30 Ottobre 2020

Numerazione delle fatture: non consentita la sequenzialità in base al giorno

di Fabio Garrini
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La scheda di FISCOPRATICO

La consecutività della numerazione della fattura basata sulla data di emissione non è idonea a garantire la sequenzialità richiesta dalla norma: questo è il chiarimento contenuto nella risposta all’istanza di interpello n. 505, pubblicata ieri, 29 settembre 2020.

Tale metodo, infatti, non consentirebbe ai verificatori di riscontrare l’esistenza di buchi nella sequenza e di conseguenza non permetterebbe di scongiurare la mancata registrazione di documenti certificativi delle vendite effettuate dal contribuente.

 

La numerazione delle fatture

Il tema della numerazione delle fatture emesse è stato oggetto di una modifica introdotta tramite la Legge di stabilità del 2013 (in particolare si tratta dell’articolo 1, comma 1, lettera d, L. 228/2002); in quella occasione venne modificato in più parti l’articolo 21 D.P.R. 633/1972, in particolar modo relativamente ai dati obbligatori da indicare nella fattura.

Precedentemente, la norma recitava “la fattura è numerata e datata in ordine progressivo per anno solare”; diversamente, a far data dal 1° gennaio 2013, la lettera b) del comma 2 dello stesso articolo 21 precisa che la fattura deve contenere un “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”.

A partire da tale data, pertanto, non è più necessario che la numerazione sia progressiva per anno solare ripartendo, in ogni periodo d’imposta, dal numero 1; al contrario, è sufficiente che la numerazione progressiva identifichi la fattura “in modo univoco” ed eviti sovrapposizioni con altre fatture emesse dal medesimo soggetto.

A fornire chiarimenti circa la corretta interpretazione di tale disposizione è intervenuta la risoluzione 1/E/2013 affermando che è compatibile con l’identificazione univoca prevista dalla formulazione attuale della norma qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l’identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa“.

La nuova formulazione, infatti, ha permesso di adeguare la disciplina interna con quella comunitaria, che richiede la progressività senza far riferimento all’orizzonte annuale; tale nuova disposizione, conclude l’Agenzia, non fa venir meno la prassi italiana di ricominciare dal numero 1 all’inizio di ciascun anno: in tal caso l’individuazione univoca della fattura è garantita dalla contestuale presenza del numero e della data del documento.

Quindi, ancora oggi, allo scoccare di ogni capodanno non è necessario continuare la sequenza ripartendo da dove ci si è fermati al 31.12 precedente; la prima fattura dell’anno potrà essere identificata semplicemente dal numero ovvero anche da indicazioni alternative quali il numero preceduto o seguito dall’anno (ad esempio, la prima fattura del 2021 può essere 1, ovvero 1/2021 ovvero 2021/1).

Nel caso proposto nel quesito che ha portato alla risposta ad interpello n. 505, il contribuente propone una numerazione esadecimale (fatta di numeri e lettere): per garantire univocità e progressività, afferma il contribuente, si propone di inserire, all’interno del numero della fattura elettronica, il giorno di emissione (es. 20200601) seguito da un codice parziale giornaliero in formato esadecimale (es. 000A).

La caratteristica principale di tale sistema è il fatto che detta numerazione si azzererebbe ciascun giorno per la parte riferibile al codice parziale, pur modificando la parte di codice riferibile al giorno; questo al fine di non fa sapere ai terzi quante fatture vengono emesse ogni giorno.

L’Agenzia osserva come la soluzione proposta, seppure appaia in linea di principio adeguata a garantire la univocità e la progressività delle fatture, in realtà si dimostra non idonea al rispetto della sequenzialità nell’arco temporale mensile o annuale.

Si potrebbe infatti verificare il caso per cui, in alcuni giorni, non venga emessa alcuna fattura con conseguente “salto data”.

Tale impostazione finirebbe per pregiudicare la verifica dell’obbligo di corrispondenza tra la numerazione delle fatture e la relativa annotazione sui registri contabili, necessaria ad evitare intervalli ingiustificati nell’ordine di emissione e di annotazione, nonché la corretta ricostruzione delle operazioni attive e, conseguentemente, l’attività di controllo documentale.

Se ad esempio il 1° giugno fosse emessa solo la fattura 1, questa sarebbe la 202006010001; il giorno dopo si andrebbe ad emettere la fattura 202006020001. Ma dall’analisi del registro delle fatture emesse sarebbe impossibile capire che non vi sono altre fatture emesse il 1° giugno 2020, richiedendo la verifica di ogni documento.

Adottando invece una numerazione progressiva si noterebbe subito il salto di numero dalla semplice analisi del registro.