Non basta la presenza della stabile organizzazione per precludere il rimborso IVA mediante il “portale elettronico”
di Marco PeiroloCon la recente risposta all’interpello n. 33/2025, l’Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle condizioni che devono ricorrere per ritenere che la stabile organizzazione italiana partecipi alle operazioni rilevanti ai fini Iva effettuate dalla casa madre non residente.
L’esigenza di definire l’eventuale partecipazione della stabile organizzazione discende dall’articolo 17, comma 4, D.P.R. 633/1972 e implica che, se c’è l’intervento della branch, l’operazione attiva della casa madre estera è imputabile alla stabile organizzazione, che diventa il debitore della relativa imposta dovuta in Italia, mentre l’operazione passiva deve essere fatturata alla stabile organizzazione.
Di particolare interesse è la modalità di recupero dell’Iva addebitata dal fornitore italiano, nel caso considerato dal citato documento di prassi, in cui l’operazione passiva (nella specie, l’acquisto di beni) sia posta in essere direttamente dalla casa madre senza la partecipazione della branch.
Il dubbio è se, nella situazione descritta, la casa madre possa attivare la procedura di rimborso dell’articolo 38-bis2, D.P.R. 633/1972, cioè la richiesta di restituzione dell’imposta assolta in Italia per mezzo del “portale elettronico”, vale a dire attraverso le Autorità fiscali locali, che inoltrano la domanda, per via telematica, al Centro operativo di Pescara.
In caso di risposta negativa, all’Agenzia delle entrate è stato chiesto se la casa madre possa richiedere il rimborso per mezzo della partita Iva della stabile organizzazione, in base alla previsione dell’articolo 30, comma 2, lett. e), D.P.R. 633/1972, in quanto soggetto non residente identificato fiscalmente in Italia.
Come si desume dalla risposta all’interpello n. 87 dell’8.4.2024, la procedura di rimborso dell’articolo 38-bis2, D.P.R. 633/1972, è vietata se gli acquisti sono riconducibili alla stabile organizzazione, perché effettuati direttamente da quest’ultima o dalla casa madre con la sua partecipazione.
Da questa indicazione si potrebbe concludere che, nel caso oggetto della risposta ad interpello n. 33/2025, essendo gli acquisti effettuati direttamente dalla casa madre, senza l’intervento della stabile organizzazione, non sia contestabile il diritto della casa madre a chiedere il rimborso per mezzo del “portale elettronico”.
Tuttavia, esaminando il contenuto del citato articolo 38-bis2, D.P.R. 633/1972, può osservarsi che la relativa procedura è prevista a favore dei soggetti passivi stabiliti in altri Stati UE privi di stabile organizzazione in Italia, sempreché ricorrano le seguenti ulteriori condizioni:
- assenza di operazioni attive territorialmente rilevanti in Italia nel periodo del rimborso, ad eccezione delle:
- operazioni per le quali il debitore d’imposta è il cessionario/committente italiano;
- prestazioni di trasporto e delle relative operazioni accessorie non imponibili, ai sensi dell’articolo 9, D.P.R. 633/1972;
- operazioni effettuate ai sensi dell’articolo 74-septies dello stesso D.P.R. 633/1972;
- inerenza all’attività del soggetto passivo UE degli acquisti o delle importazioni di beni e/o di servizi con riferimento ai quali si chiede il rimborso dell’Iva;
- detraibilità in Italia dell’Iva chiesta a rimborso, ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2 del D.P.R. 633/1972.
Dunque, stando al tenore letterale dell’articolo 38-bis2, comma 1, D.P.R. 633/1972, se la casa madre ha in Italia una stabile organizzazione, il rimborso è precluso. Il soggetto estero, infatti, deve ritenersi stabilito nel territorio dello Stato e, quindi, l’imposta assolta sugli acquisti di beni/servizi può essere, se del caso, recuperata soltanto dalla stabile organizzazione.
Tale conclusione è stata confermata tanto dalla prassi amministrativa (risposte ad interpello n. 248/2022 e n. 339/2020), quanto dalla giurisprudenza (Cassazione n. 21684/2020).
Di diverso avviso, invece, la giurisprudenza comunitaria, che ha ammesso il rimborso se il soggetto estero, per mezzo della stabile organizzazione, non ha effettuato operazioni attive territorialmente rilevanti nello Stato UE di rimborso (Corte di giustizia UE, 25.10.2012, cause riunite C-318/11 e C-319/11 e Id., 16.7.2009, causa C-244/2008).
A sua volta, la posizione dei giudici comunitari è allineata all’articolo 3, lett. a), della Direttiva n. 2008/9/CE, che riconosce il diritto al rimborso se il richiedente, nello Stato UE di rimborso, non possiede una stabile organizzazione dalla quale sono effettuate operazioni commerciali.
Nel caso oggetto della risposta ad interpello n. 33/2025, la stabile organizzazione ha effettuato operazioni attive in Italia e, pertanto, secondo l’Agenzia delle entrate, il recupero dell’imposta assolta sugli acquisti imputabili direttamente alla casa madre non può avvenire mediante la procedura di cui all’articolo 38-bis2, D.P.R. 633/1972.
Il chiarimento è importante perché supera le indicazioni di prassi precedentemente rese sul punto, confermando che, in linea con la disciplina comunitaria, la mera esistenza della branch nel territorio italiano non è idonea a precludere il rimborso mediante il “portale elettronico”.
Per escludere tale modalità di restituzione dell’imposta è necessario che la stabile organizzazione, nel periodo di rimborso, abbia effettuato direttamente operazioni attive territorialmente rilevanti in Italia o, quantomeno, abbia partecipato all’effettuazione delle operazioni poste in essere dalla casa madre, come si è verificato nella fattispecie di cui alla risposta ad interpello n. 33/2025.