10 Giugno 2019

Nulla l’ipoteca “a sorpresa” in danno del contribuente

di Angelo Ginex
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In tema di riscossione coattiva delle imposte, costituisce principio generale dell’ordinamento quello per cui l’Agente della riscossione, prima di iscrivere ipoteca, deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendogli un termine di 30 giorni per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, con la conseguenza che l’omessa attivazione di tale contraddittorio comporta la nullità dell’iscrizione stessa per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli articoli 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea.

È questo l’importante principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 12237 del 09.05.2019.

La vicenda trae origine dall’iscrizione di ipoteca sui beni immobili di un contribuente, a garanzia di un credito derivante dall’omesso pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.

Il contribuente impugnava detto provvedimento dinanzi al giudice ordinario, chiedendone la nullità perché non preceduto dai prodromici atti dell’accertamento e della riscossione.

Il Tribunale accoglieva la domanda e detto esito era altresì confermato in sede d’appello, ove i giudici del gravame ritenevano l’ipoteca nulla per iscrizione successiva a un anno dalla notifica della prodromica cartella di pagamento, senza notifica di un avviso di intimazione.

Precisavano, poi, che l’obbligo del contraddittorio doveva ritenersi immanente nell’ordinamento e valeva anche per gli atti notificati prima dell’entrata in vigore dell’articolo 77, comma 2-bis, D.P.R. 602/1973.

Ciononostante, il Concessionario della riscossione si induceva a proporre ricorso per cassazione deducendo la violazione di legge ex articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per erronea applicazione degli articoli 50, comma 2, D.P.R. 602/1973 e 112 c.p.c.

Nella specie, essa deduceva che l’iscrizione ipotecaria non fosse un atto dell’esecuzione forzata e che, di conseguenza, essa, qualora fosse avvenuta a distanza di un anno dalla cartella di pagamento, non dovesse essere preceduta dall’intimazione di pagamento prevista dall’articolo 50 D.P.R. 602/1973, atto prodromico all’esecuzione.

Essa, inoltre, lamentava che la giurisprudenza posta a base della pronuncia dei giudici d’appello fosse inconferente, in quanto essa aveva affermato che l’iscrizione ipotecaria non dovesse essere preceduta dalla notifica di un’intimazione di cui all’articolo 50, comma 2, D.P.R. 602/1973, ma da una mera “comunicazione preventiva”.

Da ultimo, poiché l’attore aveva lamentato l’omessa notifica dell’intimazione di pagamento, e non l’omessa notifica della comunicazione propedeutica all’iscrizione ipotecaria, il Concessionario della riscossione non era tenuto a fornire la prova della notifica di detta comunicazione.

Contestato, dunque, era il vizio di ultrapetizione.

I supremi Giudici, ritenendo infondato il ricorso del Concessionario della riscossione hanno dapprima scrutinato l’eccezione di ultrapetizione, statuendo che, se in giudizio è invocata l’esistenza o l’invalidità di un atto giuridico, quale l’iscrizione d’ipoteca, è compito del giudice verificarne la conformità al relativo schema legale.

La circostanza, poi, che un atto, per produrre effetti, debba essere preceduto da un atto prodromico costituisce un fatto impeditivo degli effetti giuridici dell’atto, il cui rilievo, in assenza di una disposizione ad hoc, può avvenire anche ex officio.

Il giudice del gravame, quindi, nel rilevare l’omessa attivazione del contraddittorio sull’iscrizione ipotecaria, e individuando la norma che ne imponeva l’instaurazione in altre disposizioni diverse da quelle da indicate dall’attore, non ha disposto ultrapetita, ma ha semplicemente applicato il principio iura novit curia.

Per quanto attiene, poi, alla violazione dell’articolo 50 D.P.R. 602/1973, la doglianza è stata rigettata, in quanto i giudici di seconde cure sono arrivati al proprio approdo non mediante una norma che regola l’espropriazione forzata, ma sfruttando un principio generale dell’ordinamento, e di civiltà, trasfuso anche nell’articolo 6 L. 212/2000, secondo cui l’Amministrazione finanziaria non può compiere atti “a sorpresa” in danno del contribuente.

Dunque, se l’Amministrazione finanziaria intende procedere ad esecuzione forzata, deve avviare un contraddittorio col contribuente in forza dell’articolo 50, comma 2, D.P.R. 602/1973; mentre se essa vuole iscrivere ipoteca, detto contraddittorio è imposto, come già osservato dalle Sezioni Unite con sentenza 19667/2014, dai principi generali previsti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nella specie dagli articoli 41 (diritto ad una buona amministrazione), 47 (diritto a un ricorso effettivo) e 48 (diritto di difesa), che poi sono stati recepiti internamente con l’introduzione del comma 2-bis all’articolo 77 D.P.R. 602/1973.

In definitiva, il Concessionario della riscossione deve avvertire il contribuente che procederà all’iscrizione di ipoteca e deve concedergli un termine di 30 giorni per l’adempimento ovvero per la presentazione di osservazioni, prima di andare avanti.

I principi di revisione nazionali