2 Novembre 2017

Niente Irap per il medico di base

di Marco Bargagli
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La Commissione Tributaria Regionale Sicilia, sezione staccata IV di Siracusa, con la sentenza n. 1780/4/2017, depositata il 15 maggio 2017, ha fornito interessanti spunti di riflessione con particolare riferimento all’applicazione dell’Imposta sulle attività produttive nei confronti di un medico di base convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.

Come noto, la normativa sostanziale di riferimento in materia di Irap è contenuta nel D.Lgs. 446/1997, a mente del quale il presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni, ovvero alla prestazione di servizi.

In merito, il legislatore ha previsto che l’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta.

Di contro, non sussiste autonoma organizzazione ai fini dell’imposta nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all’interno di tali strutture, laddove gli stessi percepiscano per l’attività svolta presso le medesime strutture più del 75 per cento del proprio reddito complessivo.

Infine, per espressa disposizione normativa:

  • risultano irrilevanti, ai fini della sussistenza dell’autonoma organizzazione, l’ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all’attività svolta;
  • l’esistenza dell’autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.

Sotto il profilo soggettivo, vengono assoggettati ad imposta:

  • le società e gli enti;
  • le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate, nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali;
  • le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni;
  • gli enti privati, nonché le società e gli enti di cui all’articolo 87, comma 1, lett. c) e d) del D.P.R. 917/1986;
  • le Amministrazioni pubbliche, nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.

Ciò posto, la questione risolta dai giudici siciliani riguardava l’assoggettamento ad Irap di un medico di base convenzionato, il quale proponeva ricorso avverso una cartella di pagamento emessa a fronte di una presunta autonoma organizzazione dell’attività esercitata.

L’Agenzia delle Entrate, dal canto suo, sosteneva che l’imposta era dovuta anche dai contribuenti professionisti che esercitano l’attività in modo organizzato e continuativo, come nel caso del medico di base.

La Commissione Tributaria Regionale Sicilia, nella citata sentenza n. 1780/4/2017, ha confermato la decisione della CTP di Siracusa, facendo proprie le motivazioni del giudice di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente.

In particolare, come si legge in sentenza:

  • il professionista contribuente è un medico di base convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, dal quale ha dimostrato di percepire oltre il 90% dei suoi compensi, circostanza che esclude l’autonoma organizzazione;
  • la presenza di una segretaria part-time non influisce sull’attività di medico svolta dal contribuente, in quanto la stessa ha funzioni diverse rispetto a quelle prettamente mediche o paramediche (es. quelle di ricevere le telefonate, di prenotare le visite e gestire l’ordine delle stesse).

In definitiva il giudice di appello, nel richiamare l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 106/2014, ha sancito che lo studio di un medico di base convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, anche se dotato di attrezzature, non integra il requisito dell’autonoma organizzazione che costituisce un elemento fondamentale per l’applicazione dell’Irap.

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