23 Marzo 2017

No all’obbligo di comunicazione dell’esito dei controlli automatici

di Luigi Ferrajoli
Scarica in PDF

Ai sensi dell’articolo 6, comma 5, L. 212/2000, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti dalla dichiarazione, l’Amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

Com’è noto, qualora in seguito a controlli automatizzati emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione oppure un’imposta o una maggiore imposta, l’esito della liquidazione deve essere comunicato al contribuente o al sostituto d’imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.

Con la sentenza n. 2104 del 27.01.2017, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata in tema di avviso bonario, soffermandosi ad analizzare quali circostanze facciano scattare l’obbligatorietà della comunicazione da parte dell’Ufficio.

La vicenda trae origine dall’impugnazione da parte di una Società di due distinte cartelle di pagamento: la prima emessa per la riscossione coattiva delle imposte Irap e Iva dovute dalla contribuente a seguito di controllo automatico ex articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973 e articolo 54-bis D.P.R. 633/ 1972 in relazione alla dichiarazione modello Unico 2006 presentata per l’anno d’imposta 2005; la seconda per la riscossione degli importi afferenti una sentenza di secondo grado divenuta definitiva.

Nel caso in esame il Giudice regionale, con specifico riferimento alla cartella di pagamento emessa in esito alla procedura automatizzata, riteneva che la mancata notifica della comunicazione di irregolarità avesse cagionato l’invalidità del procedimento.

L’Ufficio, pertanto, proponeva ricorso per Cassazione lamentando la violazione – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – degli articoli 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, d.P.R. 633/1972 avendo il giudice di appello erroneamente affermato che la mancata preventiva trasmissione dell’avviso bonario sia di per se stessa idonea inficiare la validità dell’intera procedura di accertamento. In particolare, l’Ufficio rilevava che non essendo emerso nel caso di specie alcun risultato diverso rispetto a quello indicato nella stessa dichiarazione della società contribuente, ovvero che in essa ricorressero errori o irregolarità, non vi sarebbe nessuna norma ad imporre il contraddittorio.

Ed infatti, in base agli insegnamenti della Corte di Cassazione, l’obbligo di comunicazione preventiva sussiste solo nel caso in cui il controllo della dichiarazione faccia emergere un risultato erroneo, mentre nessun obbligo di comunicazione è previsto dalla legge per la liquidazione, eseguita con tale metodo, d’imposte, contributi, premi e rimborsi. Il ragionamento seguito dalla Suprema Corte è il seguente: i dati contabili risultanti dalla liquidazione automatica “si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente od anche, in materia di tributi diretti, dal sostituto d’imposta (comma 4)”, con ciò derivandone chesarebbe perfettamente inutile comunicare al dichiarante i risultati del controllo automatico e interloquire con lui, se questi coincidono col dichiarato, ossia se non emerga alcun errore o, con riferimento alla L. n. 212 del 2000, articolo 6, comma 5, se non sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione“.

Da tale ipotesi si deve tenere distinto il diverso caso d’imposta regolarmente risultante dalla dichiarazione annuale, ma non versata cui si riferisce l’articolo 60, comma 6, D.P.R. 633/1972, ragion per cui – afferma il Collegio – “mancando, quindi, in radice l’obbligo della comunicazione, è del tutto superfluo disquisire degli effetti invalidanti che la relativa omissione determina (quando tale comunicazione sia invece doverosa) sull’atto amministrativo finale (iscrizione a ruolo ed emissione della cartella di pagamento)”.

Pertanto, la diretta iscrizione a ruolo della maggiore imposta emersa a seguito di controllo automatizzato risulta ammissibile quando il dovuto sia stato determinato mediante un controllo cartolare della dichiarazione per effetto della correzione di errori materiali o di calcolo ovvero sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente.

Con la sentenza in commento, la Cassazione ha dunque ritenuto meritevole di censura la decisione della Commissione Tributaria Regionale per aver deciso in difformità col principio di diritto, reiteratamente affermato dal Giudice di legittimità, in base al quale gli obblighi di comunicazione al contribuente del risultato dei controlli automatici sussiste solo quando l’esito sia “diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione“.

Il giudizio di secondo grado nel processo tributario e la consulenza giuridica nel giudizio di cassazione