27 Agosto 2016

Nelle trasformazioni agevolate le minus non sono deducibili

di Fabio Garrini
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Con l’avvicinarsi della scadenza per beneficiare delle disposizioni agevolate contenute nella L. 208/2015, si intensificano le valutazioni di convenienza circa i diversi istituti posti a disposizione dei contribuenti. Il “trittico” di soluzioni messo a disposizione della Finanziaria 2016 (assegnazione, cessione, trasformazione) presenta delle peculiarità in ciascun istituto; tra queste occorre segnalare la disciplina delle minusvalenze, attorno alle quali potrebbero ruotare alcune considerazioni circa la convenienza fiscale dell’opzione.

La minusvalenza da trasformazione

L’utilizzo di ciascuna delle 3 procedure agevolate può generare dei plusvalori che dipendono necessariamente dal costo fiscalmente riconosciuto del bene (se i beni sono stati acquisiti di recente, i relativi valori di carico saranno necessariamente consistenti); poiché la disciplina agevolata prevede la possibilità di utilizzare il valore catastale degli immobili come parametro di raffronto, è piuttosto evidente che non è remota la situazione per cui il differenziale potrebbe essere negativo.

Occorre chiedersi se la minusvalenza che si viene a generare possa essere dedotta o meno dal reddito d’impresa.

Sul punto l’unica indicazione offerta dalla circolare n. 26/E/2016 riguarda il caso dell’assegnazione, in relazione alla quale si legge “Si precisa, inoltre, che nell’ipotesi in cui il valore normale/catastale dei beni assegnati sia inferiore al loro costo fiscalmente riconosciuto, la base imponibile ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva sarà pari a zero e la minusvalenza non è deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa.

Tuttavia, la mancanza di base imponibile non preclude la possibilità di fruire della disciplina agevolativa in esame”.

In altre parole, viene confermato che ove non vi sia base imponibile, anche a seguito di utilizzo del valore catastale, comunque l’operazione è effettuabile secondo le indicazioni della L. 208/2015, quindi sarà legittimo l’utilizzo del valore catastale anziché di quello normale. Si pone quindi in continuità con il precedente contenuto nella circolare n. 40/E/2002.

Si precisa in tale sede che la minusvalenza che scaturisce da tale immobile non si può dedurre; sul punto la circolare non si dilunga in particolari, ma possiamo affermare che l’indeducibilità non deriva di per sé dal fatto di aver beneficiato dell’operazione agevolata (nella L. 208/2015 non vi è alcuna previsione in tal senso), ma piuttosto perché, trattandosi di minusvalenza da assegnazione, l’articolo 101, comma 1, del Tuir dal 4 luglio 2006 non ne prevede più la deducibilità. Tale previsione, infatti, consente la deduzione delle minusvalenze se realizzate ai sensi dell’articolo 86, comma 1, lettera a) e b), oltre che ai sensi del comma 2; le minusvalenze da assegnazione sono invece regolate dalla lettera c) del comma 1 del citato articolo 86.

Per contro, occorre concludere che la minusvalenza derivante dalla cessione del bene, anche se determinata con le modalità agevolate, dovrebbe risultare deducibile, in quanto determinata ai sensi della lettera a); su questo punto, comunque, la circolare n. 26/E/2016 non si esprime.

Altrettanto non vi sono prese di posizione ufficiali neppure quando la minusvalenza dovesse scaturire dall’operazione di trasformazione agevolata in società semplice, ma in questo caso occorre propendere per l’indeducibilità; nella circolare n. 26/E/2016 si legge infatti come la trasformazione in società semplice sia operazione da qualificarsi quale destinazione dei beni a finalità estranea all’attività dell’impresa, di cui all’articolo 86, comma 1, lettera c), con la conseguenza che eventuali minusvalenze non possono essere oggetto di deduzione ai sensi del richiamato articolo 101, comma 1, del Tuir.

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L’assegnazione, la trasformazione e l’estromissione agevolata