16 Aprile 2014

Nuovi obblighi per le attività professionali a contatto con i minori

di Luca Vannoni
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Inizialmente passato in silenzio, con l’attenzione dei professionisti del lavoro dedicata alla recente riforma del DL Job Act, è in vigore da 6 aprile 2014 il D.Lgs. n.39/14, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.68/14, con nuovi obblighi per i datori di lavoro in caso di svolgimento di attività professionali e lavorative che comportino contatti diretti e regolari con minori. La disposizione si è resa necessaria per l’attuazione delle disposizioni europee relative alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

L’analisi del provvedimento ha suscitato subito diverse perplessità in ordine all’adempimento essenziale previsto dal D.Lgs. 39/14, cioè la richiesta del certificato penale del casellario giudiziale. Attraverso il certificato, è possibile verificare,:

  • l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli artt.600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione di materiale pornografico), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) e 609-undecies (adescamento di minorenni) del codice penale;
  • l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

In caso di inadempimento, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000,00 a € 15.000,00 a carico del datore di lavoro.

Dopo una serie di chiarimenti forniti, per gli aspetti di propria competenza, dal Ministero della Giustizia, il Ministero del Lavoro, con la recente circolare 9 dell’11 aprile 2014, ha dettato le linee applicative per i datori di lavoro.

Il primo, importante, chiarimento riguarda il campo di applicazione: il certificato è richiesto solo per i nuovi rapporti costituiti dal 6 aprile 2014 e non tutti i rapporti già in essere a tale data. Riguardo ai rapporti di lavoro, la norma si applica non solo all’assunzione con lavoro subordinato, anche nella forma della somministrazione di lavoro, ma anche all’instaurazione di tutte quelle collaborazioni, come il lavoro a progetto, che, con il coordinamento nella struttura aziendale, determinino un contatto continuativo con i minori. Riguardo ai datori di lavoro, sono esclusi quelli domestici, in quanto il Ministero del Lavoro ritiene applicabile il D.Lgs. 39/2014 solo al di fuori di contesti familiari.

Entrando nello specifico dei lavoratori interessati, il certificato non deve essere richiesto per quelle figure che sovraintendono all’attività nel suo complesso, come dirigenti, quadri e responsabili, ma con un contatto solo occasionale con i destinatari della tutela.

Sulle attività interessate, il Ministero include solo quelle in cui il contatto con i minori è necessario ed esclusivo, come in caso di insegnamento in scuole pubbliche o private, animatori turistici, istruttori sportivi, personale addetto alla somministrazione di pasti nelle mense. Se le attività non hanno una platea di destinatari preventivamente determinabile, l’adempimento non è richiesto (come camerieri, baristi etc.).

Riguardo alle modalità di richiesta del certificato, l’ufficio del casellario centrale sta apportando al sistema informativo gli interventi necessari per fornire al datore di lavoro un certificato specifico, che contenga le sole iscrizioni di provvedimenti riferiti ai reati in precedenza indicati.

Nelle more, gli uffici locali del casellario presso ogni Procura della Repubblica forniranno al datore di lavoro, che dimostri di avere acquisito il consenso dell’interessato mediante l’apposito modulo, l’attuale certificato penale del casellario giudiziale.

Il Ministero della Giustizia aveva chiarito, con una serie di note disponibili sul proprio sito, che i certificati richiesti saranno rilasciati entro qualche giorno dalla richiesta: per evitare inconvenienti organizzativi, nella fase di prima applicazione della norma, i datori di lavoro privati, nell’attesa dell’acquisizione del certificato puntualmente richiesto, possono procedere all’assunzione in forza di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva dell’atto di notorietà circa l’assenza a suo carico di condanne per i reati di cui agli articoli sopra citati, ovvero dell’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività a contatto coi minori, da far valere in caso di accertamenti.

Infine, si ricorda che il costo per il rilascio del certificato è pari a 16 euro di bollo e 3,54 euro per diritti di segreteria (7,08 euro in caso di urgenza).