19 Marzo 2019

Nuovi requisiti per le associazioni di organizzazioni di produttori

di Luigi Scappini
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Cambiano le regole per il riconoscimento, il controllo, la sospensione e la revoca delle AOP (associazioni di organizzazioni di produttori) operanti nei settori di cui all’articolo 1, § 2, Regolamento 1308/2013, con l’espressa esclusione dei comparti dell’olio di oliva e delle olive da tavola, dell’ortofrutta e dei prodotti ortofrutticoli trasformati.

Il relativo decreto Mipaaft è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Le Regioni sono incaricate del riconoscimento delle Aop e, nel caso in cui la Aop operi in più Regioni, quella di riferimento si dovrà far carico di coordinare le verifiche complessive. Tuttavia, nel caso in cui le Op facenti parte dell’Associazione siano state riconosciute in almeno 5 Regioni, competente diviene direttamente il Mipaaft; inoltre, in presenza di Aop transnazionali, competente al riconoscimento è lo Stato membro in cui la Aop conti un numero significativo di addetti o in cui sia localizzato un volume considerevole di produzione commercializzabile.

L’articolo 3 del decreto si occupa di individuare i requisiti richiesti affinché la Aop possa essere riconosciuta.

Le forme giuridiche utilizzabili sono sempre quelle delle società di capitali, cooperative agricole e loro consorzi, nonché società consortili di cui all’articolo 2615-ter cod. civ..

Ai fini del possibile riconoscimento, la compagine sociale deve prevedere almeno due Op riconosciute per i settori e/o prodotti o gruppi di prodotto o categoria merceologia per i quali si chiede il riconoscimento. Resta inteso che, nell’ipotesi in cui la Aop abbia scelto quale forma societaria quella cooperativa, dovrà rispettare il numero minimo previsto dall’articolo 2522 cod. civ..

È, inoltre, ammessa la possibilità, previa espressa previsione statutaria, di soci persone giuridiche che non siano Op a cui è riservata una percentuale massima di diritti al voto pari al 10%; inoltre, i loro rappresentanti non possono mai assumere cariche elettive all’interno della Aop e non possono svolgere attività concorrenziali con quelle della Aop.

Ulteriore limitazione è data dal fatto che non possono mai partecipare alle votazioni che hanno a oggetto l’eventuale fondo di esercizio.

Lo statuto della Aop deve disciplinare, in maniera espressa, la durata dell’adesione, che non può essere inferiore a 1 anno, nonché le modalità di richiesta di recesso, che non possono prevedere un preavviso inferiore a 30 giorni e superiore a 6 mesi precedenti la chiusura dell’esercizio sociale.

Resta fermo che il recesso assume efficacia, alternativamente, alla chiusura dell’esercizio sociale o alla conclusione degli eventuali impegni di programma assunti.

La percentuale di partecipazione massima di una Op varia in ragione del numero di soci esistenti.

Nel caso di Aop composta da due Op, è fatto divieto che una sola detenga più del 50% dei diritti di voto e delle quote azionarie.

Se le Op socie sono più di due, una sola Op non può detenere più del 33% dei diritti di voto e delle quote azionarie.

La Aop, oltre a poter svolgere le attività ordinariamente esercitate dalle Op promotrici, può attivarsi:

  • nel coordinare le attività dei soci;
  • nel promuovere e realizzare servizi tesi a un miglioramento quantitativo e qualitativo del prodotto per il quale svolgono la funzione aggregante;
  • nel promuovere progetti miranti a rendere più funzionale l’attività dei soci;
  • nel commercializzare i prodotti, riuscendo a creare un volume di prodotto superiore a quello delle singole Op socie.

L’iter di riconoscimento è sufficientemente snello in quanto l’istruttoria deve essere evasa entro 120 giorni.

In caso di esito positivo, l’Aop viene inserita in un elenco nazionale con relativa assegnazione del codice univoco.

Una volta ottenuto il riconoscimento, la successiva verifica dei requisiti viene fatta con una cadenza triennale a cura del soggetto che vi ha provveduto in sede di prima istanza, salvo il superamento del numero di Regioni interessate o l’introduzione di un soggetto transnazionale.

Compete sempre all’Amministrazione che ha emanato il riconoscimento procedere alla revoca, che scatta al verificarsi della perdita di uno dei requisiti richiesti, al mancato rispetto delle norme statutarie o in caso di mancata trasmissione dei dati o delle informazioni richiesti ai fini del controllo stesso.

In tal caso, l’Amministrazione entro 60 giorni dal rilevamento dell’inosservanza procederà a dare comunicazione alla Aop delle eventuali misure correttive richieste, che dovranno essere effettuate entro 120 giorni massimi.

In caso di mancata attivazione da parte della Aop è previsto un periodo di sospensione, durante il quale la Aop continua a svolgere le ordinarie funzioni, non superiore a 12 mesi, al termine del quale, in caso di mancato adeguamento si procederà alla revoca del riconoscimento e degli eventuali contributi riconosciuti in essere.

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