25 Settembre 2014

Nuovi chiarimenti sulle detrazioni del 50% e del 65%

di Luca Mambrin
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L’Agenzia delle Entrate, in alcune
FAQ pubblicate sul sito, ha recentemente fornito
nuovi ed interessanti chiarimenti in merito alla
detrazione del 50% prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici e la
detrazione del 65% prevista per gli interventi di risparmio energetico.
La
detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Tuir e consiste nella detrazione del
50% per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal
26/06/2012 al 31/12/2014 nel il limite massimo di spesa di
euro 96.000 per unità immobiliare, mentre, salvo ulteriori proroghe, dal 2015 la detrazione sarà del 40%.
I
quesiti sui quali l’AdE è intervenuta riguardano:
  • la possibilità di usufruire della detrazione per lavori di ristrutturazione di un immobile accatastato come ufficio che, a seguito di ristrutturazione, viene trasformato in due unità di civile abitazione con conseguente variazione della categoria catastale. Sul punto l’Agenzia ha confermato la possibilità di usufruire della detrazione, a condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che i lavori che saranno effettuati comportano il cambio d’uso del fabbricato, da ufficio ad abitazione;
  • la possibilità di usufruire della detrazione sulla spesa di ristrutturazione edilizia sostenuta dal familiare convivente non intestatario della fattura e/o dei bonifici. Anche in tale circostanza l’Agenzia ha dato parere positivo in virtù del principio per cui il beneficio viene riconosciuto al soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa. Come già precisato nella Circolare 20/E/2011 il beneficio deve essere riconosciuto al soggetto che ha effettivamente sostenuto l’onere, pertanto, nel caso in cui la fattura e il bonifico siano intestati ad un solo soggetto mentre la spesa di ristrutturazione è sostenuta da entrambi, la detrazione spetti anche a colui che non risulti indicato nei documenti (fatture e bonifici), a condizione che nella fattura venga annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta.
E’ possibile usufruire di una
detrazione del 50% per l’ac
quisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare
un immobile oggetto di ristrutturazione. L’acquisto deve essere effettuato nel periodo compreso tra il
6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2014, per un ammontare complessivo di spesa pari ad
euro 10.000.
I
quesiti posti all’Ade riguardano:
  • la possibilità di usufruire della detrazione del 50% prevista per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici anche nel caso in cui non sia stato ancora effettuato il rogito. Sul punto l’Agenzia ha chiarito che è possibile usufruire della detrazione in oggetto a condizione:
    1. sia stato stipulato un contratto preliminare di compravendita (cosiddetto “compromesso”) e sia stato registrato presso l’Agenzia;
    2. il contribuente interessato sia stato immesso nel possesso dell’immobile;
    3. il contribuente interessato abbia eseguito gli interventi a proprie spese.
  • la possibilità di usufruire della detrazione del 50% prevista per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici nel caso di pagamento (a rate) tramite un finanziamento. Anche in questo caso l’Agenzia ha dato risposta affermativa concedendo la possibilità di accedere al bonus mobili anche pagando a rate tramite finanziamento; è tuttavia necessario che la società di finanziamento effettui il pagamento al fornitore dei mobili con un bonifico bancario o postale che contenga tutti i dati previsti dalla norma: causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa (articolo 16-bis del D.P.R. 917/1986), codice fiscale di chi acquista i mobili, numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Come precisato poi nella Circolare 11/E/2014, l’anno in cui è stata sostenuta la spesa è l’anno nel quale la finanziaria ha effettuato il bonifico al fornitore; ad esempio sarà possibile detrarre interamente la spesa nella dichiarazione relativa all’anno 2013 nel caso di acquisto di mobili nel corso del 2013 e pagamento a rate tramite la finanziaria avvenuto tra il 2013 e il 2014.
L’agevolazione fiscale in questione consiste nella detrazione dall’Irpef o dall’Ires ed è concessa quando si eseguono
interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti; l’agevolazione spetta nella misura del
65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, mentre per le spese che saranno effettuate dal 2015 (salvo proroghe) la detrazione sarà invece pari al 50%.
Il quesito posto all’Agenzia in merito agli interventi di riqualificazione energetica che danno diritto alla detrazione del 65% è relativo alla possibilità di usufruire di tale detrazione
per le spese sostenute per la sostituzione di un portone d’ingresso. Anche in questa circostanza è stata fornita risposta affermativa chiarendo tuttavia
che la detrazione è subordinata alla condizione che si tratti
di serramenti che delimitano la parte riscaldata dell’edificio rispetto a quella esterna o rispetto a locali non riscaldati, e che
risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre (di cui al D.M. 11 marzo 2008 come modificato dal D.M. 26 gennaio 2010).