13 Gennaio 2020

Nuovi obblighi per gli enti del terzo settore non riconosciuti

di Guido Martinelli
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La scheda di FISCOPRATICO

Ad una più approfondita lettura del codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017, d’ora in avanti “cts”) appaiono numerose le “interferenze” di questo sulla disciplina del codice civile.

L’articolo 3 cts prevede che agli enti del terzo settore si applichino, per quanto non previsto ed “in quanto compatibili le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione”.

Questo produce per gli enti del terzo settore costituiti in forma di associazione non riconosciuta ex articolo 36 e ss cod. civ., delle conseguenze abbastanza inaspettate e fortemente onerose per gli amministratori.

Affrontiamo il tema dello scioglimento. Questi enti erano stati abituati, fino ad oggi, in assenza di beni residui da destinare al termine della procedura di liquidazione, una volta estinti i rapporti giuridici in essere, a sciogliersi chiudendo la loro eventuale posizione fiscale, eventualmente aperta durante l’esistenza della associazione, senza ulteriori adempimenti.

L’ingresso nel terzo settore comporterà, invece, una serie di procedure supplementari.

Ai sensi dell’articolo 48, comma 2, cts, nel registro debbono (quindi in termini impositivi) essere iscritte le deliberazioni “di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione” e le generalità dei liquidatori.

Qui si pone il primo problema per gli amministratori. Infatti, ai sensi di quanto previsto dal comma 5 della norma in esame, agli amministratori che non provvedano a tale comunicazione, si applica l’articolo 2630 cod. civ., in forza del quale possono essere puniti, a titolo personale: “con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo”.

Assodato che sarà preferibile “non dimenticarsene” vediamo cosa, però, deve ancora succedere.

Il vero problema appare essere, infatti, l’interpretazione della norma seguente: l’articolo 49 cts.

Viene qui previsto che l’ufficio del Runts competente, “anche d’ufficio” (e quindi, a maggior ragione, se ne ha comunicazione, ai sensi dell’articolo precedente, da parte dell’associazione posta in liquidazione), accertata l’esistenza di una causa di estinzione o di scioglimento dell’ente, ne dà comunicazione agli amministratori e al Presidente del Tribunale competente territorialmente, “affinchè provveda ai sensi dell’articolo 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile”.

La disciplina indicata è quella prevista dal vigente codice civile per lo scioglimento delle associazioni riconosciute ex articolo 14 della citata disciplina. La circostanza che la medesima norma si debba applicare anche agli ets che abbiano acquisito la personalità giuridica ex articolo 22 cts, appare ovvia; molto meno nel momento in cui il cts non distingue tra disciplina applicabile alle associazioni del terzo settore riconosciute rispetto a quelle prive di personalità giuridica.

Questo perché, se pur viene previsto che, ai sensi del secondo comma dell’articolo 11 delle disposizioni di attuazione, la nomina dei liquidatori possa avvenire in sede assembleare con la delibera di scioglimento, il successivo articolo 12 prevede che i liquidatori esercitino la loro funzione “sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano ad ogni effetto pubblici ufficiali”. Tutto questo evitando di descrivere la dettagliata procedura prevista da dette disposizioni per la liquidazione delle associazioni (e delle fondazioni) riconosciute.

Appare facile profezia quella di ritenere che, con la responsabilità del pubblico ufficiale, non sarà facile trovare soggetti disponibili a fare i liquidatori di associazioni prive di personalità giuridica e, comunque, la scelta operata dal legislatore sicuramente non andrebbe nel senso della auspicata semplificazione prevista dalla legge delega sul terzo settore

Riteniamo, pertanto, che in via di interpretazione “fortemente evolutiva” si debba dare, probabilmente facendo di necessità virtù, una diversa lettura che si discosti dal tenore letterale delle norme sopra indicate.

Il riferimento è all’articolo ancora successivo, il 50 cts, che prevede la cancellazione di un ente dal Runts a seguito di istanza motivata anche a seguito di “scioglimento, cessazione, estinzione dell’ente”, senza particolari procedure ulteriori.

Si potrebbe quindi ritenere che, in seguito ad un accertamento d’ufficio, operi, in presenza di scioglimento dell’ets, l’articolo 49 cts, sia per gli enti riconosciuti che non, con conseguente coinvolgimento del Presidente del Tribunale e della procedura prevista dal codice civile.

Invece, in presenza di istanza di parte, la cancellazione, a seguito di scioglimento dell’ente, si ritiene possa avvenire ai sensi dell’articolo 50, senza ulteriori adempimenti conseguenti.

Ma tale interpretazione, a questo punto, se appare potenzialmente “logica” per le associazioni non riconosciute, lo appare molto meno nel momento in cui dovessimo applicare su istanza di parte solo l’articolo 50 in presenza di scioglimento da parte di quelle riconosciute, con palese deroga al contenuto delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Non vorremmo esserci persi ma, forse, un chiarimento di prassi amministrativa sul punto appare necessario.

Fiscalità e contabilità delle associazioni del terzo settore