25 Marzo 2014

Obbligo di tenuta della contabilità di magazzino

di Luigi Scappini
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In prossimità della chiusura dei bilanci relativi all’esercizio 2013, si ha l’occasione per verificare, l’eventuale obbligo di tenuta della cosiddetta “contabilità di magazzino”.

Stante l’assenza di un obbligo di natura civilistico di tali scritture, al fine di una loro tenuta i parametri che dovranno essere verificati sono quelli di cui all’articolo 14 del DPR n. 600/1973, come integrato dall’articolo 1, comma 1, del DPR n. 695/1996 ai sensi del quale le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutiva l’ammontare dei ricavi e l’ammontare complessivo delle rimanenze sono superiori, rispettivamente, a euro 5.164.568,99 e a euro 1.032.913,80.

Le suddette condizioni devono verificarsi congiuntamente ai fini della sussistenza dell’obbligo in parola.

L’obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultino inferiori ai limiti citati.

Da un punto di vista soggettivo, sono eventualmente tenuti alla predisposizione della contabilità di magazzino le imprese commerciali, industriali e di servizi in contabilità ordinaria, a prescindere dalla forma giuridica prescelta, sia essa quella delle società di capitali, di persone o anche la ditta individuale.

Tuttavia, ai sensi del richiamato articolo 14 DPR n. 600/1973 vi sono alcuni soggetti che sono espressamente esclusi dall’obbligo a prescindere dalla verificare dei parametri oggettivi.

Ci stiamo riferendo ai soggetti di cui all’articolo 22, comma 1, nn.1 e 2 del DPR n. 633/1972 e quindi:

  • ai commercianti al minuto che effettuano le cessioni in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
  • soggetti che effettuano g;
  • soggetti che effettuano somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica.

Tali soggetti, tuttavia, hanno l’obbligo di tenuta della contabilità di magazzino nel caso in cui essi si avvalgano di magazzini centralizzati che servano due o più negozi o altri punti vendita, e a condizione che almeno due di essi siano ubicati in un Comune differente da quello in cui viene svolta l’attività e da altro Comune limitrofo (cfr risoluzione n.9-341 del 9 marzo 1987).

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 40/9/4056 del 26 novembre 1981 ha precisato come nel caso di attività mista, di commercio al dettaglio e all’ingrosso, esercitata nel medesimo locale, ai fini della verifica dell’obbligo di tenuta delle scritture ausiliare di magazzino, sono prevalenti le regole previste per commercio al dettaglio.

Tornando alla determinazione dell’obbligo rispetto ai requisiti oggettivi richiesti dalla norma, si deve precisare come

Particolare attenzione deve essere posta nell’ipotesi di operazioni straordinarie.

Ipotizziamo, ad esempio, che la società Alfa, tenuta alla redazione della contabilità di magazzino, proceda a un’operazione di scissione parziale con costituzione di una newCo Beta, in capo alla quale per il futuro saranno riscontrabili i parametri richiesti dall’articolo 14 del DPR n. 600/1973.

In questo caso si dovrà avere riguardo a quanto previsto dall’articolo 173, comma 4 Tuir ai sensi del quale, nel caso di scissione, che “dalla data in cui la scissione ha effetto, a norma del comma 11, le posizioni soggettive della società scissa, ivi compresa quella indicata nell’art. 86, comma 4, e i relativi obblighi strumentali sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che trattasi di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio stesso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari”, con la conseguenza che, in ipotesi di scissione totale l’obbligo in capo alla scissa sarebbe venuto meno per effetto dell’estinzione della società.

Nel nostro caso si verificherà la condizione per cui la newCo Beta proseguirà nella tenuta della contabilità di magazzino.

Per la scissa Alfa, al contrario, l’obbligo di tenuta della contabilità di magazzino cesserà a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutiva l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultino inferiori ai limiti previsti dall’articolo 14 richiamato.

Si ricorda, infine come la tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino sia importante in quanto, in ipotesi contraria, come del resto la mancata esibizione, comporta la possibilità da parte dell’Agenzia delle Entrate, di procedere ad accertamento induttivo ex articolo 39, comma 2, lett. c) del DPR n. 600/1973.

Analoga possibilità si apre, ai sensi della successiva lett.d) nel caso di scritture con irregolarità gravi, numerose e ripetute, tali da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse.