16 Luglio 2014

Nuovo regime di tassazione dei dividendi: penalizzati i soci “non qualificati”

di Giancarlo Falco
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A partire dal 1° luglio 2014, sono stabilite nella misura del 26 per cento le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, sui premi e su ogni altro provento di cui all’art. 44 del Testo unico delle imposte sui redditi, nonché sui redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) del medesimo Testo unico, attestate al 20 per cento fino al 30 giugno scorso.

Tale norma rientra nel più ampio pacchetto di misure urgenti varate dal Governo per la competitività e la giustizia sociale di cui al D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in cui centrale importanza assumono gli artt. 3 e 4, precipuamente destinati alla definizione ed armonizzazione della disciplina di tassazione dei redditi di natura finanziaria.

Da notare che la norma fa genericamente riferimento ai redditi di cui all’art. 44 del Tuir e non, nello specifico, ai Redditi di capitale. La scelta del legislatore in tal senso non è, però, priva di significato.

Come, infatti, chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 27 giugno 2014, n. 19/E, “tale scelta ha la finalità di consentire l’applicazione della nuova aliquota anche ai redditi genericamente rientranti fra le fattispecie di cui al predetto articolo 44 che non assumono, tuttavia, la qualifica di redditi di capitale essendo percepiti nell’esercizio di attività di impresa”. In altre parole, anche nel caso di soggetti non titolari di redditi di capitale, le ritenute devono essere applicate nella nuova misura prevista.

Al fine, comunque, di meglio specificare l’ampia portata della norma, il legislatore chiarisce, al comma 7 del citato art. 3, le categorie di reddito alle quali tale innovativa disposizione si riferisce, annoverando, al punto a), i dividendi, nonché i proventi ad essi assimilati, percepiti dal 1° luglio 2014.

Si tratta, in buona sostanza, degli utili percepiti come dividendi e capital gain in base al possesso di partecipazioni non qualificate e/o di strumenti similari alle azioni ovvero di contratti di associazione in partecipazione con apporto diverso dal solo lavoro.

È doveroso sottolineare che, per le partecipazioni non qualificate, il carico fiscale è, in pochi anni, addirittura raddoppiato: si è passati dal 12,50 per cento, prima delle modifiche apportate dal D.L. n. 138 del 2011, all’attuale 26 per cento.

Va, altresì, considerato che, trattandosi di ritenuta secca per i dividendi e di imposta sostitutiva per i capital gain, il prelievo è subito a titolo definitivo, non essendo riconosciuta al soggetto tassato alcuna possibilità di recuperare quanto versato in dichiarazione, attraverso le opportune deduzioni o detrazioni.

Resta, invece, immutato il trattamento fiscale dei dividendi percepiti da persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni di natura qualificata, nonché, dei dividendi percepiti nell’ambito del regime d’impresa. A tali utili, infatti, continua ad applicarsi la tassazione in base alle aliquote Irpef sulla parte imponibile (40 per cento ovvero 49,72 per cento, a seconda che gli utili siano stati prodotti, rispettivamente, fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 o successivamente).

Al fine di meglio far intendere la portata della novità normativa, ipotizziamo il caso di un soggetto persona fisica che detiene partecipazioni in due S.r.l., di cui una partecipazione qualificata ed una non qualificata, che riceve un dividendo pari ad Euro 100.000,00 da entrambe le società.

Socio

Società

Quota di Capitale sociale detenuta

Partecipazione

Dividendo percepito

Mario Rossi

Alfa S.r.l.

10 per cento

Non qualificata

€ 100.000,00

Mario Rossi

Beta S.r.l.

70 per cento

Qualificata

€ 100.000,00

La tassazione risulterà la seguente:

  • Fino al 30 giugno 2013

Per il dividendo percepito da Alfa S.r.l. il contribuente pagava un’ imposta sostitutiva pari a Euro 20.000,00 [100.000 * 20%];

Per il dividendo percepito da Beta S.r.l. il contribuente, ipotizzando un’aliquota marginale pari al 43 per cento, pagava un’imposta pari ad Euro 21.379,60 [100.000 * 49.72% * 43%].

  • Dal 1° luglio 2014

Per il dividendo percepito da Alfa S.r.l. il contribuente pagherà un ‘imposta sostitutiva pari a Euro 26.000,00 [100.000 * 26%];

Per il dividendo percepito da Beta S.r.l. il contribuente, ipotizzando un’aliquota marginale pari al 43 per cento, continuerà a pagare un’imposta pari ad Euro 21.379,60 [100.000 * 49.72% * 43%].

Come si evince chiaramente dall’esempio riportato, a partire dal 1° luglio 2014, dunque, il carico fiscale derivante dalla detenzione di una partecipazione non qualificata risulta essere superiore rispetto a quello riferito ad una partecipazione qualificata.

Tale sproporzione è, chiaramente, tanto più elevata quanto più bassa risulta essere l’aliquota marginale Irpef del contribuente.