro per accedere ad alcuni benefici o differimenti del termine (circolare 9/E/2020 per lo slittamento dei termini di versamento di ritenute, Iva e contributi, e circolare 15/E/2020 per l’accesso al contributo a fondo perduto) è stato precisato che si deve fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o delle prestazioni di servizi, considerando le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020).

Ora, poiché si richiama il momento di effettuazione dell’operazione (determinato a norma dell’articolo 6 D.P.R. 633/1972) e dovendosi tener conto delle operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica (imponibili, non imponibili ed esenti in primis), si ritiene che in tale ambito sia più corretto considerare solamente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rilevanti ai fini Iva, ossia quelle operazioni che integrano i presupposti del tributo (oggettivo, soggettivo e territoriale).

Per le operazioni fuori campo (o escluse), infatti, la verifica del momento di effettuazione non ha alcun rilievo, così come tali operazioni non sono prese in considerazione nell’ambito della liquidazione periodica del tributo.

Qualche dubbio può sussistere per le operazioni carenti del presupposto territoriale, per le quali l’articolo 21, comma 6-bis, D.P.R. 633/1972 richiede l’obbligo di emissione della fattura e l’inclusione nel volume d’affari.

Pertanto, anche tali operazioni richiedono una corretta verifica del momento di effettuazione, e partecipano alla liquidazione periodica in quanto transitano obbligatoriamente nei registri Iva.

Si ritiene quindi corretto includere tali operazioni nella nozione di “fatturato”.

A differenti conclusioni, come già detto, si perviene per le altre operazioni fuori campo (si pensi ad esempio ad una cessione di denaro esclusa ex articolo 2 D.P.R. 633/1972), anche laddove il soggetto passivo decida (facoltativamente) di emettere la fattura per esigenze contabili.

La scelta di procedere con l’emissione del documento non muta la natura di operazioni escluse che, come tali, non devono influenzare la determinazione del fatturato del soggetto passivo.

Si ricorda, infine, che per i soggetti che non hanno l’obbligo di emissione della fattura, la circolare 15/E/2020 conferma quanto già precisato con la precedente prassi, ossia la necessità che si debba aver riguardo all’ammontare dei ricavi (dei mesi di aprile 2020 e 2019) tenendo conto delle regole di determinazione del reddito del singolo soggetto.