15 Febbraio 2017

Da oggi parte il processo telematico in Campania, Puglia e Basilicata

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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Da oggi – 15 febbraio 2017 – il processo tributario telematico diventa una realtà anche in Campania, Puglia e Basilicata; nel corso del 2017 la sua operatività si estenderà alle restanti regioni italiane, fino a coprire l’intero territorio nazionale.

Dopo le regioni Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Liguria, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto, chiamate alle novità già dal 2016, il decreto del Direttore Generale delle finanze del 15 dicembre 2016, ha infatti previsto l’estensione del PTT a tutte le Commissioni tributarie (provinciali e regionali) presenti nelle restanti regioni, secondo il seguente calendario:

  • Campania, Puglia e Basilicata – 15 febbraio 2017;
  • Lazio, Lombardia e Friuli Venezia Giulia – 15 aprile 2017;
  • Calabria, Sicilia e Sardegna – 15 giugno 2017;
  • Marche, Val d’Aosta e Province autonome di Trento e Bolzano – 15 luglio 2017.

Si ricorda, a tal proposito, che il decreto 23 dicembre 2013 n. 163 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha sancito la facoltatività dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario: ciascuna parte può quindi scegliere se notificare e depositare il ricorso in via telematica oppure continuare ad operare secondo le “vecchie” procedure ed affidarsi al cartaceo.

Va vieppiù precisato che, come chiarito dalla circolare 11 maggio 2016, n. 2/DF, la scelta compiuta da una parte di aderire alle nuove modalità telematiche non può in alcun modo influire sulla facoltà di scelta dell’altra parte, ragion per cui, anche se il ricorso è stato notificato e depositato telematicamente, la parte resistente potrà comunque ricorrere alla tradizionale modalità cartacea per il deposito delle controdeduzioni e degli atti successivi.

Tuttavia, la scelta, una volta compiuta, vincola la parte per tutta la durata del processo, anche per il successivo grado di giudizio.

Pertanto, se si ritenesse opportuna la notifica del ricorso a mezzo pec, successivamente sarà necessario continuare a seguire la procedura telematica, depositando telematicamente il ricorso e adottando la nuova procedura informatica anche per il deposito di atti successivi, nonché nel successivo grado di appello.

È tuttavia possibile operare nuovamente una scelta tra deposito telematico e cartaceo nel caso in cui la parte effettui la sostituzione del difensore.

In considerazione di tutto quanto sopra esposto si ritiene quindi opportuno ricordare che, nel caso in cui la parte decida di ricorrere alle nuove modalità telematiche:

  • dovrà notificare il ricorso a mezzo pec (strumento finora escluso dalla disciplina del processo tributario),
  • dovrà successivamente costituirsi in giudizio mediante deposito telematico. A tal fine potrà quindi utilizzare l’applicativo “PTT” presente sul sito giustiziatributaria.gov.it, previa registrazione.

Più precisamente, ai fini della costituzione in giudizio, ai sensi dell’articolo 7 del decreto 4 agosto 2015, è necessario depositare telematicamente:

  • il ricorso;
  • la ricevuta di pec che attesta l’avvenuta notifica dello stesso;
  • la procura alle liti;
  • gli eventuali allegati;
  • la documentazione comprovante il pagamento del contributo unificato.

A seguito delle operazioni di deposito telematico è previsto il rilascio di una ricevuta di accettazione (presentata a video e successivamente inviata a mezzo pec al professionista depositante).

Solo successivamente, a seguito degli opportuni controlli sui file e sulla validità delle firme digitali apposte, il PTT rilascia il numero di iscrizione al Registro generale dei ricorsi/appelli (RGR/RGA).

Va infine ricordato che, se il deposito è effettuato tramite il “PTT”, i contribuenti/professionisti registrati possono consultare il fascicolo processuale informatico ed i relativi atti, direttamente dai propri uffici, tramite il servizio “Telecontenzioso”.

L’applicazione web “Telecontenzioso”, infatti, fornisce, tra l’altro, per ogni ricorso, i contenuti del fascicolo processuale, le date delle udienze e l’esito della controversia.

Resta invece fuori dalla “rivoluzione telematica” il pagamento del contributo unificato, per il quale continuano ad operare le vecchie modalità di versamento.

Nonostante l’Agenzia per l’Italia Digitale abbia infatti predisposto le linee guida per i pagamenti elettronici (mediante bancomat o carta di credito), ad oggi il contribuente dovrà continuare ad apporre il previsto contrassegno sull’apposito moduloComunicazione di versamento del Contributo Unificato”, che dovrà essere successivamente scansionato e allegato al ricorso in sede di deposito telematico.

Sul sito internet www.giustiziatributaria.gov.it, oltre al citato modello è presente anche un applicativo per il calcolo del corretto importo da versare.

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