3 Giugno 2014

Omaggi intracomunitari di beni con Iva variabile

di Marco Peirolo
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Gli omaggi inviati in altro Paese membro dell’Unione europea non danno luogo ad una cessione intracomunitaria, in quanto uno dei requisiti essenziali affinché l’operazione si qualifichi come intracomunitaria – e quindi soggetta a IVA nel Paese membro di destinazione – è costituito dal titolo oneroso.

Ne consegue, come indicato dalla C.M. 23 febbraio 1994, n. 13-VII-15-464 (§ B.2.1), che alle cessioni gratuite di beni si applica la normativa interna, stante l’esplicito rinvio alle disposizioni del D.P.R. n. 633/1972 previsto dall’art. 56 del D.L. n. 331/1993.

Salvo quanto successivamente esposto, le cessioni gratuite di beni di propria produzione o commercio sono sempre considerate imponibili ai fini IVA (art. 2, comma 2, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972), fatta eccezione per i campioni gratuiti appositamente contrassegnati (art. 2, comma 3, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972), esclusi dal campo di applicazione dell’imposta in quanto non danno luogo né ad una cessione intracomunitaria, né ad una cessione interna.

Se l’omaggio è costituito da beni di propria produzione o commercio, l’art. 2, comma 2, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972 opera una distinzione a seconda che il cedente italiano abbia detratto o meno l’imposta “a monte”. Infatti:

  • nel primo caso (detrazione operata), la cessione gratuita dà luogo al pagamento dell’IVA. In assenza di rivalsa dell’imposta, non obbligatoria ai sensi dell’art. 18, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, l’operazione può essere certificata attraverso una delle procedure previste dalla C.M. 27 aprile 1973, n. 32/50388 (§ VI), ossia:

– emettendo un’autofattura singola per ciascuna cessione, ovvero un’autofattura globale mensile per tutte le cessioni effettuate nel mese, con l’indicazione del valore normale (ora prezzo di acquisto o di produzione) dei beni, dell’aliquota applicabile e della relativa imposta, oltre all’annotazione che trattasi di “autofattura per omaggi”. L’autofattura (singola o globale) deve essere annotata nel solo registro delle fatture emesse (Cass., 4 agosto 1992, n. 9254);

– annotando, su un apposito “registro degli omaggi”, tenuto a norma dell’art. 39 del D.P.R. n. 633/1972, l’ammontare globale dei valori normali (ora prezzi di acquisto o di produzione) delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno e delle relative imposte, distinti per aliquote;

  • nel secondo caso (detrazione non operata), la cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA.

A prescindere dal trattamento IVA applicato all’omaggio, l’operazione:

  • non deve essere dichiarata ai fini INTRASTAT né ai fini fiscali, né statistici (C.M. n. 13-VII-15-464/1994, § B.15.1);
  • non concorre né alla formazione del plafond, né all’acquisizione dello status di esportatore abituale.

Il regime IVA delle cessioni gratuite di beni non di propria produzione o commercio è previsto dal combinato disposto degli artt. 2, comma 2, n. 4), e 19-bis1, comma 1, lett. h), del D.P.R. n. 633/1972.

Tenuto, infatti, conto che “gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientrano nell’attività propria dell’impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza” (C.M. 16 luglio 1998, n. 188/E), ne consegue che, per i beni di costo unitario:

  • non superiore a 25,82 euro:

– la cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA;

– il cedente può detrarre l’imposta assolta per il relativo acquisto;

  • superiore a 25,82 euro:

– la cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA;

– il cedente non può detrarre l’imposta assolta per il relativo acquisto. In caso contrario, deve essere effettuata la rettifica della detrazione, ai sensi dell’art. 19-bis2 del D.P.R. n. 633/1972.

Anche per i beni non di propria produzione o commercio, a prescindere dal costo unitario (inferiore o superiore a 25,82 euro), l’operazione:

  • non deve essere dichiarata ai fini INTRASTAT né ai fini fiscali, né statistici (C.M. n. 13-VII-15-464/1994, § B.15.1);
  • non concorre né alla formazione del plafond, né all’acquisizione dello status di esportatore abituale.