26 Settembre 2022

Note sulla stesura dell’atto di trust

di Ennio Vial
Scarica in PDF

La stesura dell’atto di trust è un’operazione oltremodo delicata.

Un tempo si era soliti raccomandare di non fare affidamento ai trust ciclostile, copiati e incollati in modo acritico da altri atti.

A prima vista due distinti atti di trust redatti dallo stesso professionista potrebbero risultare quasi uguali.

In realtà, ben può accadere che anche una semplice parola o frase posta qua e là sia sufficiente per differenziare sensibilmente un atto dall’altro.

Nel corso degli ultimi anni la sempre maggior diffusione dell’istituto e la connessa sempre più agevole possibilità di recuperare bozze di atti ha dato vita ad un nuovo fenomeno che rappresenta una mutazione genetica del trust ciclostile: si tratta del trust collage, ossia derivante da una commistione di diversi atti uniti e amalgamati da ulteriori interventi personali dell’estensore.

L’effetto che si ottiene in questi casi può essere ancora più problematico rispetto a quello del caso del trust ciclostile.

Se, infatti, l’acritica copiatura di un atto ben fatto poteva comunque dar vita ad un buon atto di trust, ed il vero problema era rappresentato dall’inadeguatezza dello stesso alla fattispecie concreta, il collage di più atti, invece, porta ad un atto malfatto con previsioni caotiche, non coordinate tra di loro e che spesso, risultano contradditorie.

Nel corso del Master sul trust che partirà a breve dedicheremo una giornata alla creazione dell’atto. È fuori discussione che, ogni volta che viene redatto un nuovo atto di trust si parte sempre da una bozza precedentemente utilizzata ed è innegabile che quando leggiamo in altri atti di trust delle clausole ben fatte, le facciamo nostre; tuttavia, vi sono dei comportamenti pratici che è bene seguire in sede di stesura dell’atto.

Senza pretese di esaustività segnaliamo in questa sede alcune questioni che, ad esempio, nella redazione di un trust familiare donatorio devono essere considerate.

Innanzitutto è opportuno curare con attenzione le premesse che permettono di far capire, a chi redigerà l’atto, quali sono le ragioni che stanno alla base dello stesso. Ovviamente, le premesse devono essere coerenti con le clausole dell’atto.

Un ulteriore aspetto da considerare, inoltre, attiene alla fluidità dei rapporti tra i vari soggetti coinvolti. Se, ad esempio, sono previste delle autorizzazioni che devono essere concesse per il compimento di determinati atti, si devono chiarire le modalità con cui queste devono essere richieste e le chiare conseguenze della mancata concessione di queste autorizzazioni. Infatti, non sono infrequenti i casi in cui il trust si inceppa nella sua operatività ed il trustee si trova nella scomoda posizione di dover gestire dei beni a lui intestati, magari senza una libertà di manovra.

Un altro aspetto importante da considerare è quello dell’interposizione del trust ai fini della fiscalità diretta. Sia chiaro che l’interposizione fiscale del trust non rappresenta certamente un giudizio di disvalore dello stesso, tuttavia, è bene essere consapevoli delle conseguenze di tale situazione. Chi scrive ritiene opportuno tenere sempre presenti le linee guida dell’Agenzia delle Entrate espresse nella circolare 43/E/2009 e nella circolare 61/E/2010, oltre agli ulteriori e più recenti interventi dell’Agenzia su casistiche meno generiche e astratte.

Una volta che è stata redatta una bozza avanzata dell’atto, si possono fare due esercizi interessanti per testarne l’efficacia.

Il primo test consiste nell’ipotizzare le varie casistiche che possono interessare il disponente, il trustee, il beneficiario e il guardiano, quali la morte, l’incapacità, la perdita reciproca di fiducia e vari mutamenti della propria situazione personale quali, matrimoni, separazioni o divorzi.

È impossibile prevedere ogni cosa; tuttavia, si possono ipotizzare diversi scenari e valutare come il trust reagisce alle varie situazioni.

Il secondo test consiste nel far leggere l’atto ad una persona più o meno qualificata; una lettura, che ovviamente deve essere attenta e non superficiale, effettuata da una persona con un certo profilo intellettuale, ancorché digiuna da approfondite conoscenze sul trust, può far nascere delle osservazioni interessanti. Il trust, infatti, deve poi confrontarsi con la vita di ogni giorno e potrà essere letto da soggetti molto diversi tra di loro, con una differente sensibilità e differente competenza.

Il trust ben fatto non è quello il cui atto risulta comprensibile solo da pochi operatori del settore; è, piuttosto, quello il cui atto risulta chiaro al maggior numero di lettori possibili.