28 Settembre 2022

Norma sul c.d. “Iap itinerante” applicabile solo alle società di capitali

di Luigi Scappini
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La recente ordinanza n. 26848 della Corte di Cassazione, sebbene non tratti direttamente la problematica, offre l’occasione per ritornare su un tema che in passato è stato oggetto di ampio dibattito e che ha trovato soluzione solamente di recente.

Il riferimento è alle società agricole e, in particolare, alla possibilità di ottenere l’equiparazione allo Iap, al rispetto dei requisiti richiesti dall’articolo 1, comma 3, D.Lgs. 99/2004.

Si ricorda che si considerano società agricole, ai sensi dell’articolo 2 D.Lgs. 99/2004, le società aventi la ragione sociale o la denominazione sociale di società agricole e quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’articolo 2135 cod. civ..

Tali società, a prescindere dalla loro forma giuridica, e quindi il riferimento è anche alle Spa e alle Sapa, se rispettano i requisiti richiesti dal comma 3 dell’articolo 1 D.Lgs. 99/2004, vengono equiparate agli Iap e sono riconosciute, per effetto di quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, D.Lgs. 99/2004, “le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto”.

Il comma 3 prevede che, ai fini dell’equiparazione, le società agricole siano in possesso dei seguenti requisiti:

– nel caso di società di persone, qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di Iap. Nel caso di Sas, la qualifica deve essere in capo ai soci accomandatari;

– nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Il successivo comma 3-bis, introdotto, con decorrenza dal 30 giugno 2005, dall’articolo 1, comma 2, lettera c), D.Lgs. 101/2005, ha precisato che “La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell’amministratore ad una sola società”.

Ed è proprio in merito a questa limitazione, di giusta matrice antielusiva, che nel recente passato si è andato a incardinare un contenzioso in riferimento, nello specifico, alle società di persone.

A “scatenare” il contenzioso è stato l’Inps, con la circolare n. 48 del 24.03.2006 con la quale ha affermato che “l’articolo 1, comma 3 bis, del decreto novellato, stabilisce che ogni amministratore può apportare la qualifica di IAP a una sola società. Tale limitazione deve intendersi riferita non solo alle società di capitali e alle società cooperative, ma anche alle società di persone nei casi in cui il socio IAP che attribuisce la qualifica sia anche amministratore”.

In senso contrario si è espresso il Mipaaf interpellato che, richiamando la posizione assunta dalla DRE Emilia Romagna nella risposta a interpello n. 909-216/2006, ha evidenziato come, a differenza delle società di capitali, nelle società di persone a rilevare è la qualifica di socio; si ritiene infatti che “il limite posto nell’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 99 del 29 marzo 2994, riguardi esclusivamente la qualifica di Iap e le sole società di capitali”.

In senso conforme si è espressa anche la stessa Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8430/2020 con cui i Supremi giudici hanno evidenziato come simile interpretazione è conforme alla ratio stessa della norma che è stata introdotta con l’intento di arginare il proliferare del fenomeno “abusivo” del c.d. Iap itinerante.

Tale fenomeno, tuttavia, specificano i giudici, “non risulta altrettanto agevolmente perseguibile per mezzo delle società di persone, dal momento che la relativa disciplina prevede, al riguardo, un requisito diverso; vale a dire che la persona fisica IAP acquisisca la qualifica di socio responsabile personalmente e solidalmente delle obbligazioni sociali. In particolare, con riguardo alle società semplici, l’articolo 2267 c.c., prevede, in via sussidiaria, che «per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente í soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci»”.

La responsabilità illimitata derivante dall’assunzione della qualifica di socio nella società di persone, in altri termini, rappresenta l’argine al proliferare del c.d. Iap itinerante in tali forme societarie, circostanza che, al contrario, non si manifesta nelle società di capitali in cui opera la schermatura societaria stessa, ragion per cui si è reso necessario introdurre una norma ad hoc in tal senso.

Da ultimo, a mero titolo esaustivo, si precisa che le stesse considerazioni valgono per le società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, nonché le società agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto e le società cooperative con almeno un amministratore socio coltivatore diretto, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, alle quali il comma 4-bis dell’articolo 2, D.Lgs. 99/2004, riconosce le medesime agevolazioni previste per lo Iap persona fisica.