13 Giugno 2018

Nuova detrazione dell’Iva non dovuta ad ampio raggio

di EVOLUTION
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La legge di Bilancio 2018 ha stravolto la storica impostazione integrando l’articolo 6, comma 6, del D.Lgs. 471/1997, secondo cui “chi computa illegittimamente in detrazione l’imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa pari al novanta per cento dell’ammontare della detrazione compiuta”, con la previsione che, “in caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cessionario o il committente anzidetto è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. La restituzione dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale”.

Quindi, in pratica, il cessionario o committente ha il diritto di detrarre l’imposta erroneamente assolta dal cedente o prestatore, pur costituendo tale comportamento una violazione per la quale, però, la sanzione prevista non è più commisurata al tributo detratto ma è stabilita in misura fissa entro i suddetti limiti minimo e massimo.

La nuova norma, nonostante il tenore letterale, dovrebbe intendersi riferita non solo ai casi di applicazione di un’aliquota superiore a quella corretta, ma anche alle ipotesi in cui l’operazione sia stata erroneamente considerata imponibile, anziché esente, non imponibile o non soggetta.

In tal senso si è espressa Assonime che nella circolare 12/2018 ha affermato che “potrebbe venire il dubbio che tale ambito sia limitato ai casi in cui l’imposta è dovuta, ma ne è stata errata, per eccesso, la quantificazione; si tratterebbe, in sostanza, dei casi in cui il fornitore ha applicato erroneamente un’aliquota superiore a quella effettivamente applicabile. Non ci sembra, tuttavia, che tale restrittiva interpretazione sia quella effettivamente rispondente alla ratio e alla logica della norma; infatti, sarebbe difficile trovare una giustificazione sistematica al principio secondo cui sia detraibile l’imposta applicata in misura superiore a quella dovuta, e non anche quella non dovuta per altri motivi, ad esempio perché, l’operazione in questione è esente o non imponibile, o addirittura esclusa, come nel caso considerato nel precedente paragrafo della cessione di azienda. Anche in tali situazioni, infatti, risulta applicata un’imposta superiore a quella effettivamente dovuta secondo la disciplina del tributo. Si tratta, comunque, di un punto estremamente delicato poiché influisce in modo determinante sull’ambito oggettivo di applicazione della nuova disposizione. Sarebbe, quindi, quanto mai opportuno che l’Agenzia delle entrate facesse conoscere il proprio orientamento al riguardo”.

In sostanza, la novella legislativa tutela la posizione del cliente, a tal fine equiparando le ipotesi derivanti dall’applicazione di un’imposta in misura superiore a quella dovuta ai casi di violazione del regime del reverse charge: pertanto, il cliente che abbia assolto in rivalsa l’imposta erroneamente addebitata dal fornitore deve avere il diritto ad operare la detrazione, ferma in tal caso l’applicazione nei cuoi confronti della sanzione ridotta (da 250 euro a 10.000 euro).

Gli effetti della nuova disposizione non possono che essere considerati retroattivi, a dispetto della decorrenza della legge di Bilancio 2018 (1° gennaio 2018).

Anche su questo aspetto, però, è quantomeno opportuno attendere una conferma dell’Agenzia delle Entrate.

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