5 Agosto 2014

Oltre ogni ragionevole durata: dopo 14 anni in CTP in attesa della prima udienza!

di Massimo Conigliaro
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Ben 14 anni per un’udienza tributaria di primo grado!

Il triste primato è della Commissione Provinciale di Palermo che ha fissato per il prossimo 23 settembre la trattazione di un ricorso presentato nel 2000!

E non è uno scherzo. Vediamo cosa è successo.

Correva l’anno del Giubileo del 2000 e l’Ufficio del Registro di Palermo (allora si chiamava così), nel mese di agosto, notificava ad una contribuente un avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni contenente una richiesta di pagamento – eravamo ancora con il vecchio conio – di complessive lire 10.071.582 per imposta principale di successione, l’ormai soppressa Invim (per i più giovani segnaliamo che l’acronimo sta per “imposta sull’incremento di valore degli immobili”) e relative sopratasse. Tali imposte venivano richieste in seguito ad una dichiarazione di successione presentata nel 1998.

Nel successivo mese di novembre la contribuente proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, si affidava così alla giustizia ed attendeva gli eventi.

Passati alcuni anni senza ricevere alcuna comunicazione, la parte contribuente ritirava nel frattempo le controdeduzioni dell’ufficio – correva l’anno 2003 – e attendeva la fissazione d’udienza.

Scorreva ancora il tempo.

Il mondo viveva la scomparsa di Papa Giovanni Paolo II nel 2005, l’Italia eleggeva Giorgio Napolitano alla Presidenza della Repubblica nel 2006; nello stesso anno l’Italia vinceva i Mondiali di Calcio.

Nessuna udienza veniva però fissata in Commissione Tributaria Provinciale a Palermo.

Passavano ancora gli anni.

Intanto nel 2008 per la prima volta un afroamericano di nome Barack Obama diventava Presidente degli Stati Uniti d’America. Nel 2010 iniziava l’era dell’I-Pad prima della morte del suo “inventore” Steve Jobs. Nel 2013 addirittura assistevamo alle dimissioni di Papa Ratzinger.

Nessuna udienza veniva però fissata in Commissione Tributaria Provinciale a Palermo.

Improvvisamente”, nel mese di luglio del 2013, una garbata telefonata della segreteria della commissione tributaria provinciale rintracciava il difensore della controversia e chiedeva l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore, preannunciando che avrebbero inviato – udite udite – l’avviso di trattazione. Dopo 13 anni qualcosa si muoveva.

E quando arriva la pec? Il 18 luglio del 2013 fissando l’udienza per il 17 settembre successivo, in barba ai trenta giorni liberi previsti dall’art. 31 del D. Lgs. 546/92. Considerando la sospensione feriale, l’udienza si sarebbe tenuta soltanto 15 giorni (liberi) dopo.

A quel punto, armato comunque di buona volontà, il difensore contattava la commissione tributaria, faceva rilevare che l’udienza andava fissata nel rispetto dei trenta giorni liberi prima e dopo tanti anni la cosa poteva risultare fattibile! In ogni caso, considerato che interrogando il sistema Entratel aveva rilevato il deposito di un documento da parte dell’ufficio, chiedeva di esaminare il fascicolo e di averne copia.

Sfortunatamente, però, il fascicolo – come spesso accade a ridosso delle udienze – non era disponibile in segreteria in quanto acquisito dal giudice per esaminarlo in vista della successiva udienza; circostanza lodevole che, però, nel caso di specie inibiva il diritto di difesa del contribuente.

Veniva quindi presentata un’istanza nella quale, dopo aver raccontato gli eventi, il contribuente era costretto a richiedere un differimento dell’udienza, che veniva concesso rinviando la causa a nuovo ruolo.

Altra attesa. E stavolta dopo “soltanto” un anno la nuova fissazione d’udienza: il 31 luglio 2014 arriva la pec con la fissazione d’udienza per il 23 settembre 2014: soltanto 7 giorni liberi prima dell’udienza di trattazione?? Ma – mi domando – la sospensione feriale vogliamo considerarla? Capisco la fretta di recuperare il tempo perduto, ma il rispetto dei termini di legge dove è andato a finire?

Certo è che a questo punto nessuna produzione documentale – ove fosse necessaria – né istanza di trattazione in pubblica udienza – se ritenuta opportuna – potrà più essere ritualmente richiesta. Direte voi: c’erano 14 anni per farla! Sì, grazie, ma la legge prevede termini precisi che vanno rispettati.

In ogni caso, sono passati 14 anni per il primo grado di giudizio. Il valore della lite non è elevato, tutt’altro. Ma se si arrivasse in Cassazione, “nelle more del giudizio”, a quanti altre eventi avremo assistito al mondo?