10 Novembre 2017

Nessuna sanzione per chi sbaglia il canale telematico

di Raffaele Pellino
Scarica in PDF

Al contribuente che effettua la compensazione “orizzontale” avvalendosi, per il pagamento, di un canale telematico sbagliato (remote banking in luogo di Entratel o Fisconline) non è irrogabile la sanzione da 250 a 2.000 euro prevista per l’omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria ovvero per l’invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri (articolo 11, comma 1 del D.Lgs. 471/1997). Questo è quanto sostenuto dalla C.T.P. di Bergamo, con la sentenza n. 435/2017.

Sulla questione, infatti, non vi è una specifica previsione normativa: non è chiaro, quindi, se sia o meno sanzionabile il contribuente che ad esempio ha utilizzato il modello cartaceo al posto di quello telematico oppure l’home banking in luogo del canale telematico dell’Agenzia delle Entrate.

Vale la pena qui sottolineare che l’articolo 3 del D.L. 50/2017 (cd. “Manovra correttiva”)  ha modificato l’articolo 37, comma 49-bis, del D.L. 223/2006 prevedendo, per i soggetti titolari di partita Iva, l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (F24 web, F24 online, F24 cumulativo, F24 addebito unico) qualora essi intendano compensare, per qualsiasi importo, crediti Iva (annuali o relativi a periodi inferiori), ovvero crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all’Irap nonché crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Con la risoluzione 57/E/2017 la stessa Agenzia ha, poi, precisato che il controllo sull’utilizzo obbligatorio dei servizi telematici per eseguire le compensazioni è operativo dallo scorso 1° giugno, mentre con la successiva risoluzione 68/E/2017 sono stati individuati i codici tributo il cui utilizzo in compensazione necessita, per i titolari di partita Iva, dell’utilizzo dei servizi telematici. Nulla, invece, è stato specificato in merito a violazioni riguardanti il canale telematico.

Ma veniamo ai fatti.

Una società immobiliare (S.r.l.) ha impugnato l’atto di contestazione dell’Agenzia delle Entrate con il quale è stata applicata la sanzione prevista dall’articolo 11, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 471/1997 (da 250 a 2.000 euro), in quanto la stessa risulta aver effettuato, tramite il servizio remote banking dei modelli F24, la compensazione “orizzontale” dei propri crediti Iva annuali, per importi superiori ad € 10.000, senza utilizzare i servizi telematici Entratel e Fisconline, come prescritto dalla L. 102/2009 (che ha introdotto l’articolo 37, comma 49-bis del D.L. 223/2006).

La società contesta la sanzione applicata ponendo all’attenzione dei giudici la risoluzione n. 7-00051 della commissione Finanze della Camera del 16/09/2006 nell’ambito della quale viene chiarito che “non esiste nel nostro ordinamento alcuna fattispecie sanzionatoria connessa all’errata utilizzazione del canale o mezzo di pagamento dei tributi. L’unica sanzione applicabile è infatti riconducibile semplicemente all’omesso o incompleto versamento delle imposte e dei contributi”.

L’Agenzia delle Entrate, invece, rifacendosi alla norma in vigore all’epoca dei fatti “richiama la stretta necessità di evitare gli abusi, consistenti nell’abuso delle compensazioni fiscali, obbligando i richiedenti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, segnatamente i canali Entratel e Fisconline oppure gli intermediari abilitati al servizio Entratel”.

Ciò detto, i giudici tributari, preso atto di quanto sostenuto dalla citata risoluzione, ritengono non sanzionabile la condotta della società in quanto:

  • non si è in presenza di un omesso o incompleto versamento delle imposte e dei contributi;
  • la comunicazione che l’Ufficio ritiene omessa è stata effettuata con modalità telematiche di trasmissione di dati, in ogni caso affluiti nelle banche dati dell’Amministrazione.

Ciò che rileva secondo i giudici è l’effettuazione del pagamento e non le modalità con cui il contribuente ha effettuato lo stesso. Viene, quindi, accolta la tesi del contribuente con conseguente non sanzionabilità della violazione. Tale orientamento, riguardante la compensazione “orizzontale” di crediti Iva ma, comunque, estendibile anche alle altre imposte, in mancanza di una espressa norma in materia, si ritiene possa essere applicabile anche alla disciplina in vigore.

Dottryna