3 Febbraio 2017

Nuova IRI: i chiarimenti del Fisco sulla rilevanza dei prelievi

di Marco Bomben
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I prelievi ammessi in deduzione dalla base imponibile IRI possono essere quantificati sulla base del reddito di impresa calcolato al lordo di tali prelevamenti.

È questo uno dei principali chiarimenti che l’Agenzia delle Entrate ha fornito ieri nel corso dell’appuntamento di Telefisco 2017.

Come noto la legge di bilancio 2017 ha introdotto una nuova imposta sostitutiva dell’IRPEF che si applica nella misura fissa del 24% sugli utili non distribuiti a favore dell’imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci, e quindi trattenuti presso l’impresa.

Proprio sul tema dei prelievi e quindi sulla determinazione della base imponibile dell’IRI si è concentrato gran parte del dibattito interpretativo che ha seguito la nuova disciplina.

Il problema sollevato da autorevole dottrina riguarda la presunta “circolarità” riscontrabile nel comma 1, articolo 55-bis del Tuir secondo cui “dal reddito d’impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico dell’utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d’imposta e dei periodi d’imposta precedenti assoggettati a tassazione separata” al netto delle perdite residue …”.

Stando ad un’interpretazione letterale della norma il sistema sembra presupporre l’esistenza di utili già assoggettati ad IRI e non ancora prelevati con evidenti problemi operativi durante il primo esercizio di adozione del regime.

Tuttavia, un’interpretazione maggiormente aderente alla ratio del nuovo regime, suggerisce di intendere che il riferimento all’utile volesse in realtà essere effettuato al reddito. Tale conclusione pare supportata dalla stessa Relazione ministeriale al Ddl di bilancio, la quale cita esemplificativamente proprio la situazione di un soggetto che effettua dei prelievi già nel corso del primo anno di applicazione dell’IRI.

Dello stesso avviso anche l’Agenzia delle Entrate la quale, nell’intervento di ieri, ha chiarito che il processo di determinazione della base imponibile IRI si compone di due fasi distinte:

  • la determinazione del reddito di impresa, al lordo dei prelievi, secondo la disciplina ordinaria dettata dal Tuir;
  • la deduzione da tale reddito dei prelievi effettuati a favore dell’imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci (fermi i limiti legati all’utilizzo del plafond IRI).

Di conseguenza, ipotizzando che il reddito prodotto da una Snc nel primo periodo di applicazione dell’imposta sia pari a 100 ed i prelievi in conto utili siano pari a 40 (tralasciando in questa sede ogni questione relativa alla legittimità dei prelievi di utile in corso di formazione) si deve ritenere che:

  • il reddito imponibile IRI ammonterà a 60 (100-40);
  • il plafond prelevabile al termine dell’esercizio sarà pari a 60.

Nell’occasione l’Ufficio ha fornito ulteriori chiarimenti con riferimento all’incidenza delle perdite pregresse (maturate comunque in regime IRI) nella determinazione del plafond IRI. In particolare, l’Agenzia ha confermato che, nella determinazione dello stesso, vanno computate in diminuzione esclusivamente le perdite residue non ancora utilizzate, mentre restano escluse dal calcolo le perdite che hanno già concorso alla riduzione del plafond IRI in esercizi precedenti.

Temi e questioni del reddito d’impresa con Giovanni Valcarenghi