29 Giugno 2022

Nuovo esterometro e territorialità delle operazioni

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La scheda di FISCOPRATICO

Al pari di quanto previsto per l’esterometro, anche ai fini dell’adempimento del nuovo obbligo comunicativo delle operazioni transfrontaliere (ex esterometro), che troverà applicazione per le operazioni effettuate dal prossimo 1° luglio, non assume alcun rilievo il regime territoriale Iva dell’operazione.

Salvo quanto si dirà in seguito per effetto delle modifiche apportate dal recente Decreto Semplificazioni (D.L. 73/2022), l’ambito oggettivo della nuova comunicazione è il medesimo del precedente esterometro (di fatto cambiano le modalità ed i termini di comunicazione), ragion per cui tornano utili i chiarimenti forniti in passato dall’Agenzia delle entrate.

Per quel che interessa in questa sede, con la risposta a interpello n. 85 del 27.03.2019, l’Amministrazione finanziaria ha affermato che, ai fini dell’adempimento in esame, non è significativo il fatto che l’operazione sia o meno rilevante, ai fini Iva, nel territorio nazionale“.

L’affermazione, in linea di principio, è corretta poiché l’obiettivo della comunicazione è quello di colmare il “gap” lasciato dalla fattura elettronica, il cui obbligo è limitato alle operazioni intercorse tra soggetti residenti o stabiliti ai fini Iva nel territorio dello Stato.

Pertanto, non assume rilievo la territorialità dell’operazione, bensì i soggetti coinvolti nell’operazione stessa, uno dei quali non assume la qualifica di soggetto stabilito in Italia (anche se ivi identificato direttamente o con rappresentante fiscale in Italia).

Esemplificando, rientra nell’obbligo comunicativo la vendita di beni posta in essere da un soggetto Iva residente a favore di cessionario non residente, a prescindere dal luogo di consegna dei beni (se in Italia l’operazione è imponibile, se in altro Stato l’operazione si qualifica come cessione non imponibile all’esportazione o intracomunitaria in relazione alla destinazione dei beni).

Al contrario, è soggetta all’obbligo di fatturazione elettronica la vendita di beni che si trovano in un altro Stato ad opera di un soggetto residente in Italia se il cessionario è a sua volta un soggetto stabilito ai fini Iva in Italia.

In tal caso, infatti, trattandosi di un’operazione tra controparti stabilite ai fini Iva in Italia, l’operazione deve essere documentata con fattura elettronica.

È bene altresì osservare che, ai fini dell’obbligo comunicativo delle operazioni attive, la norma non contiene alcuna soglia di esenzione, con la conseguenza che devono essere oggetto di comunicazione anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di modesto importo.

Per quanto riguarda le operazioni passive si rendono applicabili le stesse regole descritte per le operazioni attive sul fronte del regime territoriale dell’operazione, ma si ricorda che con il recente Decreto “semplificazioni” (D.L. 73/2022) è stato riformulato l’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, escludendo dall’obbligo comunicativo, oltre alle operazioni certificate da bolletta doganale o da fattura elettronica, gli acquisti di beni e di servizi esclusi da Iva per carenza del presupposto territoriale (ex articoli da 7 a 7-octies D.P.R. 633/1972) se di importo non superiore, per singola operazione, ad euro 5.000.

Tale modifica introduce un’importante semplificazione che consente di non comunicare tutti quegli acquisti, a titolo esemplificativo, riguardanti prestazioni alberghiere e di ristorazione presso strutture stabilite in altri Paesi (ad esempio in occasione di fiere o visite ai clienti), per i quali si procede direttamente alla contabilizzazione del costo senza passaggio nei registri Iva (in quanto costi non rilevanti per tale tributo).

È opportuno osservare che se l’acquirente soggetto Iva italiano procede al successivo riaddebito del costo sostenuto ad altro soggetto Iva nazionale (spesso appartenente allo stesso gruppo), l’operazione deve essere documentata da fattura elettronica in quanto trattasi di operazione intercorsa tra soggetti stabiliti ai fini Iva in Italia.