10 Febbraio 2016

Nuovo ruling: tempi brevi e corsia preferenziale per le filiali – Parte I

di Gian Luca NiedduRoberto Bianchi
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L’Agenzia delle Entrate si sta adoperando per la definizione di una nuova disciplina relativa al “rulinginternazionale, applicabile anche alle richieste di accordo già consegnate all’Ufficio, oltre all’apertura di una “via preferenziale” per l’esame delle istanze concernenti le stabili organizzazioni.

Sono questi alcuni degli “steps” da perfezionare, al fine di concorrere al compimento delle prescrizioni accolte nel D.Lgs. 147/2015 “Disposizioni recanti misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese” – pubblicato sulla GU n. 220 del 22/09/2015 ed entrato in vigore il 07/10/2015 – che dovrebbero appalesarsi a giorni attraverso un provvedimento attuativo a firma del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, accompagnato da una successiva circolare esplicativa.

L’intento dichiarato è rappresentato dal raggiungimento di una significativa contrazione delle tempistiche necessarie all’ottenimento delle risposte che, in alcune circostanze, possono superare la soglia dei ventiquattro mesi. Come sottolineato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate il 28 gennaio scorso durante il suo intervento ad un convegno, per far fronte all’incremento delle richieste di “ruling” internazionale, l’Ufficio “accordi preventivi e controversie internazionali” è stato rinvigorito attraverso la costituzione di due sezioni affidate a un unico funzionario, per una strategia orientata sempre più verso la “compliance” con il contribuente.

Si ritiene opportuno qui ricordare le macro-tipologie di accordi che rientrano nell’ambito delle competenze di tale Ufficio “accordi preventivi e controversie internazionali” cui possono avere accesso le imprese con attività internazionale (art. 31-ter del D.p.r. 600/1973):

  • preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni infragruppo e dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza, rispettivamente, all’esterno ed all’interno del territorio italiano;
  • applicazione a un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l’attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un’impresa o un ente residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente;
  • valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti dall’articolo 162 del TUIR, nonché dalle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia;
  • applicazione a un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l’erogazione o la percezione di dividendi, interessi e royalties e altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti.

Rientrano altresì nella competenza di detto Ufficio anche gli accordi preventivi relativi al regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di marchi, brevetti e gli altri intangibili di cui alla disciplina sul c.d. patent box di recente implementazione.

In chiusura, dobbiamo riconoscere come il percorso che conduce alla definizione di un’intesa necessita di un interessamento condiviso dell’Agenzia delle Entrate e dei contribuenti coinvolti. Attraverso l’istanza di ammissione al “ruling” internazionale, si genera una procedura che vincola le “parti” a una pluralità di incontri che comportano accessi in società da parte dei funzionari dell’Amministrazione Finanziaria. Tuttavia l’intesa raggiunta si trasforma in una convenzione che garantisce certezza sulle questioni affrontate in quanto vincolante per le parti coinvolte. Peraltro, al contempo, tali accordi non perdono la flessibilità dovendosi adattare al modello di business dei gruppi multinazionali, dinamici per definizione.