29 Aprile 2022

Nuove disposizioni per il controllo delle imprese sociali

di Biagio GiancolaGuido Martinelli
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La scheda di FISCOPRATICO

Con il D.M. n. 54 del 29.03.2022 (non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha regolato nelle modalità i controlli sulle imprese sociali per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 112/2017 (es. verifica della gestione amministrativo-contabile; del perseguimento delle attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale; delle attività di interesse generale; dell’assenza dello scopo di lucro etc..) e per il versamento del rispettivo contributo per l’attività ispettiva a carico delle stesse imprese sociali.

Si tratta, nella specie, di un controllo di pubblico interesse, con effetti nei confronti delle sole Pubbliche Amministrazioni, previsto in attuazione dell’articolo 15, comma 4, D.Lgs. 112/2017, che attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, oltre al compito di monitoraggio e ricerca, specifiche funzioni ispettive, al fine di verificare il rispetto della normativa di settore da parte delle imprese sociali.

Trattasi di controllo esterno e complementare a quello già contemplato dall’articolo 10 D.Lgs. 112/2017 che prevede l’istituzione di un organo di controllo interno nell’atto costitutivo delle imprese sociali, con i requisiti di cui agli articoli 2397, comma 2, e 2399 cod. civ., e con il compito di vigilare sull’osservanza della legge, dello statuto e, in generale, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione (anche in relazione al modello organizzativo di cui al D.Lgs. 231/2001).

Tornando alle attività di controllo ministeriali, l’intervento è demandato all’Ispettorato del Lavoro, ad eccezione della Sicilia e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, che prevedono apposite intese con le amministrazioni di riferimento.

Destinatari dell’attività di controllo sono tutti gli Enti con la qualifica di impresa sociale, ivi compresi quelli in scioglimento volontario o concordato preventivo, esclusi quelli sottoposti a gestione commissariale o ispezioni straordinarie (articolo 2 D.M. 54/2022).

Le cooperative sociali ed i loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di impresa sociale. Per le imprese sociali costituite in forma di società cooperativa, la competenza ad effettuare i suddetti controlli spetta al Ministero dello Sviluppo Economico.

In relazione alle tipologie di controllo, il Decreto contempla due differenti fattispecie.

 

1. Controllo ordinario (Titolo II – articoli 10 e ss. D.M. 54/2022)

Si tratta, nella specie, di un controllo quantomeno annuale effettuato dalle Associazioni riconosciute (per le imprese sociali che vi aderiscano) oppure direttamente dal Ministero, a mezzo dei propri “controllori abilitati”, secondo un programma appositamente determinato annualmente (entro il 30 aprile).

Oggetto di valutazione è il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 112/2017 e della disciplina del Terzo Settore.

Il controllo si svolge, generalmente presso la sede sociale, in presenza del legale rappresentante dell’impresa sociale interessata (o suo delegato), nel rispetto del contraddittorio e salva la facoltà di farsi assistere da altri amministratori, sindaci, soci, professionisti di fiducia.

Detta tipologia di controllo deve concludersi entro 90 gg dal primo accesso (articolo 15, comma 1, D.M. 54/2022).

Eventuali irregolarità riscontrate e sanabili sono oggetto di diffida, e devono essere regolarizzate entro un apposito termine ivi indicato (non inferiore a 30 giorni e non superiore a 90 giorni) al fine di non incorrere nella motivata proposta di adozione di nomina di un commissario ad acta oppure, nei casi più gravi, del provvedimento che dispone la perdita della qualifica di impresa sociale, provvedimento che viene in ogni caso emanato nel caso di mancato controllo per irreperibilità dell’impresa stessa o in caso di irregolarità non sanabili.

Qualora alla diffida segua la regolarizzazione della irregolarità contestata, la verifica della stessa deve avvenire entro 30 giorni dalla contestazione.

 

2. Ispezione straordinaria (Titolo IV – articoli 17 e ss.)

Si tratta di controlli specifici che hanno ad oggetto l’osservanza delle disposizioni statutarie, regolamentari, legislative dell’impresa sociale, disposti dal Ministero ogni qualvolta sorga la necessità, ossia per approfondire, ad esempio, i controlli espletati oppure in sede di verifiche a campione scaturite da esposto di privati, soci, da segnalazioni di pubbliche amministrazioni.

Circa le modalità di svolgimento, l’articolo 19 D.M. 54/2022 prevede le medesime facoltà e gli stessi oneri del controllo ordinario in capo al Legale Rappresentante o suo delegato. Anche in questo caso l’ispezione deve completarsi entro 90 gg dal primo accesso, salvo comprovate necessità di urgenza o espressa richiesta di proroga, debitamente verbalizzate.

In sintesi, all’esito di entrambe le tipologie di controllo, il Ministero, ex articolo 20 D.M. 54/2022:

  • può richiedere al Tribunale territorialmente competente di accertare lo stato di insolvenza dell’impresa sociale e pertanto disporne la liquidazione coatta amministrativa;
  • provvede alla nomina di un Commissario ad acta cui viene attribuita la funzione di sanare le irregolarità eventualmente riscontrate, qualora possibile;
  • dispone la perdita della qualifica di impresa sociale nei casi tassativi (irreperibilità dell’ente; irregolarità non sanabili o non sanate; accertata impossibilità di effettuare la vigilanza per reiterati ostacoli a controlli ed ispezioni) con devoluzione del patrimonio ad un fondo specifico.

In caso di irregolarità non sanabili o non sanate il Ministro vigilante dispone la perdita della qualifica di impresa sociale.

Tale provvedimento dispone altresì che il patrimonio residuo dell’impresa sociale, dedotto, nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile, il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), D.Lgs. 112/2017, risulta devoluto al fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali istituito ai sensi dell’articolo 16 D.Lgs. 112/2017, dall’ente o dall’associazione cui l’impresa sociale aderisce o, in mancanza, dalla Fondazione Italia Sociale, salvo quanto specificamente previsto in tema di società cooperative.

Resta ferma in ogni caso la responsabilità penale di cui all’articolo 2638, comma 2, cod. civ..

Altra previsione concerne l’introduzione del c.d. “contributo di vigilanza” a carico delle imprese sociali destinatarie dei controlli, calcolato in base al fatturato, aggiornato nel quantum dal Ministero con cadenza biennale e versato ogni anno (entro il 30 Giugno) a favore delle associazioni abilitate cui eventualmente l’impresa aderisca oppure al Ministero del lavoro stesso. Il contributo annuo di vigilanza va da un minimo di 150 euro per le imprese sociali con fatturato fino a 50.000 euro ad un massimo di euro 2.500 per le imprese sociali con fatturato superiore al milione di euro.

L’omessa contribuzione determina sanzioni (articolo 23 D.M. 54/2022).