18 Maggio 2021

Obbligatoria la contabilità anche per l’attività istituzionale delle Onlus

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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La scheda di FISCOPRATICO

Anche sulle Onlus grava un obbligo di tenuta della contabilità in relazione sia all’attività istituzionale che a quella connessa: in mancanza, i contributi pubblici accreditati sul conto corrente possono essere sequestrati.

Sono queste le precisazioni offerte dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19163 depositata ieri, 17 maggio.

Il caso riguarda una Onlus, la quale aveva ricevuto finanziamenti pubblici dalla Regione Campania ma che si vedeva sequestrati i conti sui quali venivano accreditati, essendo stato ritenuto sussistente un nesso di derivazione con il reato tributario di cui all’articolo 4 D.Lgs. 74/2000 (dichiarazione infedele), non essendo mai stati i suddetti contributi contabilizzati.

La Onlus promuoveva ricorso per cassazione, evidenziando che le somme avevano provenienza lecita e che, quindi, non potevano derivare dal reato contestato.

Tra l’altro la Onlus contestava l’affermazione del Tribunale secondo la quale il finanziamento regionale avrebbe dovuto essere contabilizzato: ai sensi dell’articolo 10 D.Lgs. 460/1997 le attività istituzionali godono infatti di un trattamento fiscale agevolato.

Il contributo pubblico era stato erogato dalla Regione per la ristrutturazione di un immobile, ed era dunque finalizzato alla realizzazione degli scopi istituzionali, ragion per cui non doveva essere contabilizzato per poter essere recuperato a tassazione.

Di diverso avviso si è però mostrata la Corte di Cassazione, la quale ha ritenuto che le somme fossero comunque soggette all’obbligo di contabilizzazioneindipendentemente dal fatto che fossero esenti da tassazione e dall’obbligo della relativa dichiarazione fiscale“.

Invero l’articolo 20 bis D.P.R. 600/1973 (la cui abrogazione è prevista dall’articolo 102 D.Lgs. 117/2017) prevede espressamente che le Onlus, a pena di decadenza di benefici fiscali per esse previsti, devono “in relazione all’attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a quello indicato dall’articolo 22“.

Sussiste, quindi, in capo alle Onlus, un obbligo di contabilizzazione che, sebbene preveda semplificazioni rispetto all’ordinario regime previsto per le imprese commerciali, è comunque finalizzato a garantire trasparenza ed efficienza nella loro gestione, anche in considerazione delle importanti agevolazioni fiscali previste.

Pertanto la Corte di Cassazione ha ritenuto corretto quanto statuito dal Tribunale, il quale, in mancanza di una contabilità, ha ritenuto impossibile ricostruire la destinazione effettiva dei contributi pubblici e ha qualificato sequestrabili le somme sul conto corrente, in quanto confluite nella ricostruzione della base imponibile sulla quale è stato calcolato l’importo delle imposte evase.

Tra l’altro le somme erano già presenti sul conto alla data di commissione del reato, ragion per cui deve ritenersi legittimo il sequestro.

Come infatti ricordato dalla Corte di Cassazione con la sentenza in esame “se è sempre legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta, senza che sia necessaria la dimostrazione del nesso di derivazione delle somme di denaro presenti sui conti correnti o sui depositi bancari riconducibili all’indagato al momento della commissione del delitto, invece per le somme di valore corrispondente entrate a far parte del suo patrimonio in un momento successivo occorre dimostrare che esse siano in qualche modo collegabili al reato e dunque ad esso legate da un rapporto di derivazione, anche indiretta“.

Le somme presenti sul conto già prima dell’accertamento del reato, seppur derivanti da un accredito della Regione, sono state pertanto pienamente ricondotte al profitto del reato, inteso quale risparmio di spesa derivante dal delitto presupposto.