21 Novembre 2015

Niente più Irap agricola dal 2016

di Luigi Scappini
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Il D.D.L. di Stabilità per il 2016, nell’attuale versione, all’articolo 5, comma 6, nella versione ante emendamenti, prevede l’introduzione di un’ampia esenzione da Irap per il settore agricolo, esenzione che fino a tutto il 2015 riguarda solamente i soggetti “minimi” che operano in regime di esonero Iva ai sensi dell’articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972.

Nel caso in cui la norma non venisse modificata, la novità sarebbe rilevante in quanto, stante l’attuale dato letterale, non sarebbero più incise da Irap anche le società agricole, siano esse di persone o di capitali, che operano in agricoltura.

La norma prevede, infatti, l’abrogazione della lett. d), primo comma, dell’articolo 3, e il contestuale inserimento, al successivo comma 2, della lett. c-bis) ai sensi della quale, con decorrenza 2016, non sono incisi da Irap:

  • i soggetti che esercitano attività agricole ai sensi dell’articolo 32 Tuir;
  • i soggetti di cui all’articolo 8, D.P.R. 917/1986 (cooperative e i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, comprese le sistemazioni idraulico-foresta) e
  • le cooperative e i loro consorzi di cui all’articolo 10, D.P.R. 601/1973. Ci stiamo riferendo alle società cooperative che precisamente svolgono attività consistenti in:
  1. allevamento di animali utilizzando mangimi che, per almeno un quarto, provengono dai terreni dei soci e
  2. 2. attività di manipolazione, trasformazione, valorizzazione, conservazione e alienazione di prodotti sia agricoli che zootecnici e di animali nel rispetto della prevalenza e quindi, conferiti in via prevalente, da parte dei soci.

Ne deriva che restano tuttora incise da Irap le cooperative e i relativi consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 228/2001 e quindi quelle che utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135 codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Riportando l’analisi sulla rima categoria di soggetti che, salvo novità, non sconteranno più l’Irap, giova rilevare come il perimetro sia sufficientemente ampio, i quanto vi rientrano a pieno titolo tutti coloro che svolgono un’attività agricola ai sensi dell’articolo 32 Tuir.

Si ricorda che l’articolo richiamato considera come agricole le seguenti attività:

  1. coltivazione del fondo;
  2. selvicoltura;
  3. allevamento di animali;
  4. produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse e/o mobili e
  5. attività connesse di cui all’articolo 2135 codice civile dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti individuati con un decreto ministeriale.

Se, per quanto concerne le prime due attività, il legislatore fiscale non pone particolari vincoli, per le successive tre tipologie, in ragione del possibile esercizio intensivo delle stesse, introduce dei parametri quantitativi.

Nello specifico:

  • l’attività di allevamento di animali deve essere svolta con mangimi ottenibili, e si precisa non ottenuti, per almeno ¼ dai terreni detenuti a vario titolo da parte dell’imprenditore. A tal fine, con cadenza biennale viene emanato un Decreto che individua i capi allevabili, da ultimo vedasi il D.M. 18 dicembre 2014;
  • la produzione di vegetali resta nel contesto dell’articolo 32 Tuir nei limiti del doppio del terreno su cui la produzione stessa insiste e
  • per le attività connesse, è previsto un duplice parametro: uno qualitativo in quanto i beni prodotti devono essere ricompresi tra quelli previsti in un Decreto ministeriale, da ultimo vedasi il D.M. 13 febbraio 2015 e uno quantitativo poiché i beni utilizzati devono provenire prevalentemente da una delle attività agricole principali.

Ne deriva che, saranno esentati da Irap, tutti i soggetti che svolgono attività nel rispetto dei limiti di cui sopra, a prescindere dalla loro natura giuridica e dal reddito prodotto.

Con questo si vuole dire che vi rientrano sia le società di persone e le Srl che, a prescindere dalla possibilità di optare per la determinazione del reddito secondo le regole di cui all’articolo 32 richiamato, mantengono una determinazione analitica come contrapposizione costi-ricavi, sia le Spa e le Sapa che per espressa previsione normativa, non potranno mai determinare il reddito in via catastale.