9 Maggio 2015

Oneri agli eredi, rebus nel 730

di Maurizio Tozzi – Comitato Scientifico Master Breve 365
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Nelle migliori intenzioni dell’Amministrazione finanziaria, nel giro di qualche anno chiunque dovrebbe essere in grado di poter procedere alla ricezione del modello 730 precompilato (e fin qui, bisogna soltanto provvedere a fare corsi accelerati di informatica al mondo dei pensionati) e soprattutto di poter vagliare lo stesso, eventualmente integrarlo e modificarlo a proprio piacimento e inviarlo all’Agenzia delle Entrate. Deve dirsi che l’esigenza di “autocompilazione” del modello tra qualche giorno inizierà ad essere molto forte: chi si è recato presso i Caf o il proprio consulente ha iniziato a conoscere la prima grande novità del modello precompilato, ossia una crescita elevata dei costi di assistenza, dovuta soprattutto all’incidenza dei costi di assicurazione necessari per coprire il maggior rischio collegato alla responsabilità per le imposte. Dato che su questo fronte non sembra si possa (o voglia) tornare indietro, l’unica è insistere sulla strada della capacità di completezza del 730 precompilato, ovvero della capacità di autocompilazione da parte dei contribuenti coraggiosi e “autolesionisti”, ossia quelli che intendono a tutti i costi capirci qualcosa in particolare nel mondo folle dei benefici fiscali.

Circa la prima opzione, vale a dire rendere il precompilato “completo”, tutti sappiamo che per quest’anno non se ne parla proprio atteso che manca il primo dato importante: la spesa per le prestazioni mediche. In teoria dovrebbe esserci l’anno prossimo, ma nei fatti siamo a maggio 2015 e nessuno si è degnato di spiegare in che modo bisogna raccogliere le informazioni “mediche” dell’anno 2015 e nello specifico come inviarle all’Agenzia delle Entrate. Se a questo si aggiunge che in una marea di documenti di prassi, da ultimo anche la circolare n. 17 del 2015, per tutta una serie di prestazioni specialistiche (come la massofisioterapia) si precisa la necessità (o meno) della prescrizione medica a seconda se la medesima prestazione è inquadrata come medica dal Ministero della salute, si comprende facilmente che il dato delle spese mediche non sarà mai completo, così come per tutta un’altra serie di informazioni, in primo luogo i mutui per l’acquisto dell’abitazione principale (poveri coloro che devono compilare il rigo E7 in presenza di un mutuo rinegoziato o addirittura di un mutuo “misto”, che potrebbe interessare anche il rigo E10: in tale ultima ipotesi si consiglia vivamente di rinunciare ad una delle due componenti di detrazione per una mera questione di integrità mentale).

La seconda soluzione è quella dell’autocompilazione da parte dei contribuenti. In questa direzione o si opta per percorsi di formazione obbligatori (chi scrive ritiene che con almeno 3 anni di frequenza di masters di specializzazioni anche il comune mortale dovrebbe riuscire a capire come funzionano tutti gli oneri deducibili e detraibili), oppure si dovrebbe cercare di semplificare il contesto normativo, magari anche omogeneizzando le diverse disposizioni. Ma questa sembra una impresa davvero titanica, salvo avere il coraggio di resettare le varie agevolazioni e ripartire da capo.

Prendiamo spunto proprio dalla circolare n. 17 del 2015 per affrontare un caso specifico. Immaginiamo che un soggetto abbia sostenuto delle spese di ristrutturazione e, al contempo, di acquistare anche dei mobili agevolati con la specifica detrazione del 50%. Sappiamo che entrambe le detrazioni oggi sono fruibili in 10 anni. Purtroppo questa persona viene a mancare e in dichiarazione bisogna gestire le residue rate di detrazione: il presupposto di fondo, in via logica, è che trattandosi di una modalità di ripartizione di un beneficio che dovrebbe essere acquisito, si dovrebbe solo comprendere come attribuire la detrazione completa in capo agli eredi.  Cosa accade?

Sul fronte degli interventi di recupero edilizio, ai sensi del comma 5 dell’art. 2 della legge n. 289/2002 viene stabilito che nell’ipotesi di trasferimento mortis causa dell’unità abitativa oggetto di ristrutturazione il beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. Resta fermo che qualora la detenzione dell’immobile venga esercitata congiuntamente da più eredi la detrazione potrà essere ripartita tra gli stessi in parti uguali. Ne deriva che:

  • se l’immobile è locato, non spetta la detrazione, in quanto l’erede proprietario non ne può disporre a proprio piacimento;
  • nel caso di più eredi e l’immobile sia libero (a disposizione), ogni erede avrà diritto pro quota alla detrazione;
  • nel caso di più eredi, qualora uno solo abiti l’immobile, la detrazione spetta per intero a quest’ultimo, non avendone più, gli altri eredi, la disponibilità;
  • nel caso in cui il coniuge superstite rinuncia all’eredità e mantiene il solo diritto di abitazione, venendo meno la condizione di erede, non può fruire delle residue quote di detrazione. In tale caso, inoltre, in presenza di altri eredi (figli) neppure questi potranno beneficiare delle quote residue in quanto non avranno la detenzione materiale del bene (circolare n. 24/E del 2004 e art. 1810 c.c.).

L’Amministrazione finanziaria ha poi chiarito che l’erede, concedendo in comodato l’immobile, non può più disporne in modo diretto e immediato e, pertanto, non potrà continuare a beneficiare della detrazione per le spese di ristrutturazione sostenute dal de cuius (circolare n. 20/E del 2011). Ancora, la circolare n. 17/E del 2015 ha sottolineato che la condizione di disponibilità dell’immobile deve essere verificata in ogni periodo d’imposta in cui l’erede intende fruire della detrazione: se tale condizione manca, la detrazione non è riconosciuta. Ovviamente, se negli anni successivi la condizione di disponibilità si ridetermina (ad esempio, in caso di cessazione del comodato), l’erede avrà diritto alla detrazione delle rate residue.

Fatto tutto questo sforzo per capire chi continua a detrarre, potrebbe essere naturale immaginare che anche per le rate residue riferite ai mobili il meccanismo sia il medesimo: la detrazione è fruibile da parte degli eredi. Nulla di più errato. Come precisato dalla citata circolare n. 17/E del 2015, atteso che la norma non “gestisce” eventuali ipotesi di passaggio del beneficio fiscale, nel caso in cui il beneficiario viene a mancare non è possibile trasmettere la detrazione agli eredi. Insomma, non è possibile nemmeno passare a miglior vita senza lasciare problemi di carattere fiscale. Il solo lato positivo della vicenda è che almeno non si deve perdere tempo a capire chi continua a detrarre: sul fronte dei mobili ci guadagna il fisco.  Il consiglio utile è intestare la spesa a chi gode di ottima salute.

La conclusione amara è però una: l’autocompilazione da parte dei non addetti ai lavori è impossibile. Casi come quelli descritti, con previsioni normative in contrasto alla “logica” sono una marea. Sia sufficiente pensare ai mutui prima casa, dove la quota del coniuge a carico è detraibile nel rigo E7, ma non nel rigo E10 (circolare n. 11 del 2014, a causa dell’ennesima dimenticanza del legislatore), o ancora ai cani guida: se si ha un familiare a carico non vedente, infatti, è possibile la detrazione per l’acquisto del cane guida, ma non quella forfettaria per le spese di gestione del medesimo cane, che stranamente il legislatore ha attribuito solo al non vedente in prima persona.

Non resta che confidare nel buon senso di qualche anima pia, che decida davvero di semplificare le cose: altrimenti, come in tantissimi hanno sottolineato, si continuerà a parlare di (inutile) precomplicato.