23 Maggio 2025

Operazioni di riorganizzazione societaria: quali strumenti?

di Carlo Alberto ScullinValentina Guarise
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La scheda di FISCOPRATICO

Introduzione

Le operazioni di riorganizzazione societaria rappresentano momenti di grande importanza e complessità nella vita delle imprese, che devono essere attentamente valutati per le implicazioni di carattere civilistico, fiscale e contabile; per tale ragione, è fondamentale conoscere a fondo gli strumenti che la normativa mette a disposizione, al fine di individuare la soluzione più efficiente per ogni singola esigenza garantendo, al contempo, la tutela di tutti i soggetti coinvolti.

Alla luce delle recenti modifiche introdotte dal D.Lgs. 192/2024, che hanno interessato anche gli aspetti fiscali delle operazioni straordinarie, riteniamo utile ripercorrere gli elementi caratterizzanti le operazioni di acquisizione di quote societarie (share deal) e di rami di azienda (asset deal), fornendo degli strumenti utili per valutare quale possa essere la tipologia di operazione maggiormente adeguata al raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di efficienza e coerenza strategica.

Riepiloghiamo, nel seguito, i principali aspetti delle operazioni straordinarie, tipicamente utilizzate per riorganizzare gli assetti societari.

 

La cessione di azienda e di ramo d’azienda

La cessione di azienda è il negozio giuridico attraverso il quale viene trasferita, a titolo oneroso, un’azienda o un ramo d’azienda dietro il pagamento di un corrispettivo.

L’articolo 2555, cod. civ., definisce l’azienda come il “complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”.

L’azienda può essere, inoltre, circoscritta ad uno suo specifico segmento interno, avente una sua organizzazione autonoma: il ramo d’azienda.

Ai fini delle imposte dirette, la cessione d’azienda è un’operazione realizzativa in quanto, ai sensi dell’articolo 86, comma 2, Tuir, “concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore dell’avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso”. La plusvalenza è determinata dalla differenza tra il corrispettivo conseguito, al netto di eventuali oneri accessori di diretta imputazione, e il costo fiscalmente riconosciuto e non ancora ammortizzato dei beni costituendi l’azienda.

La cessione di azienda è un’operazione irrilevante ai fini Iva, ma è soggetta a imposta di registro e, ai sensi del combinato disposto degli articoli 43 e 51, D.P.R. 131/1986:

  • la base imponibile è costituita dal valore venale complessivo dei beni e dei diritti che compongono l’azienda, avviamento compreso;
  • il valore venale di beni aziendali è assunto al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa, se inerenti, fatta eccezione per quelle che il cedente si sia impegnato ad estinguere.

 

Conferimento e scambio di partecipazioni

Sotto il profilo civilistico, nelle società per azioni (Spa) il conferimento di partecipazioni rientra tra i conferimenti in natura, disciplinati dagli articoli 2343 e 2343-ter, cod. civ.. Per quanto riguarda le società a responsabilità limitata (Srl), la relativa disciplina è contenuta negli articoli da 2464 a 2466,cod. civ..

Il conferimento è un’operazione mediante la quale un soggetto (conferente) trasferisce un bene in una società (conferitario), ricevendo come corrispettivo una partecipazione al capitale del conferitario.

A seguito del conferimento la società conferitaria:

  • aumenta il proprio capitale sociale;
  • assegna le nuove azioni/quote al conferente che sostituisce il bene trasferito con le partecipazioni ricevute.

Nel Tuir, le operazioni di conferimento di partecipazioni a beneficio di soggetti residenti sono disciplinate:

  • dall’articolo 9, che rappresenta il regime ordinario di valutazione;
  • dall’articolo 175, il quale consente di effettuare il conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento in società residenti mediante il meccanismo del “realizzo controllato”;
  • dall’articolo 177, per il quale le azioni o quote ricevute in cambio sono valutate in base alla corrispondente quota delle voci di Patrimonio netto formato dalla società conferitaria: solitamente, è il più adatto alle operazioni di riorganizzazione societaria. Tale operazione può essere, inoltre, utilizzata nell’ambito dei passaggi generazionali e le novità introdotte dal D.Lgs. 192/2024 permettono ora di beneficiare del regime anche nel caso di conferimento effettuati in società detenute non solo dal conferente, ma anche dai suoi famigliari.

L’operazione con la quale un soggetto conferisce partecipazioni in società può essere rilevante sia ai fini dell’Iva che ai fini dell’imposta di registro.

Se il conferente è un soggetto passivo d’imposta, il conferimento di partecipazioni costituisce operazione rilevante ai fini dell’Iva, in quanto rientra tra le operazioni esenti, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 4, D.P.R. 633/1972.

Il conferimento di partecipazioni, in società di qualunque tipo ed oggetto, è soggetto a registrazione in termine fisso nella misura di 200 euro.

 

La scissione parziale

La normativa civilistica all’articolo 2506, cod. civ., fornisce una descrizione delle modalità con cui si attua l’operazione di scissione, la quale può avvenire:

  • mediante l’assegnazione dell’intero patrimonio di una società (c.d. Scissione totale);
  • mediante l’assegnazione di parte del patrimonio della società scissa a una o più società beneficiarie (c.d. Scissione parziale).

La scissione totale determina l’estinzione della società scissa e, pertanto, presuppone una pluralità di società beneficiarie.

Nella scissione parziale la società scissa rimane in vita e si determina un suo frazionamento patrimoniale: con tale operazione la società scissa rileva una diminuzione patrimoniale senza alcuna contropartita, mentre i soci della società partecipante alla scissione ottengono, in sostituzione delle azioni o quote della società scissa, le partecipazioni delle società beneficiarie.

Attraverso la scissione è possibile raggiungere i seguenti obiettivi:

  • separare un’area di business;
  • riorganizzare le attività produttive all’interno di un gruppo;
  • ridefinire la struttura finanziaria delle società coinvolte;
  • disinvestire ed attuare processi di liquidazione.

La scissione è un’operazione fiscalmente neutrale, ai sensi dell’articolo 173, comma 3, Tuir.

I passaggi di beni in dipendenza di scissioni non sono considerati cessioni di beni o prestazioni di servizi e, pertanto, costituiscono operazioni fuori dal campo di applicazione dell’Iva per carenza del requisito oggettivo dell’imposta.

 

La fusione con indebitamento (leveraged buy out)

Sotto il profilo civilistico, la fusione rappresenta l’atto mediante il quale due o più distinte entità danno vita ad un unico soggetto giuridico, il quale subentra in tutti i rapporti giuridici anteriori alla fusione facenti capo ai soggetti partecipanti all’operazione medesima.

Il leveraged buy out (LBO), ovvero la fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, è uno strumento utilizzato per acquisire direttamente una società attraverso finanziamenti esterni garantiti dalla società acquisita.

Oltre alla normativa generale prevista per le operazioni di fusione, in corrispondenza dell’articolo 2501-bis, cod. civ., è stata prevista una specifica disciplina.

Nell’ambito delle operazioni di leveraged buy out, nella prassi lo schema prevede la costituzione – da parte del gruppo acquirente – di un veicolo societario strumentale al raccoglimento del capitale, per il tramite di un prestito, necessario al perfezionamento dell’acquisto della società “targete il successivo rimborso di tale capitale mediante i flussi di cassa generati dalla società acquistata.

Infine, l’ultima fase prevede la fusione per incorporazione della società target ed il conseguente annullamento delle azioni della stessa.

Le operazioni di fusione rientrano tra le operazioni fiscalmente neutre, ai sensi dell’articolo 172, Tuir, in quanto non costituiscono realizzo né distribuzione di plusvalenze e minusvalenze delle società fuse o incorporate.

Le operazioni di fusione sono irrilevanti ai fini Iva, in quanto il passaggio dei beni alla società risultante, o incorporante, dalla fusione non è considerata cessione, sono pertanto fuori dal campo di applicazione dell’Iva per carenza del requisito oggettivo dell’imposta.

 

La cessione di partecipazioni

La compravendita di partecipazioni costituisce l’opzione più lineare per realizzare un trasferimento d’azienda. Tuttavia, essa comporta alcune criticità di natura giuridica che hanno favorito lo sviluppo di una prassi contrattuale sempre più articolata, finalizzata a garantire una maggiore tutela per le parti coinvolte nell’operazione.

 

Conclusioni

Le operazioni straordinarie rappresentano strumenti fondamentali per la riorganizzazione degli assetti societari, la razionalizzazione delle strutture imprenditoriali e il conseguimento di specifici obiettivi strategici. Tuttavia, la scelta dello strumento più idoneo, tra quelli illustrati, richiede un’attenta valutazione delle implicazioni civilistiche, fiscali e contabili di ciascuna operazione, nonché delle finalità concrete dell’intervento.

In questo contesto, essere a conoscenza delle diverse opzioni disponibili e delle relative implicazioni permette non solo di individuare la soluzione più efficiente sotto il profilo economico e fiscale, ma anche di garantire una tutela adeguata degli interessi di tutti i soggetti coinvolti.