28 Luglio 2016

OIC 21 e perdita durevole di valore della partecipazione

di Fabio Landuzzi
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La perdita di valore di una partecipazione immobilizzata, secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 21 (versione in pubblica consultazione), va determinata confrontando il valore a cui la partecipazione è iscritta nel bilancio con il suo “valore recuperabile”, laddove quest’ultimo è determinato tenendo conto dei benefici futuri che si prevede potranno affluire alla partecipante.

La prima fase di questo processo valutativo richiede che venga compiuta una disamina delle condizioni economico-finanziarie della partecipata, al fine di comprendere se le perdite sofferte non siano meramente episodiche e temporanee, e quindi abbiano un carattere tale da intaccare strutturalmente la consistenza patrimoniale della partecipata.

Le valutazioni formulate al riguardo dagli amministratori, qualora questi dovessero addivenire alla conclusione che la perdita manifestata dalla partecipata non è da considerarsi durevole e quindi decidessero di mantenere invariato il valore di carico della partecipazione, secondo l’OIC 21 devono essere particolarmente accurate, prudenti e motivate.

La perdita è invece da ritenersi durevole quando non si prevede che le ragioni che l’hanno causata vengano rimosse in un breve arco di tempo: circa la brevità di questo arco temporale, il principio contabile richiede che essa sia valutata nella prospettiva di un periodo tale da consentire di formulare previsioni attendibili basate su fatti obiettivi e ragionevolmente riscontrabili. Quindi, il punto centrale di questo processo valutativo che interessa in prima battuta gli amministratori, in quanto responsabili del bilancio, e in seconda battuta i revisori, per quanto concerne l’impatto della valutazione della partecipazione sul giudizio da esprimere sul bilancio stesso, si concentra sulla disponibilità di piani e di programmi relativi alla gestione della partecipata i quali devono avere caratteri di:

  • concretezza;
  • ragionevole possibilità di realizzazione tecnica, economica e finanziaria;
  • brevità di attuazione.

Inoltre, l’OIC 21 evidenzia che i piani ed i programmi sulla cui base gli amministratori sviluppano le proprie considerazioni in merito al carattere durevole o meno della perdita di valore della partecipazione devono risultare da deliberazioni assunte dagli organi societari a ciò deputati, devono essere sufficientemente analitici, ovverosia identificare gli interventi previsti ed i benefici attesi, e definire il tempo entro cui l’equilibrio economico dell’impresa potrà essere raggiunto.

Una particolare eccezione viene riservata alle imprese in start up, ossia al caso delle società neocostituite per le quali, nel primo esercizio di vita, l’eventuale realizzo di perdite non determina la necessità di svalutare la partecipazione, a condizione che dall’esercizio successivo si possano già trarre indicazioni di positivo cambiamento in grado di conseguire il ripianamento delle perdite sofferte nel primo anno.

Infine, l’OIC 21 sottolinea che in presenza di una perdita durevole di valore sofferta dalla partecipata, potrebbe non essere sufficiente la sola svalutazione del valore di carico; infatti, qualora si configuri un deficit patrimoniale della partecipata, se la partecipante si assume l’impegno del ripianamento del deficit, tale ammontare deve essere oggetto di uno specifico accantonamento ad un fondo del passivo per la rispettiva quota di competenza.

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